Omnes qui ad officia in curia admittuntur debent:
1° promissionem emittere de munere fideliter adimplendo, secundum rationem iure vel ab Episcopo determinatam;
2° secretum servare intra fines et secundum modum iure aut ab Episcopo determinatos.
Tutti coloro che sono ammessi agli uffici della curia devono:
1° promettere di adempiere fedelmente l’incarico secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo;
2° osservare il segreto nei limiti e secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo.
All those who are admitted to offices in the curia must:
1° promise to fulfill their function faithfully according to the manner determined by law or by the bishop;
2° observe secrecy within the limits and according to the manner determined by law or by the bishop.
Todos los que son admitidos a desempeñar oficios en la curia diocesana deben:
1° prometer que cumplirán fielmente su tarea, según el modo determinado por el derecho o por el Obispo;
2° guardar secreto, dentro de los límites y según el modo establecidos por el derecho o por el Obispo.
1°: c. 364 § 2, 1°.
2°: c. 364 § 2, 3°.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 176-180.
Una volta nominati i membri della curia devono promettere di adempiere il loro compito fedelmente, rispettando il segreto e il carattere confidenziale richiesto dagli uffici di cui si devono occupare, in forza del diritto stesso o in forza delle disposizioni del vescovo, commisurate alle circostanze, ai luoghi e alle persone. La prescrizione del canone è, di per sé, riferita direttamente alle persone che ricevono un ufficio nella curia diocesana, come quelli descritti dai cann. 469-494, compresi ovviamente i membri dei tribunali ecclesiastici a norma del can. 1455. Ne sono esclusi coloro che, pur avendo un qualche legame con la curia, non ne fanno parte in senso stretto come, per esempio, i membri dei consigli diocesani. Mentre il CIC 1917 richiedeva un formale giuramento da prestare nelle mani del vescovo (can. 364 § 2, 1°), il Codice vigente richiede una semplice promessa. Se il giuramento implica «l’invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità» (can. 1199 § 1), una promessa è l’espressione solenne della propria volontà senza una formulazione religiosa esplicita. Contenuto dell’obbligo stabilito dal can. 471 è compiere fedelmente il proprio incarico e di osservare il segreto secondo le indicazioni del diritto o del vescovo. Non ottemperare a questi doveri può anche essere sanzionato. Altro impegno importante, per alcuni membri della curia, è l’obbligo stabilito dal can. 833, per diverse categorie di persone e specialmente, al n. 5, per i vicari generali, episcopali e giudiziali, di emettere personalmente la professione di fede, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica, davanti al vescovo diocesano o a un suo delegato. Dove costituito spetterà al moderatore di curia (can. 473 § 1) vigilare perché il personale di curia adempia fedelmente il proprio compito; mentre, per le persone che fanno parte dei tribunali ecclesiastici, si dovranno osservare le disposizioni dei cann. 1454 e 1455.
G. Marchetti, La curia come organo di partecipazione alla cura pastorale del vescovo diocesano, Roma 2000; C. Redaelli, Natura e compiti della Curia diocesana, in QDE 7 (1994) 140-153.
Comm. 5 (1973) 225-226; 13 (1981) 111-117; 14 (1982) 213.