Curia dioecesana constat illis institutis et personis, quae Episcopo operam praestant in regimine universae dioecesis, praesertim in actione pastorali dirigenda, in administratione dioecesis curanda, necnon in potestate iudiciali exercenda.
La curia diocesana consta degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la diocesi, soprattutto nel dirigere l’attività pastorale, nel curare l’amministrazione della diocesi come pure nell’esercitare la potestà giudiziaria.
The diocesan curia consists of those institutions and persons which assist the bishop in the governance of the whole diocese, especially in guiding pastoral action, in caring for the administration of the diocese, and in exercising judicial power.
La curia diocesana consta de aquellos organismos y personas que colaboran con el Obispo en el gobierno de toda la diócesis, principalmente en la dirección de la actividad pastoral, en la administración de la diócesis, así como en el ejercicio de la potestad judicial.
Contenuto della scheda
c. 363 § 1; CD 27; DPME 200.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 176-180.
Il can. 469 introduce la parte del Codice dedicata alla curia diocesana: capitolo II, titolo III (Struttura interna delle Chiese particolari), libro II; dopo che, al capitolo I, si è parlato del sinodo diocesano e in quelli successivi si tratterà del consiglio presbiterale e del collegio dei consultori (cap. III), dei capitoli dei canonici (cap. IV), del consiglio pastorale (cap. V); delle parrocchie, dei parroci e dei vicari parrocchiali (cap. VI), dei vicari foranei (cap. VII), e infine, dei rettori di chiese e dei cappellani (cap. VIII). Dopo alcuni canoni generali (cann. 469-474), il Codice descrive la curia soffermandosi sui vicari generali ed episcopali (art. 1, cann. 475-481); il cancelliere, gli altri notai e gli archivi (art. 2, cann. 482-491); il consiglio per gli affari economici e l’economo (art. 3, cann. 492-494). Se nel CIC 1917 i canoni sulla curia diocesana erano posti all’interno del titolo VIII dedicato alla potestà episcopale e a quelli che vi partecipano, nel Codice vigente essi sono posti all’interno del titolo III del libro II, dedicato alla struttura interna della Chiesa particolare: si esprime così meglio il legame della curia con il vescovo in relazione al suo ministero di pastore della Chiesa particolare a lui affidata. D’altra parte il rapporto di collaborazione con il ministero proprio del vescovo si esprime anche nella scelta della denominazione curia diocesana piuttosto che curia episcopale.
Il termine «curia», di origine incerta, nell’ambito del diritto è venuto ad indicare sia le attività di governo che il luogo dove questo aveva sede. Dal medioevo esso indica le persone e le istituzioni che collaborano stabilmente con il Romano Pontefice o con il vescovo diocesano nei suoi compiti di governo. Il can. 363 del CIC 1917 descriveva la curia come composta da quelle persone che prestavano la loro opera d’aiuto al vescovo o a coloro che reggevano la diocesi al posto del vescovo, nel governo di tutta la diocesi. In particolare seguiva un elenco indicativo di varie figure come il vicario generale, l’officiale, il cancelliere, il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, i giudici e gli esaminatori sinodali, i parroci consultori, gli uditori, i notai, i cursori e gli addetti. Il vigente Codice, invece, configura la curia come una realtà ampia e organicamente articolata, composta da organismi, cioè da realtà formate da più persone che non agiscono singolarmente, ma come insieme unitario (commissioni, consigli …); da persone che agiscono singolarmente e da strutture materiali con una propria autonoma configurazione (vedi per esempio l’archivio). Nella precedente codificazione si discuteva se la curia, in quanto tale, godesse di personalità giuridica; nella vigente è la diocesi legittimamente eretta che gode di tale personalità (can. 373), mentre la curia in quanto tale no, fatto salvo che il vescovo ritenga, per motivi pratici, di attribuirgliela. Il diritto universale non enumera le persone che fanno parte della curia: si può