§ 1. Vicario generali, vi officii, in universa dioecesi competit potestas exsecutiva quae ad Episcopum dioecesanum iure pertinet, ad ponendos scilicet omnes actus administrativos, iis tamen exceptis quos Episcopus sibi reservaverit vel qui ex iure requirant speciale Episcopi mandatum.
§ 2. Vicario episcopali ipso iure eadem competit potestas de qua in § 1, sed quoad determinatam territorii partem aut negotiorum genus aut fideles determinati ritus vel coetus tantum pro quibus constitutus est, iis causis exceptis quas Episcopus sibi aut Vicario generali reservaverit, aut quae ex iure requirunt speciale Episcopi mandatum.
§ 3. Ad Vicarium generalem atque ad Vicarium episcopalem, intra ambitum eorum competentiae, pertinent etiam facultates habituales ab Apostolica Sede Episcopo concessae, necnon rescriptorum exsecutio, nisi aliud expresse cautum fuerit aut electa fuerit industria personae Episcopi dioecesani.
§ 1. Al Vicario generale compete, in forza dell’ufficio, la stessa potestà esecutiva su tutta la diocesi che, in forza del diritto, spetta al Vescovo diocesano, la potestà cioè di porre tutti gli atti amministrativi, ad eccezione di quelli che il Vescovo si è riservato oppure che richiedono, a norma del diritto, un mandato speciale del Vescovo.
§ 2. Al Vicario episcopale compete, per il diritto stesso, la medesima potestà di cui nel § 1, però circoscritta a quella determinata parte del territorio o a quel genere di affari o a quei fedeli di un rito determinato o di un gruppo soltanto, per i quali è stato costituito, fatta eccezione per quelle cause che il Vescovo ha riservato a sé o al Vicario generale, oppure che, a norma del diritto, richiedono un mandato speciale del Vescovo.
§ 3. Spettano al Vicario generale e al Vicario episcopale, nell’ambito della propria competenza, anche le facoltà abituale concesse al Vescovo dalla Sede Apostolica, come pure l’esecuzione dei rescritti, a meno che espressamente non sia stato disposto in modo diverso o a meno che non sia stata scelta l’abilità specifica della persona del Vescovo diocesano.
§ 1. By virtue of office, the vicar general has the executive power over the whole diocese which belongs to the diocesan bishop by law, namely, the power to place all administrative acts except those, however, which the bishop has reserved to himself or which require a special mandate of the bishop by law.
§ 2. By the law itself an episcopal vicar has the same mentioned in § 1 but only over the specific part of the territory or the type of affairs or the faithful of a specific rite or group for which he was appointed, except those cases which the bishop has reserved to himself or to a vicar general or which require a special mandate of the bishop by law.
§ 3. Within the limit of their competence, the habitual faculties granted by the Apostolic See to bishop and the execution of rescripts also pertain to a vicar general and an episcopal vicar, unless it has been expressly provided otherwise or the personal qualifications of the diocesan bishop were chosen.
§ 1. En virtud de su oficio, al Vicario general compete en toda la diócesis la potestad ejecutiva que corresponde por derecho al Obispo diocesano, para realizar cualquier tipo de actos administrativos, exceptuados, sin embargo, aquellos que el Obispo se hubiera reservado o que, según el derecho, requieran mandato especial del Obispo.
§ 2. La potestad de la que se trata en el § 1 compete de proprio derecho al Vicario episcopal, pero sólo para aquella porción de territorio, o respecto a quellos asuntos, o fieles de determinado rito o agrupación, para los que haya sido nembrado, exceptuadas cuantas gestiones el Obispo se hubiera reservada a sí mismo o al Vicario general, o que según el derecho requieren mandato especial del Obispo.
§ 3. Dentro de su proprio ámbito de competencia corresponden también al Vicario general y al episcopal las facultades habituales concedidas por la Sede Apostólica al Obispo, así como la ejecución de los rescriptos, a no ser que establezca expresamente otra cosa o se hayan tenido en consideración las cualidades personales del Obispo diocesano.
§ 1: c. 368 §1.
§ 2: ES I, 14 § 2.
§ 3: c. 368 § 2; ES I, 14 § 2.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 178.
Il can. 479 si pone come obiettivo quello di chiarire la natura e l’ambito della potestà del vicario generale e di quello episcopale rimarcando il ruolo preminente del vescovo sull’esercizio della potestà da parte dei suoi vicari.
