§ 1. Exspirat potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis expleto tempore mandati, renuntiatione, itemque, salvis cann. 406 et 409, remotione eisdem ab Episcopo dioecesano intimata, atque sedis episcopalis vacatione.
§ 2. Suspenso munere Episcopi dioecesani, suspenditur potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis, nisi episcopali dignitate aucti sint.
§ 1. La potestà del Vicario generale e del Vicario episcopale cessa allo scadere del mandato, con la rinuncia e, salvi restando i cann. 406 e 409, con la rimozione intimata loro dal Vescovo diocesano e inoltre quando la sede episcopale diviene vacante.
§ 2. Mentre è sospeso l’ufficio del Vescovo diocesano, è sospesa anche la potestà del Vicario generale e del vicario episcopale, a meno che non siano insigniti della dignità episcopale.
§ 1. The power of a vicar general and an episcopal vicar ceases at the expiration of the time of the mandate, by resignation, by removal made known to them by the diocesan bishop, without prejudice to cann. 406 and 409, and at the vacancy of the episcopal see.
§ 2. When the function of the diocesan bishop is suspended, the power of a vicar general and an episcopal vicar is suspended also unless they are bishops.
§ 1. Cesa la potestad del Vicario general y del Vicario episcopal al cumplirse el tiempo de su mandato, por renuncia, y asimismo, quedando a salvo lo que prescriben los cc. 406 y 409, por remoción intimada por el Obispo o cuando vaca la sede episcopal.
§ 2. Suspendido de su cargo el Obispo diocesano, se suspende la potestad del Vicario general y del Vicario episcopal, a no ser que sean Obispos.
§ 1: c. 371; ES I, 14 §§ 2 et 5.
§ 2: c. 371; ES I, 14 § 2.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 178.
Il canone si sofferma su due fattispecie ben precise: quella della perdita dell’ufficio ecclesiastico (cf cann. 184-186) da parte del vicario generale e episcopale e dunque della conseguente cessazione di potestà, e quella della sospensione delle funzioni annesse all’ufficio vicario senza perderne la titolarità. Il § 1 enumera, tra le cause di cessazione della potestà: la rinuncia, lo scadere del mandato, la rimozione notificata dal vescovo e la vacanza della sede episcopale. Da notare che il canone, diversamente da altre fattispecie, non richiede che la rinuncia del vicario venga accettata dal vescovo diocesano (cf cann. 367, 401-402, 538). La scadenza del mandato riguarda i vicari episcopali che non siano anche vescovi ausiliari (cf can. 477 § 1). Così pure la cessazione per rimozione da parte del vescovo diocesano non riguarda i vicari generali e episcopali che siano anche vescovi coadiutori o ausiliari (cf can. 477 § 1). La cessazione della potestà dei vicari in caso di sede vacante, fatto salvo il caso che siano vescovi ausiliari (cf can. 409), costituisce un’eccezione già prevista nel can. 184 § 2 alla regola generale per la quale un ufficio ecclesiastico non si perde con il venir meno dell’autorità che lo ha conferito. Da ricordare, a questo proposito, il dettato del can. 417 che riconosce come validi tutti gli atti posti dal vicario generale o dal vicario episcopale «finché non hanno ricevuto notizia certa della morte del vescovo diocesano; così pure ha valore tutto ciò che viene compiuto dal vescovo diocesano o dal vicario generale o episcopale finché non abbiano ricevuto notizia certa degli atti pontifici menzionati [ossia quelli che rendono vacante la sede come il trasferimento o la privazione intimata al vescovo, cf can. 416]». La sospensione del vescovo dal suo ufficio comporta ipso iure la sospensione dell’esercizio della proprio potestà da parte dei vicari generali e episcopali fatto salvo il caso siano vescovi. La sospensione, in diritto penale, è una censura che riguarda solo i chierici e che, tra gli altri effetti, ha anche la proibizione di esercitare tutti o alcuni diritti o funzioni inerenti a un ufficio (cf can. 1333 § 1, 3°).
D. Mussone, L’ufficio del vicario generale, Città del Vaticano 2000; A. Perez Diaz, Los vicarios generales y episcopales en el Derecho canónico actual, Roma 1996; A. Perlasca, I vicari generali ed episcopali, in QDE 18 (2005) 31-54.
Communicationes 5 (1973) 225-227; 13 (1981) 111-121; 14 (1982) 205, 213.