Nominatio eorum, qui officia in curia dioecesana exercent, spectat ad Episcopum dioecesanum.
La nomina di coloro che esercitano un ufficio nella curia diocesana spetta al Vescovo diocesano.
The appointment of those who exercise offices in the diocesan curia pertains to the diocesan bishop.
Corresponde al Obispo diocesano nombrar a quienes han de desempeñar oficios en la curia diocesana.
c. 152; DPME 200.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 176-180.
Il canone afferma chiaramente che spetta al vescovo la nomina di coloro che, nella curia, esercitano un ufficio ecclesiastico a norma del can. 145 § 1 (non necessariamente di coloro che svolgono solo mansioni temporanee e non specificatamente ecclesiastiche). La norma esclude qualsiasi ingerenza da parte di autorità civili o anche di organismi ecclesiali nella nomina. Si tratta di un’applicazione del can. 157 sul libero conferimento di uffici ecclesiastici da parte del vescovo e di coloro che gli sono equiparati a norma del diritto (cann. 381 § 2; 368) nell’ambito della propria diocesi. La previsione del canone è coerente d’altra parte sia con il fatto che l’ufficio episcopale gode nella diocesi di potestà propria e immediata, ma anche con il legame singolare degli uffici di curia con il vescovo. Poiché la nomina è riservata espressamente al vescovo diocesano, a norma del can. 134 § 3, sono da escludersi da tale facoltà i vicari generali ed episcopali, salvo che muniti di mandato speciale (can. 479). Il vescovo dovrà comunque tener conto delle disposizioni dei canoni sui singoli uffici in merito, per esempio, alle qualità e requisiti richiesti (cf can. 478 per i vicari; can. 483 § 2 per i notai e il cancelliere, …). Trattandosi di uffici liberamente conferiti dal vescovo la rimozione potrà avvenire liberamente purché vi sia giusta e legittima causa, secondo le norme generali di cui ai cann. 184-196 e quelle specifiche eventualmente stabilite dal Codice (per esempio can. 494 § 2 per l’economo, can. 1422 per il vicario giudiziale e i giudici). La provvisione di un ufficio ecclesiastico dovrebbe avvenire per iscritto a norma del can. 156, per quanto questa disposizione non sia per la validità.
G. Marchetti, La curia come organo di partecipazione alla cura pastorale del vescovo diocesano, Roma 2000; C. Redaelli, Natura e compiti della Curia diocesana, in QDE 7 (1994) 140-153.
Comm. 5 (1973) 225-226; 13 (1981) 111-117; 14 (1982) 213.