Praescriptionem, tamquam modum iuris subiectivi acquirendi vel amittendi necnon ab obligationibus sese liberandi, Ecclesia recipit prout est in legislatione civili respectivae nationis salvis exceptionibus quae in canonibus huius Codicis statuuntur.
La prescrizione, come modo di acquistare o di perdere un diritto soggettivo e anche di liberarsi da obblighi, è recepita dalla Chiesa quale si trova nella legislazione civile della rispettiva nazione, salve le eccezioni stabilite nei canoni di questo Codice.
The Church receives prescription as it is in the civil legislation of the nation in question, without prejudice to the exceptions which are established in the canons of this Code; prescription is a means of acquiring or losing a subjective right as well as of freeing oneself from obligations.
La Iglesia recibe, tal como está regulada en la legislación civil de la nación respectiva, la prescripción como modo de adquirir o perder un derecho subjetivo, así como de liberarse de obligaciones, quedando a salvo las excepciones que determinan los cánones de este Código.
c. 1508; SA Sententia, 12 dec. 1972.
Nel Codice 1917 le norme generali circa la prescrizione erano contenute nel libro III, De rebus, con specifico riferimento all’acquisizione dei beni temporali (cann. 1508, 1509 e 1512), pur essendoci diversi richiami a questo istituto anche in altre parti del Codice.
In modo decisamente più opportuno, trattandosi di un istituto a carattere generale che non si applica soltanto ai beni temporali, ma riguarda l’acquisizione o la perdita di qualsiasi tipo di diritto o obbligazione per effetto dello scorrere del tempo, nel Codice vigente, viene dedicato al tema della prescrizione un titolo specifico, il X, nel libro I, Norme generali. Scopo dell’istituto giuridico della prescrizione è garantire la certezza giuridica, legata allo scorrere del tempo, al fine di conseguire sicurezza e chiarezza di rapporti nell’ambito della comunità ed evitare confusioni, liti e impossibili ricostruzioni della verità di istituzioni e rapporti. Ben si comprende infatti come l’ordinamento giuridico non possa perseguire una giustizia astratta e una verità oggettiva atemporale, ma la giustizia nella concretezza della storia: un fatto più è lontano nel passato, più è difficile che vi si possa risalire; inoltre è facile che da quel fatto lontano si siano susseguiti altri fatti, difficili da identificare e sicuramente da modificare. D’altra parte l’ordinamento non può tutelare all’infinito chi non esercita un proprio diritto e si mostra negligente, perché è interesse della comunità e del bene pubblico favorire chi si occupa di un bene e lo rende produttivo. Ecco allora che l’ordinamento persegue il raggiungimento di una certezza giuridica attraverso delle disposizioni legali. La prescrizione è dunque un modo, di diritto positivo, di acquistare o perdere un diritto soggettivo, come la proprietà di un immobile, o di liberarsi di un obbligo, come può essere un debito, decorso un certo periodo di tempo, rispettate le norme legali e in presenza di alcune condizioni come, per esempio, la buona fede. L’ordinamento giuridico per la prescrizione esige alcune condizioni che riguardano la materia (se prescrittibile oppure no, cf can. 199), la lunghezza del tempo (che può variare a seconda dell’importanza della materia), un titolo (anche se non vero, per il quale si pensa di essere legittimi proprietari, per esempio il titolo compravendita per la proprietà di un immobile), il possesso giuridico (quando un soggetto esercita dei diritti su una cosa pensando che sia sua oppure non adempie un dovere pensando, in buone fede, di non esservi tenuto), e soprattutto la buona fede (cf can. 198). La nozione canonica di prescrizione è molto ampia, perché comprende la prescrizione acquisitiva (di un diritto o usucapione), quella estintiva (di un diritto) e quella liberativa (da un obbligo). Il can. 197 dopo aver definito in modo sintetico che cosa sia la prescrizione canonizza in materia la legislazione civile ma, oltre ai limiti previsti in generale per la canonizzazione (cf can. 22), stabilisce comunque la necessità della buona fede per tutta la durata del tempo necessario (cf can. 198) ed esclude dalla prescrizione una serie di materie (cf can. 199). Il principio fondamentale dettato dal can. 197 è dunque il rimando alla legge civile per cui la norma canonica recepisce la prescrizione così come è regolata dalle diverse legislazioni civili: «Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengono osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti» (can. 22). Non si tratta dunque di un’assunzione in toto del diritto civile, perché oltre alle specifiche limitazioni di cui ai cann. 198–199, valgono anche le restrizioni generali di cui al can. 22: il diritto divino e l’ordinamento canonico.
Si tratterà quindi di verificare, nel diritto civile dei singoli Stati, quali istituti giuridici possano rientrare o riferirsi a quello canonico della prescrizione. Per esempio, nel diritto italiano possono rientrare, nel concetto canonico di prescrizione, alcuni istituti giuridici autonomi come la decadenza, la prescrizione propriamente detta e l’usucapione. Con la decadenza (cf art. 2964-2969 codice civile) si ha la perdita di un diritto se questo non viene esercitato nei termini previsti dalla legge o convenuti dalle parti. La decadenza non estingue un diritto già acquisito, ma è la perdita della possibilità di acquistarlo. L’art. 2934 del codice civile tratta della prescrizione estintiva cioè dell’estinzione di un diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Vi è poi l’usucapione che può essere considerata come una forma di prescrizione acquisitiva (cf artt. 1158ss codice civile). Nell’usucapione, a motivo dell’inerzia del titolare del diritto e dello scorrere del tempo, ma anche di fattori come un titolo idoneo di trasferimento e la buona fede, un soggetto può acquisire il diritto di proprietà e/o diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione…) su determinati beni grazie al possesso continuato di vent’anni per i beni immobili e le universalità di mobili; dieci anni se c’è un titolo idoneo trascritto e la buona fede; tre se oltre a tali requisiti si tratta di beni mobili.
