Cancellarius aliique notarii libere ab officio removeri possunt ab Episcopo dioecesano, non autem ab Administratore dioecesano, nisi de consensu collegii consultorum.
Il cancelliere e gli altri notai possono essere liberamente rimossi dall’ufficio da parte del Vescovo diocesano, non però dall’Amministratore diocesano, se non con il consenso del collegio dei consultori.
The chancellor and other notaries can be freely removed from office by the diocesan bishop, but not by a diocesan administrator except with the consent of the college of consultors.
El canciller y demás notarios pueden ser libremente removidos de su oficio por el Obispo diocesano, pero no por el Administrador diocesano sin el consentimiento del colegio de consultores.
c. 373 § 5.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 179.
Il canone tratta il tema specifico della rimozione (cf cann. 192-195) dal proprio ufficio del cancelliere e dei notai. Il can. 193 ricorda che la rimozione da un ufficio ecclesiastico da parte dell’autorità competente può avvenire per grave causa qualora l’ufficio sia conferito a tempo determinato o indeterminato. Per la rimozione da uffici conferiti a prudente discrezione dell’autorità competente, senza che rilevi se conferiti a tempo determinato o indeterminato, basta una giusta causa. È il diritto stesso a identificare quali siano gli uffici a libero conferimento, non dunque l’autorità a deciderlo, in particolare ricordando la libertà di nomina e di rimozione motivata dal legame fiduciario con l’autorità: è il caso, per esempio, del vicario generale e del vicario episcopale (can. 477 § 1) e, appunto, del cancelliere e degli altri notai. Il canone non differenzia, relativamente alla rimozione, il cancelliere e il vice-cancelliere dagli altri notai. Il decreto di rimozione, per la sua validità, deve essere scritto e intimato, cioè portato a conoscenza dell’interessato. Il can. 195 ricorda che se qualcuno viene rimosso per decreto (non per il diritto stesso) dall’ufficio dal quale deriva il suo sostentamento, allora l’autorità competente deve curare che gli sia assicurato il sostentamento per un congruo periodo di tempo, a meno che non si provveda altrimenti. Se invece il cancelliere e/o gli altri notai sono assunti con un contratto di lavoro, si dovrà fare in modo che tale contratto preveda la possibilità di rimozione e/o altre forme di perdita dell’ufficio previste dall’ordinamento canonico. Non c’è lo stesso obbligo di salvaguardia e garanzia per la rimozione ipso iure (can. 194) che riguarda gravi situazioni, il che non esclude evidentemente equità e carità nei confronti delle persone coinvolte. Queste cause gravi sono la perdita dello stato clericale (cf cann. 194 § 1, 1°; 290-293), l’abbandono pubblico della fede cattolica (cf cann. 194 § 1, 2°; 205 e 751) non necessariamente notorio o formale, l’attentato al matrimonio anche solo civile, esclusa dunque la convivenza o l’unione di fatto (cf can. 194 § 1, 3°). In ogni caso, per essere certi di avere a che fare con le fattispecie del can. 194 § 1, 2°-3° e quindi urgere la rimozione, occorre la dichiarazione dell’autorità competente (can. 194 § 2). La previsione per cui in caso di sede vacante l’amministratore diocesano non possa rimuovere il cancelliere e gli altri notai senza il consenso del collegio dei consultori risponde al principio per il quale quando la sede è vacante si deve innovare il meno possibile. All’amministratore diocesano non è proibita la nomina di un nuovo cancelliere se questo ufficio diventa vacante durante la sua amministrazione: sarà sua attenzione però che la nomina sia per il tempo durante il quale la sede è vacante e dopo aver consultato il collegio dei consultori.
G. Trevisan, Il cancelliere della curia diocesana tra antico e moderno, in QDE 14 (2001) 116-127.
Communicationes 5 (1973) 227-228; 13 (1981) 121-125; 14 (1982) 214; 24 (1992) 117-118.