§ 1. Praeter cancellarium, constitui possunt alii notarii, quorum quidem scriptura seu subscriptio publicam fidem facit quod attinet sive ad quaelibet acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta certae causae aut negotii tantum.
§ 2. Cancellarius et notarii debent esse integrae famae et omni suspicione maiores; in causis quibus fama sacerdotis in discrimen vocari possit, notarius debet esse sacerdos.
§ 1. Oltre al cancelliere, possono essere costituiti altri notai, la cui scrittura o firma fa pubblica fede, e questo o per tutti gli atti, o per gli atti giudiziari solamente, o per gli atti di una causa determinata o di un negozio soltanto.
§ 2. Il cancelliere e i notai devono essere di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto; nelle cause in cui può essere in discussione la fama di un sacerdote, il notaio deve essere sacerdote.
§ 1. Besides the chancellor, other notaries can be appointed whose writing or signature establishes authenticity for any acts, for judicial acts only, or for acts of a certain case or affair only.
§ 2. The chancellor and notaries must be of unimpaired reputation and above all suspicion. In cases in which the reputation of a priest can be called into question, the notary must be a priest.
§ 1. Además del canciller, puede haber otros notarios, cuya escritura o firma da fe pública, en lo que atañe ya a cualquier tipo de actos, ya únicamente para los asuntos judiciales, o sólo para los actos referentes a una determinada causa o asunto.
§ 2. El canciller y los notarios deben ser personas de buena fama y por encima de toda sospecha; en las causas en las que pueda ponerse en juicio la buena fama de un sacerdote, el notario debe ser sacerdote.
§ 1: c. 373 §§ 1 et 2.
§ 2: c. 373 §§ 3 et 4.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 179.
Oltre il cancelliere e, se del caso il vicecancelliere (cf can. 482 § 2), possono essere costituiti dei notai, non necessariamente chierici, ma anche laici, uomini e donne, la cui scrittura o sottoscrizione fa pubblica fede. Anche nel CIC 1917 era prevista la possibilità di costituire dei notai per tutti gli atti o solo per quelli giudiziari oppure per certe determinate cause o attività (can. 373 § 1). Quello del notaio, come quello del cancelliere, era un vero e proprio ufficio ecclesiastico, tuttavia mentre il cancelliere riceveva il suo potere ipso iure con l’ufficio, il notaio in forza della nomina. In caso di mancanza di chierici potevano essere nominati notai anche dei laici non però nelle cause criminali nelle quali fossero coinvolti dei chierici (can. 373 § 3). I notai e il cancelliere poi potevano redigere validamente atti solo nel territorio del vescovo dal quale erano stati nominati e per il tipo di affare per il quale erano stati legittimamente costituiti (can. 374 § 2). Il CIC 1917 trattava poi dei notai anche nel libro IV De processibus stabilendo che in ogni processo fosse presente un notaio che svolgesse il ruolo di attuario e che gli atti del processo non redatti o almeno sottoscritti da un notaio fossero nulli (can. 1585 § 1). L’opportunità di nominare altri notai oltre al cancelliere e al vicecancelliere dipende dalle diverse situazioni: evidentemente sono bene diverse le esigenze di una curia grande e articolata rispetto a quelle di una piccola curia. Un notaio potrebbe essere nominato per gli atti di una determinata pratica, per una serie di atti, oppure per un ufficio di curia, come l’ufficio sacramenti. Certamente comunque, in presenza di più notai, il compito di coordinarne le attività è del primo dei notai di curia e cioè del cancelliere. Se per un atto dovesse interviene un notaio invece del cancelliere egli comunque non agisce per delega del cancelliere, ma in forza della sua nomina da parte del vescovo (can. 470). Infatti, se quello del notaio è un ufficio ecclesiastico a norma del can. 145, è anche vero che la funzione notarile è per il cancelliere e il vicecancelliere eo ipso connessa all’ufficio, mentre per gli altri notai dipende dalla nomina che ne può anche opportunamente indicare le competenze. Altrettanto evidente come l’ufficio del notaio non richiede l’esercizio di potestà esecutiva ordinaria giacché si tratta di compiere atti di redazione materiale di documenti o di atti certificativi, ma non di emanare provvedimenti amministrativi, cioè atti che, per loro natura, hanno effetti giuridici e con i quali venga manifestata la volontà discrezionale dell’autorità competente nell’esercizio della potestà esecutiva.
