Nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur, non solum initio, sed toto decursu temporis ad praescriptionem requisiti, salvo praescripto can. 1362.
Nessuna prescrizione ha valore, se non è fondata sulla buona fede, non solo all’inizio, ma per tutto il decorso del tempo richiesto per la prescrizione, salvo il disposto del can. 1362.
No prescription is valid unless it is based in good faith not only at the beginning but through the entire course of time required for prescription, without prejudice to the prescript of can. 1362.
Ninguna prescripción tiene validez si no se funda en la buena fe, no sólo al comienzo, sino durante todo el decurso de tiempo requerido para la misma, salvo lo establecido en el can. 1362.
c. 1512.
Il can. 198 esplicita un’importante eccezione di carattere generale alla canonizzazione della legge civile in tema di prescrizione di cui al can. 197 ossia stabilisce che la prescrizione canonica si realizza solo se c’è buona fede per tutto il tempo necessario per la prescrizione e questo anche se le legislazioni civili potrebbero esigerla solo all’inizio, non richiederla affatto o richiedere una buona fede solo giuridica, cioè davanti alle leggi e secondo la normativa della legge. Il fatto che venga richiesta la buona fede perché abbia luogo la prescrizione è una caratteristica specifica e tipicizzante l’istituto della prescrizione canonica, per cui si potrebbe dire che la prescrizione canonica si presenta come un istituto giuridico che pone al centro della propria essenza la buona fede di chi trae vantaggio nell’acquisire un diritto o nel liberarsi da un obbligo e trova legalmente ratificata la propria buona fede trascorso un determinato periodo di tempo.
La buona fede che l’ordinamento canonico esige è da intendersi in senso teologico ovvero come l’intima convinzione, in buona coscienza, per la quale l’interessato ritiene prudentemente che il diritto di cui usa gli appartenga ovvero che ciò che possiede sia suo, non conoscendone, senza colpa, un eventuale vizio nascosto. Il requisito della buona fede in senso teologico è un’esigenza di diritto divino, tocca il giudizio davanti alla coscienza; per questo motivo l’ordinamento canonico non può canonizzare una legislazione che non esigesse la buona fede per tutto il tempo previsto per la prescrizione. Trattandosi di una caratteristica di carattere etico, per quanto giuridicamente rilevante, andrà dimostrata in foro esterno.
Una deroga alla necessità della buona fede è costituita dal can. 1362 che prevede, come regola generale, l’estinzione dell’azione criminale nel termine di tre anni dal giorno in cui fu commesso il delitto, oppure se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato. Si tratta di una regola generale che prevede alcune eccezioni: i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si prescrivono dopo vent’anni, salva sempre la possibilità da parte della Congregazione di derogare nei singoli casi (Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de gravioribus delictis, 21 maggio 2010, art. 7). Nel solo caso del delitto contro il sesto precetto del decalogo commesso da un chierico con un minore, il computo della prescrizione decorre dal giorno in cui il minore compie i diciotto anni. La prescrizione è di cinque anni nel caso dei cann. 1394 (attentato al matrimonio anche solo civile da parte di un chierico o un religioso); 1395 (delitti contro il sesto precetto del decalogo, fatto salvo il caso di delitto con minori), 1397 e 1398 (delitti contro la vita e la libertà umana). Il can. 1362 § 1, 3° stabilisce che possono fare eccezione anche eventuali altri delitti non puniti dal diritto universale se la legge particolare ha stabilito un altro limite di tempo per la prescrizione.
C. Redaelli, Trascorrere del tempo, certezza del diritto e buona fede: la prescrizione, in QDE 4 (1991) 225-237; A. Stankiewicz, De “canonizatione” decadentiae legalis in ambitu praescriptionis exstintivae in iure canonico, in Periodica 75 (1986) 337-360.
Communicationes 5 (1973) 95-96; 9 (1977) 236; 23 (1991) 268-269, 296-297.