Vicarius generalis et Vicarius episcopalis de praecipuis negotiis et gerendis et gestis Episcopo dioecesano referre debent, nec umquam contra voluntatem et mentem Episcopi dioecesani agant.
Il Vicario generale e il Vicario episcopale devono riferire al Vescovo diocesano sulle principali attività programmate e attuate e inoltre non agiscano mai contro la sua volontà e il suo intendimento.
A vicar general and an episcopal vicar must report to the diocesan bishop concerning the more important affairs which are to be handled or have been handled, and they are never to act contrary to the intention and mind of the diocesan bishop.
El Vicario general y el Vicario episcopal deben informar al Obispo diocesano sobre los asuntos más importantes por resolver o ya resueltos, y nunca actuarán contra la voluntad e intenciones del Obispo diocesano.
c. 369 §§ 1 et 2; ES I, 14 § 3; DPME 202.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 178.
Lo scopo del canone è quello di promuovere l’unità d’azione e il coordinamento tra i vicari e il vescovo diocesano. D’altra parte la stessa potestà del vicario generale e dei vicari episcopali dipende completamente dalla loro relazione di subordinazione gerarchica al vescovo diocesano. Vengono date due indicazioni: la prima, di carattere positivo, è che i vicari hanno il dovere di informare il vescovo delle iniziative che stanno per intraprendere e della loro realizzazione; la seconda, di carattere invece negativo, è che mai devono agire contro la volontà e le intenzioni del vescovo. L’ipotetico porre degli atti senza informare il vescovo non ne comporta l’invalidità o l’inefficacia se posti a norma del can. 124, ma il vescovo potrà chiedere ragione di tale omissione e, nei casi più gravi, ritenere opportuno rimuovere il vicario. Per il coordinamento dei vicari con il vescovo e tra di loro, va tenuto presente il principio generale stabilito dal can. 139 (un’applicazione di questo principio in un ambito specifico si ha nel can. 65), così come andrà valorizzato il consiglio episcopale di cui al can. 473 § 4 che ha, proprio tra le sue finalità, quella di favorire il coordinamento tra vicari e con il vescovo.
D. Mussone, L’ufficio del vicario generale, Città del Vaticano 2000; P. Pavanello, Nuova richiesta a un’autorità differente di una grazia negata (can. 65), in QDE 13 (2000) 192-198; A. Perez Diaz, Los vicarios generales y episcopales en el Derecho canónico actual, Roma 1996; A. Perlasca, I vicari generali ed episcopali, in QDE 18 (2005) 31-54.
Communicationes 5 (1973) 225-227; 13 (1981) 111-121; 14 (1982) 205, 213.