Il § 1 del canone ricorda che gli atti scritti o firmati da un notaio fanno pubblica fede. È quanto afferma anche il can. 1437 § 2: «Gli atti che i notai redigono fanno fede pubblica». Il canone parla di «scriptura seu subscriptio», ma i due termini non sono evidentemente equivalenti: scrivere un testo significa redigere il testo, mentre sottoscriverlo vuol dire approvarlo con la proprio firma. Che d’altra parte rientri tra i compiti dei notai non solo il sottoscrivere gli atti, ma il redigerli, lo ricorda il successivo can. 484 n° 1 e 2. Non si può poi escludere che redigere un testo, considerate le moderne tecniche di scrittura e di redazione dei documenti possa essere interpretato in senso più ampio del redigerlo personalmente e materialmente, certo è che con la firma dell’atto, da chiunque sia stato materialmente redatto, l’atto viene fatto proprio dal notaio. Il codice non specifica cosa significhi che un documento fa pubblica fede, si può ritenere comunque che voglia dire che la redazione e/o la sottoscrizione di un documento da parte di un notaio attesta pubblicamente, ossia con certezza per tutti, che il contenuto del documento è vero. Se l’autore del documento è un altro rispetto al notaio, per esempio il vescovo, allora il notaio sottoscrivendolo attesta la veridicità della firma dell’autore che si assume la responsabilità della veridicità del testo; se invece è il notaio stesso l’autore del documento allora la firma del notaio ne attesta la veridicità. Un notaio può redigere e sottoscrivere tutti gli atti oppure solo gli atti giudiziari o gli atti di alcune cause o certi tipi di attività. Può dunque essere opportuno che un notaio abbia una sua specializzazione soprattutto quelli che si occupano di cause giudiziarie, ma non solo. Il codice, purtroppo, non sottolinea adeguatamente le competenze, la necessaria preparazione e la responsabilità dei notai, si limita, al § 2 del nostro canone, a stabilire due qualità che un notaio deve avere e cioè l’integra fama ed essere al di sopra di ogni sospetto. Entrambe le qualità si comprendono alla luce del fatto che il notaio è per tutti garanzia di veridicità di quanto egli stesso attesta e dunque deve essere persona affidabile. Nella seconda parte del paragrafo si afferma che, nelle cause in cui è in gioco la buona fama di un prete, il notaio deve essere un sacerdote. Non si specifica di quali cause si tratti, potrebbero essere cause penali (cf cann. 1717 ss), procedure per la rimozione di un parroco (cf cann. 1740 ss) o comunque qualsiasi causa dalla quale possa emergere qualcosa di negativo nei confronti di un sacerdote. Da notare che nello Schema iniziale, prima di giungere all’attuale formulazione, si diceva al can. 16 § 2: «notarius tamen in criminalibus clericorum causis debet esse sacerdos». Si è dunque preferita, senza esplicitarne la ragione, una formula più larga. Un’ultima annotazione può essere fatta circa il ruolo dei laici nell’esercizio della funzione notarile. Il codice non afferma esplicitamente che l’ufficio di cancelliere, così come quello di notaio, possa essere attribuito ad un laico, uomo o donna. La cosa è pacificamente ammessa sulla base del fatto che diversamente dal precedente codice non si dice che il cancelliere deve essere un sacerdote, mentre per i notai la cosa era già consolidata nel CIC 1917 (in mancanza di chierici ed eccettuate le cause criminali che coinvolgevano dei chierici). D’altra parte lo stesso § 2 del can. 483 dicendo che nelle cause che mettono in discussione la buona fama di un sacerdote, il notaio deve essere un sacerdote, indirettamente conferma come un notaio possa essere un laico. Si può valutare se l’integra reputazione richiesta ad un notaio possa in qualche modo confliggere con situazioni matrimoniali irregolari: si tratterà certo di valutare caso per caso ricordando però che l’integrità richiesta riguarda di per sè la sfera morale della persona, la sua affidabilità e onestà.
M. Mosconi, Gli atti di curia: dall’istanza alla notifica; protocollo e archiviazione, in QDE 23 (2010) 101-125; A. Perlasca, La funzione notarile del cancelliere e degli altri notai della curia, in QDE 14 (2001) 128-143; G. Trevisan, Il cancelliere della curia diocesana tra antico e moderno, in QDE 14 (2001) 116-127; E. Zanetti, L’archivio diocesano e il cancelliere, in QDE 14 (2001) 144-161.
Communicationes 5 (1973) 227-228; 13 (1981) 121-125; 14 (1982) 214; 24 (1992) 117-118.