§ 1. Vicarius generalis et episcopalis sint sacerdotes annos nati non minus triginta, in iure canonico aut theologia doctores vel licentiati vel saltem in iisdem disciplinis vere periti, sana doctrina, probitate, prudentia ac rerum gerendarum experientia commendati.
§ 2. Vicarii generalis et episcopalis munus componi non potest cum munere canonici paenitentiarii, neque committi consanguineis Episcopi usque ad quartum gradum.
§ 1. Il Vicario generale ed episcopale siano sacerdoti di età non inferiore a trent’anni, dottori o licenziati in diritto canonico o in teologia oppure almeno veramente esperti in tali discipline, degni di fiducia per sana dottrina, rettitudine, saggezza ed esperienza nel trattare gli affari.
§ 2. L’ufficio di Vicario generale ed episcopale non è compatibile con l’ufficio di canonico penitenziere; inoltre non si può affidare tale ufficio a consanguinei del Vescovo fino al quarto grado.
§ 1. A vicar general and an episcopal vicar are to be priests not less than thirty years old, doctors or licensed in canon law or theology or at least truly expert in these disciplines, and recommended by sound doctrine, integrity, prudence, and experience in handling matters.
§ 2. The function of vicar general and episcopal vicar can neither be coupled with the function of canon penitentiary nor be entrusted to blood relatives of the bishop up to the fourth degree.
§ 1. El Vicario general y el episcopal deben ser sacerdotes, de edad no inferior a treinta años, doctores o licenciados en derecho canónico o en teología o al menos verdaderamente expertos en estas materias, y dotados de sana doctrina, honradez, prudencia y experiencia en la gestión de asuntos.
§ 2. El cargo de Vicario general y episcopal es incompatible con el de canónigo penitenciario, y no puede encomendarse a consanguíneos del Obispo hasta el cuarto grado.
§ 1: c. 367 § 1; DPME 201.
§ 2: c. 367 § 3.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 178.
Il canone stabilisce le condizioni personali per assumere l’incarico di vicario generale o episcopale e, nel frattempo, elenca anche le incompatibilità di diritto per assumere la titolarità dei due uffici. Mentre il CIC 1917 stabiliva che il vicario generale dovesse appartenere al clero secolare, salvo il caso in cui la diocesi fosse affidata a religiosi (cf can. 367 § 2), il Codice vigente non riprende tale restrizione. Il can. 478 § 1 stabilisce che il vicario generale o episcopale debba essere un sacerdote. Si tratta di un requisito ad validitatem perché l’ufficio di vicario comporta la piena la partecipazione alla potestà del vescovo. Per il resto vengono confermate le condizioni già stabilite nel CIC 1917, che pur descritte come necessarie possono però essere oggetto di dispensa. La speciale competenza in qualche materia ecclesiastica dovrà tener conto dell’ambito o del settore della pastorale affidato al singolo vicario. «Il Vescovo diocesano nomini Vicario Generale o Vicari episcopali sacerdoti dottrinalmente sicuri, degni di fiducia, stimati dal presbiterio e dall’opinione pubblica, saggi, onesti e moralmente retti, con esperienza pastorale e amministrativa, capaci di instaurare relazioni umane e di saper trattare gli affari che interessano la diocesi. Quanto all’età, dovranno aver compiuto almeno i 30 anni, ma prudenzialmente, dove è possibile, è auspicabile che abbiano compiuto i 40 anni, e aver raggiunto anche un’adeguata preparazione accademica con il conseguimento del dottorato o della licenza in Diritto Canonico o in Sacra Teologia, o almeno dovranno essere veramente esperti in tali discipline» (AS 179). Al § 2, tra le incompatibilità, vi è quella con l’ufficio di canonico penitenziere (cf can. 508 § 1) evidentemente per non creare confusione tra foro interno ed esterno (cf can. 130). L’altra esclusione, cioè di consanguinei del vescovo fino al 4° grado, ha lo scopo di evitare qualsiasi forma di nepotismo. L’ufficio di vicario generale o episcopale può essere affidato a parroci o comunque a titolari di uffici che implicano la cura d’anime essendo caduto il divieto del can. 367 § 3 del CIC 1917.
D. Mussone, L’ufficio del vicario generale, Città del Vaticano 2000; A. Perez Diaz, Los vicarios generales y episcopales en el Derecho canónico actual, Roma 1996; A. Perlasca, I vicari generali ed episcopali, in QDE 18 (2005) 31-54.
Communicationes 5 (1973) 225-227; 13 (1981) 111-121; 14 (1982) 205, 213.