Nel Codice sono presenti altre fattispecie nelle quali vengono date disposizioni sulla prescrizione e per le quali comunque si applicano sempre le disposizioni dei cann. 197-199, quindi il requisito della buona fede e il rimando alla legge civile salvo alcune eccezioni. Il can. 82 stabilisce che il privilegio cessa solo per prescrizione se ritorna in gravame di altri, altrimenti il non uso o l’uso contrario non sono sufficienti per la cessazione. In altre parole chi è gravato di obblighi in favore di chi gode di un privilegio, se è in buona fede per tutto il tempo richiesto dalla legge civile per quel caso concreto in cui il titolare del privilegio non usa e non urge il proprio diritto, questi si trova definitivamente liberato dai propri obblighi. I cann. 1268-1270 trattano il tema della prescrizione in riferimento ai beni temporali. Il can. 1268 rimanda, per quanto riguarda la prescrizione come modo per acquisire o liberarsi dei beni temporali, alle disposizioni delle norme generali di cui ai cann. 197-198. Il can. 1269, stabilendo che le cose sacre possano essere soggette a prescrizione dispone però che se il bene è di proprietà di una persona privata, fisica o giuridica, canonica o civile, la prescrizione può aver luogo sia in favore di una persona privata (fisica o giuridica canonica) che di una persona giuridica pubblica. Se la cosa sacra appartiene ad una persona giuridica pubblica (cf can. 116 § 1), allora la prescrizione può avvenire solo in favore di un altro soggetto della stessa natura, al fine evidente di conservare alla Chiesa la proprietà e la sacralità del bene. Il can. 1270 stabilisce delle eccezioni al rimando al diritto civile in relazione al tempo necessario per la prescrizione circa cose immobili, mobili preziose, diritti e azioni personali e reali: cent’anni per quanto appartiene alla Santa Sede, trenta per ciò che appartiene ad un’altra persona giuridica pubblica. Agli ordini mendicanti è concessa, per privilegio, la prescrizione centenaria. Il can. 1362 stabilisce che l’azione criminale (l’atto pubblico che nasce dal delitto ed è volta all’inflizione o alla dichiarazione della pena) si estingua per prescrizione nel termine di tre anni. Pertanto se, dopo tre anni dal giorno in cui si è compiuto il delitto o dal giorno in cui è cessato il delitto permanente o abituale, non sia stata intrapresa alcuna azione criminale, essa si estingue per prescrizione. Si tratta di una regola generale che prevede alcune eccezioni: i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si prescrivono dopo vent’anni, salva sempre la possibilità da parte della Congregazione di derogare nei singoli casi (Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de gravioribus delictis, 21 maggio 2010, art. 7). Nel solo caso del delitto contro il sesto precetto del decalogo commesso da un chierico con un minore, il computo della prescrizione decorre dal giorno in cui il minore compie i diciotto anni. La prescrizione è di cinque anni nel caso dei cann. 1394 (attentato al matrimonio anche solo civile da parte di un chierico o un religioso); 1395 (delitti contro il sesto precetto del decalogo, fatto salvo il caso di delitto con minori), 1397 e 1398 (delitti contro la vita e la libertà umana). Il can. 1362 § 1, 3° stabilisce che possono fare eccezione anche eventuali altri delitti non puniti dal diritto universale se la legge particolare ha stabilito un altro limite di tempo per la prescrizione. Il can. 1363 riguarda l’azione penale cioè quell’azione volta a portare ad effetto quanto disposto nella sentenza giudiziaria o nel decreto amministrativo e stabilisce che, se la notifica del decreto esecutivo della sentenza giudiziale al reo avviene dopo i tre anni dalla data in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato, allora l’azione penale è da considerarsi estinta per prescrizione, fatto salvo alcune eccezioni come la proroga alla notifica del decreto esecutivo di cui al can. 1344, 3°. Il can. 1492 § 1 stabilisce la possibilità di estinzione delle azioni per prescrizione salvo quelle sullo stato delle persone (per esempio le cause di nullità matrimoniale). Il can. 1512, 4° ricorda che la legittima notifica della citazione o la presenza delle parti davanti al giudice interrompe la prescrizione salvo che sia disposto altrimenti.
C. Redaelli, Trascorrere del tempo, certezza del diritto e buona fede: la prescrizione, in QDE 4 (1991) 225-237; A. Stankiewicz, De “canonizatione” decadentiae legalis in ambitu praescriptionis exstintivae in iure canonico, in Periodica 75 (1986) 337-360.
Communicationes 5 (1973) 95-96; 9 (1977) 236; 23 (1991) 268-269, 296-297.