In primo luogo la potestà del vicario, sia generale che episcopale, è ordinaria in quanto connessa ad un ufficio, vicaria rispetto a quella del vescovo e di carattere amministrativo (cf cann. 475-476). Mentre l’ambito dell’esercizio della potestà è generale su tutta la diocesi per il vicario generale, per i vicari episcopali questa è limitata, per esempio, ad un certo territorio, a certi tipi di attività oppure a certi gruppi di persone o a i fedeli appartenenti ad un determinato rito. Per entrambi è esclusa la partecipazione alla potestà legislativa e giudiziale del vescovo. Il can. 479 § 3 riconosce ai vicari, nell’ambito di competenza, le facoltà abituali concesse dalla Santa Sede al vescovo (cf can. 132) così come l’esecuzione dei rescritti (cf cann. 68-72), fatto salvo che sia stato espressamente stabilito in modo diverso ovvero sia stata scelta l’abilità specifica della persona del vescovo diocesano. Quanto all’ambito di esercizio della potestà esecutiva, in assenza di limitazioni nel canone, questa si estende sia agli atti amministrativi generali come i decreti esecutivi (cann. 31-33) e le istruzioni (can. 34), sia a quelli singolari: decreti, precetti singolari (cann. 48-58) e rescritti (cann. 59-75). Il vescovo può restringere la competenza dei vicari riservando a sé determinati atti (can. 479 §§ 1-2), ma tale restrizione potrebbe riguardare anche determinati ambiti, territori o categorie di persone. Circa l’istituto della riserva, il Codice non stabilisce condizioni, forma o limiti, fatto salvo nel caso del vicario episcopale in cui si dice che il vescovo può riservare a sé o al vicario generale alcune cause: il fatto che il vescovo possa restringere le competenze dei suoi vicari ovviamente non può snaturare l’ufficio stesso dei vicari svuotandolo di quella competenza che è loro riconosciuta dal diritto universale. È opportuno che, in caso di riserva di competenza, questa sia formalizzata per iscritto, reso noto ovviamente al vicario, ma anche, nel modo più opportuno, ai fedeli interessati. Sono esclusi dalle competenze dei vicari gli atti nominativamente attribuiti dal diritto al vescovo diocesano (cf can. 134 § 3), per porre i quali è necessario uno speciale mandato (cf, per esempio, cann. 87 § 1, 157, 259 § 1, 269, 312 § 1, 3°). È oggetto di discussione la natura della potestà del vicario con mandato speciale, se si tratta cioè di potestà ordinaria o delegata. Nel primo caso il mandato speciale si configurerebbe come una licenza in favore del vicario ad attuare una potestà che fa parte del suo ufficio, ma per il cui esercizio necessita della concessione del vescovo. Nel secondo caso il mandato speciale sarebbe una vera e propria attribuzione di potestà da parte del vescovo al vicario generale in ambiti che il diritto comune esclude dalle competenze del suo ufficio. Circa la forma del mandato speciale, è necessario che sia fatto per iscritto (cf can. 131 § 3), per esempio nello stesso atto di nomina del vicario generale o episcopale, altrimenti si darebbe una presunzione di incompetenza a norma del can. 134 § 3. Si può pensare ad una formulazione generale per cui viene attribuito al vicario mandato speciale per tutti i casi in cui il Codice richiede tale mandato, anche se così il mandato speciale finirebbe per essere un mandato generale per cui è meglio specificare espressamente, in considerazione anche delle dimensioni della diocesi e delle competenze affidate al vicario, quali specifiche facoltà gli vengono conferite in forza del mandato speciale. A norma del can. 406 § 1 il vescovo coadiutore o il vescovo ausiliare con facoltà speciali deve essere costituito vicario generale e a lui, a preferenza di altri, il vescovo diocesano deve affidare tutto ciò che, a norma del diritto, richiede un mandato speciale.
D. Mussone, L’ufficio del vicario generale, Città del Vaticano 2000; H. Muller, De speciali Episcopi mandato iuxta CIC 1983, in Periodica 79 (1990) 219-241; A. Perez Diaz, Los vicarios generales y episcopales en el Derecho canónico actual, Roma 1996; A. Perlasca, I vicari generali ed episcopali, in QDE 18 (2005) 31-54.
Communicationes 5 (1973) 225-227; 13 (1981) 111-121; 14 (1982) 205, 213.