tuttavia legittimamente ritenere che vi facciano parte gli uffici espressamente elencati nel Codice come obbligatori (vicario generale, can. 475 §1; cancelliere, can. 482 § 1; consiglio per gli affari economici, can. 492 § 1; economo, can. 494 § 1; vicario giudiziale, can. 1420 §1; promotore di giustizia, can. 1430; difensore del vincolo, can. 1432) o come facoltativi (vicari episcopali, can. 476; moderatore di curia, can. 473 § 2; consiglio episcopale, can. 473 §4; vicecancelliere, can. 482 § 2; notai, can. 483; vicari giudiziali aggiunti, can. 1420 § 3). In senso lato la curia può però comprendere anche tutti quegli organismi che aiutano il vescovo nel prendere le sue decisioni, per quanto non prendano parte dell’autorità del vescovo, non abbiano il compito specifico di attuarne le disposizioni e non vengano esplicitamente nominati nei canoni sulla curia diocesana: basterebbe pensare al consiglio presbiterale diocesano e a quello pastorale. L’organizzazione interna di una curia potrà poi diversificarsi a seconda della storia di una Chiesa particolare, delle sue specifiche esigenze, ma anche delle decisioni del vescovo diocesano. Vi potranno dunque essere uffici con propri direttori che a loro volta fanno parte di sezioni affidate a un vicario o delegato episcopale. Questi potranno differenziarsi, per esempio, in ragione della materia (liturgia, clero, catechesi, missioni, economia …), il che non esclude che alcuni uffici o sezioni della curia possano vedere la propria competenza circoscritta ad una zona determinata della diocesi piuttosto che a un gruppo specifico di persone. Il can. 469 si premura di definire il ruolo proprio della curia nell’assistere il vescovo nel governo dell’intera diocesi, specialmente per quanto riguarda la direzione dell’azione pastorale, l’amministrazione della diocesi e l’esercizio della potestà giudiziale. Per quanto la formulazione del canone non sia priva di ambiguità rischiando, tra l’altro, di far apparire l’azione pastorale come qualcosa che si pone accanto alle attività amministrative e giudiziaria e non invece come comprensiva di entrambe, è chiaro però che il compito della curia si pone sul piano direttivo: non spetta alla curia portare a termine le singole opere di apostolato quanto piuttosto quello di dirigere e coordinarle («La curia diocesana sia ordinata in modo da diventare un mezzo idoneo, non solo per l’amministrazione della diocesi, ma anche per l’esercizio delle opere di apostolato»: CD 27). Pur parlando di azione pastorale manca nel canone e nel Codice una precisa determinazione di quelli che possono essere uffici pastorali. Più chiaro il direttorio EI, 200 che affermava: «La curia dunque deve diventare l’organo di studio, elaborazione ed esecuzione del piano pastorale, che il vescovo esamina e delibera con l’assistenza dei suoi consigli […]. Il vescovo, secondo le possibilità, istituisce nella curia le sezioni pastorale, socio-caritativa e liturgica, cui affidare la direzione dei vari campi di apostolato […]». Nell’attività amministrativa va compresa tutta l’attività necessaria a supporto e per l’esecuzione del ministero pastorale del vescovo. Nello specifico essa comprende due generi di attività: quella relativa agli «acta curiae», legati alla figura del moderatore di curia, del cancelliere e dei notai, e quella relativa agli atti amministrativi concernenti i beni temporali con le relative figure codiciali dell’economo e del consiglio per gli affari economici. Anche nell’esercizio della potestà giudiziale, che spetta al vescovo nel governo della Chiesa particolare e che può esercitare sia personalmente che tramite i vicari giudiziali e i giudici a norma del diritto (cf can. 391 § 2), la curia offre la sua collaborazione: pertanto i tribunali ecclesiastici diocesani, per quanto con una propria strutturazione e autonomia, fanno parte della curia diocesana.
G. Marchetti, La curia come organo di partecipazione alla cura pastorale del vescovo diocesano, Roma 2000; C. Redaelli, Natura e compiti della Curia diocesana, in QDE 7 (1994) 140-153.
Comm. 5 (1973) 225-226; 13 (1981) 111-117; 14 (1982) 213.