Circa causas atque personas quae in curia ad exercitium potestatis iudicalis pertinent, serventur praescripta Libri VII De processibus; de iis autem quae ad administrationem dioecesis spectant, serventur praescripta canonum qui sequuntur.
Circa le cause e le persone che, nella curia, si riferiscono all’esercizio della potestà giudiziaria, si osservino le prescrizioni del Libro VII I processi; in ordine a ciò che riguarda l’amministrazione della diocesi, si osservino le disposizioni dei canoni seguenti.
The prescripts of Book VII, Processes, are to be observed regarding cases and persons which belong to the exercise of judicial power in the curia. The prescripts of the following canons, however, are to be observed regarding those things which pertain to the administration of the diocese.
Respecto a las causas y personas relacionadas con el ejercicio de la potestad judicial en la curia, deben observarse las prescripciones del Libro VII De los procesos; para lo que concierne a la administración de la diócesis, se observarán las prescripciones de los cánones que siguen.
c. 365; DPME 200.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 176-180.
Il can. 472 è sostanzialmente un canone di rimando; infatti dispone che, per tutta la materia giudiziaria, ci si rifaccia al libro VII del Codice, mentre, per quanto concerne l’amministrazione della diocesi, si devono tener presenti i canoni che seguono. Il canone non manca di una sua utilità: riprende la tradizionale distinzione nella curia tra una sezione amministrativa e una giudiziaria evitando inutili ripetizioni, confermando, nel contempo la piena appartenenza della dimensione giudiziaria alla curia, pur salvaguardandone la tipicità e dunque una propria autonomia. Nello specifico si può ricordare come il vescovo diocesano è giudice nato di prima istanza nella sua diocesi, poiché gode della piena potestà giudiziale. D’altra parte in ogni diocesi deve essere istituito un tribunale diocesano di primo grado per tutte le cause, fatte salve quelle che il diritto esclude o il vescovo riserva espressamente a sé (cf cann. 1419-1421). L’esercizio dell’unica potestà ordinaria, propria e immediata del vescovo nella Chiesa particolare, nella sua distinzione tra legislativa, esecutiva e giudiziaria (cf cann. 135 § 1; 381 § 1; 391 § 1) avviene a norma di diritto per cui il Codice prevede un modello organizzativo nel quale i vicari generali e episcopali godono della stessa potestà esecutiva di cui gode il vescovo diocesano per diritto in forza del loro ufficio, mentre i vicari giudiziali e i giudici, in forza del loro ufficio, esercitano la potestà ordinaria giudiziaria che appartiene al vescovo stesso (cf cann. 1419 § 1; 1420; 1421 §§ 1-2). La distinzione tra sezione amministrativa e sezione giudiziaria ha anche altre conseguenze, quale per esempio il fatto che il moderatore di curia, di cui al can. 473, ha solo competenza in ambito amministrativo, mentre le competenze giudiziarie e quelle amministrative nella sezione giudiziaria spettano al vicario giudiziale. Se nel settore amministrativo si può utilizzare la delega, nel caso di potestà giudiziale si possono delegare solo gli atti preparatori a un decreto o a una sentenza (cf can. 135 § 3). I vicari o delegati episcopali nella sezione amministrativa sono strettamente subordinati al vescovo diocesano, alle cui disposizioni devono attenersi e possono vedere limitate le loro competenze a ciò che il vescovo si riserva o perché necessitano di un mandato speciale (cf cann. 480 e 479 §§ 1-2); nel caso di potestà giudiziaria, fatte salve le cause che il vescovo si riserva, il vicario giudiziale costituisce un solo tribunale con il vescovo stesso. Infine la potestà dei vicari nel settore amministrativo cessa in caso di sede vacante (cf can. 481), cosa che non avviene per i giudici diocesani (cf cann. 1420 § 5 e 1422).
G. Marchetti, La curia come organo di partecipazione alla cura pastorale del vescovo diocesano, Roma 2000; C. Redaelli, Natura e compiti della Curia diocesana, in QDE 7 (1994) 140-153.
Comm. 5 (1973) 225-226; 13 (1981) 111-117; 14 (1982) 213.