Can. 475

§ 1. In unaquaque dioecesi constituendus est ab Episcopo dioecesano Vicarius generalis, qui potestate ordinaria ad normam canonum qui sequuntur instructus, ipsum in universae dioecesis regimine adiuvet.
§ 2. Pro regula generali habeatur ut unus constituatur Vicarius generalis, nisi dioecesis amplitudo vel incolarum numerus aut aliae rationes pastorales aliud suadeant.

§ 1: c. 366 § 1; SCPF Rescr., 7 nov. 1929; CD 27; DPME 201.
§ 2: c. 366 § 3; ES I, 14 § 1; DPME 161, 201.

Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 178.

Fondamentalmente vi sono due teorie circa l’origine della figura del vicario generale: secondo quella più comune nascerebbe dalla necessità di limitare i poteri dell’arcidiacono che, nominato dal capitolo della cattedrale, finiva per usurpare le prerogative del vescovo. Secondo questa teoria il vicario generale e l’officiale cioè colui che esercitava la potestà giudiziaria, erano la stessa persona. Altri invece ritengono che il vicario generale sia nato come procuratore del vescovo in caso di sua assenza dalla diocesi; di seguito tale ufficio si sarebbe stabilizzato anche quando il vescovo era presente in diocesi. Secondo questa teoria poi il vicario generale e l’officiale erano due persone distinte (cf E. Fournier, Les origines du Vicaire Général, Paris 1922). La costituzione del vicario generale è obbligatoria, mentre nel CIC 1917 era lasciata alla discrezionalità del vescovo (cf can. 366 § 1). Si tratta di un ufficio preminente nella curia diocesana (CD 27) a cui spetta di aiutare il vescovo, in un rapporto di stretta subordinazione, nel governo di tutta la diocesi: ecco perché l’ambito di competenza è generale. Il vicario generale è un ordinario del luogo (can. 134 § 2), la sua potestà è ordinaria, in quanto connessa all’ufficio (can. 131 § 1); vicaria (can. 131 § 2), perché esercitata in nome del vescovo e in stretta dipendenza da lui; esecutiva, con esclusione dunque dell’esercizio della potestà legislativa e di quella giudiziale. Il vescovo potrà ampliare la potestà del vicario generale attraverso la delega oppure restringerla con la riserva (can. 479 § 1). La nomina di due o più vicari generali è possibile solo in presenza di circostanze pastorali eccezionali. Cade il riferimento alla diversità dei riti come motivo per nominare più vicari generali (cf can. 366 § 3 CIC 1917), potendosi ora provvedere con un vicario episcopale, mentre viene aggiunta la densità della popolazione. Si deve tener conto anche del disposto del can. 406 secondo il quale il vescovo coadiutore come pure il vescovo ausiliare con facoltà speciali (can. 403 § 2) devono essere costituiti vicari generali. Lo stesso dicasi, normalmente, per i vescovi ausiliari i quali, quantomeno, devono essere nominati vicari episcopali.

D. Mussone, L’ufficio del vicario generale, Città del Vaticano 2000; A.  Perez Diaz, Los vicarios generales y episcopales en el Derecho canónico actual, Roma 1996; A. Perlasca, I vicari generali ed episcopali, in QDE 18 (2005) 31-54; G. Sarzi Sartori, I vicari del vescovo e l’esercizio della “vicarietà” nella Chiesa particolare, in QDE 18 (2005) 6-30.

Comm. 5 (1973) 226-227; 13 (1981) 118-121; 14 (1982) 205, 213.