Can. 477

§ 1. Vicarius generalis et episcopalis libere ab Episcopo dioecesano nominantur et ab ipso libere removeri possunt, firmo praescripto can. 406; Vicarius episcopalis, qui non sit Episcopus auxiliaris nominetur tantum ad tempus, in ipso constitutionis actu determinandum.
§ 2. Vicario generali absente vel legitime impedito, Episcopus dioecesanus alium nominare potest, qui eius vices suppleat; eadem norma applicatur pro Vicario episcopali.

§ 1: c. 366 § 2; ES I, 14 §§ 2 et 5.
§ 2: c. 366 § 3; ES I, 14 § 2.

Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 178.

Il canone si propone di normare alcuni aspetti relativi alla nomina, alla sostituzione e alla rimozione dei vicari generali e episcopali anche nei casi nei quali questi uffici fossero conferiti a un vescovo coadiutore o ausiliare. La natura degli uffici di vicario generale ed episcopale presuppone l’esistenza di un rapporto di piena fiducia tra il vescovo e coloro che ne sono titolari. Pertanto il vescovo gode della più ampia libertà sia in ordine alla loro nomina che alla loro rimozione (cf cann. 157 e 470). I vicari episcopali devono essere nominati per un tempo determinato, da precisarsi nell’atto di nomina: ciò non esclude la possibilità di una rimozione prima della scadenza (prevalendo il disposto del § 1 sulla norma generale del can. 193 § 2) o la conferma allo scadere del tempo stabilito. Visto che si parla solo di vicari episcopali e non di vicari generali si può ritenere che questi ultimi possano essere nominati anche per un tempo indeterminato.  Se in diocesi c’è un vescovo coadiutore o un vescovo ausiliare fornito di facoltà speciali (cf can. 403 § 2) questi deve essere nominato vicario generale; mentre i vescovi ausiliari, salvo diversa previsione nella lettera apostolica, devono essere nominati almeno vicari episcopali se non vicari generali (cf can. 406): in tal caso la nomina è sempre senza limiti di tempo. Circa la rimozione, data la natura dell’ufficio di vicario e la sua relazione con il vescovo, non si richiede una procedura specifica, basterà una giusta causa. La rimozione notificata dal vescovo costituisce una delle cause che producono la perdita di potestà da parte del vicario generale e episcopale (cf can. 481 § 1). Evidentemente nel caso di vescovi coadiutori o ausiliari non si applica il principio della libera rimozione dall’incarico di vicario generale o episcopale da parte del vescovo diocesano. Qualora il vicario generale o il vicario episcopale fosse legittimamente assente o impedito, è possibile nominare un sostituto. Anche in questa circostanza la nomina dovrà rispettare i requisiti del can. 478.

D. Mussone, L’ufficio del vicario generale, Città del Vaticano 2000; A.  Perez Diaz, Los vicarios generales y episcopales en el Derecho canónico actual, Roma 1996; A. Perlasca, I vicari generali ed episcopali, in QDE 18 (2005) 31-54.

Comm. 5 (1973) 225-227; 13 (1981) 111-121; 14 (1982) 205, 213.