Can. 199

Praescriptioni obnoxia non sunt:
1° iura et obligationes quae sunt legis divinae naturalis aut positivae;
2° iura quae obtineri possunt ex solo privilegio apostolico;
3° iura et obligationes quae spiritualem christifidelium vitam directe respiciunt;
4° fines certi et indubii circumscriptionum ecclesiasticarum;
5° stipes et onera Missarum;
6° provisio officii ecclesiastici quod ad normam iuris exercitium ordinis sacri requirit;
7° ius visitationis et obligatio oboedientiae, ita ut christifideles a nulla auctoritate ecclesiastica visitari possint et nulli auctoritati iam subsint.

c. 1509, 1°-5° et 7°.

Il can. 199 stabilisce un’altra eccezione, in questo caso relativa all’oggetto, al rimando al diritto civile in tema di prescrizione canonica. Vengono così determinati sette casi non soggetti a prescrizione:
  1. i diritti e gli obblighi che sono di legge divina naturale o positiva (il primato del Papa, i diritti e doveri dei coniugi, …);
  2. i diritti che si possono ottenere solo per privilegio apostolico (le onorificenze pontificie; la facoltà di dispensare nei casi riservati alla Santa Sede; il privilegio di nomina, elezione… dei vescovi, …);
  3. i diritti e gli obblighi che riguardano direttamente la vita spirituale dei fedeli (cf cann. 208ss, il diritto per i religiosi di scegliersi un confessore [cf can. 630]);
  4. i confini certi e indubitabili delle circoscrizioni ecclesiastiche;
  5. le elemosine e gli oneri delle Messe (cf cann. 945ss);
  6. la provvisione dell’ufficio ecclesiastico che a norma del diritto richiede l’esercizio dell’ordine sacro (cf can. 150);
  7. il diritto di visita (cf cann. 396ss; 436 § 1, 2°; 628; 683 § 1; 1301 § 2) e l’obbligo di obbedienza, quasi che i fedeli non possano essere visitati da nessuna autorità ecclesiastica e non siano più soggetti ad alcuna autorità. In dottrina è ammessa la possibilità che, per prescrizione, il diritto di visita possa passare da un’autorità ecclesiastica ad un’altra, non invece l’estinzione del diritto stesso.
Si tratta fondamentalmente dei casi già citati nel can. 1509 del CIC 1917 con alcune varianti: nel 3° caso si parla di diritti spirituali in genere e non solo in rapporto alle capacità dei laici; nel 6° caso si parla di ufficio ecclesiastico e non più di beneficio; nell’8° viene abolito il “cathedraticum” cioè la tassa versata in segno di soggezione al vescovo.

C. Redaelli, Trascorrere del tempo, certezza del diritto e buona fede: la prescrizione, in QDE  4 (1991) 225-237; A. Stankiewicz, De “canonizatione” decadentiae legalis in ambitu praescriptionis exstintivae in iure canonico, in Periodica 75 (1986) 337-360.

Communicationes 5 (1973) 95-96; 9 (1977) 236; 23 (1991) 268-269, 296-297.