Ex archivio non licet efferre documenta, nisi ad breve tempus tantum atque de Episcopi aut insimul Moderatoris curiae et cancellarii consensu.
Non è lecito asportare documenti dall’archivio, se non per breve tempo soltanto e con il consenso del Vescovo oppure, contemporaneamente, del Moderatore della curia e del cancelliere.
It is not permitted to remove documents from the archive except for a brief time only and with the consent either of the bishop or of both the moderator of the curia and the chancellor.
No se permite sacar documentos del archivo, si no es por poco tiempo y con el consentimiento del Obispo, o del Moderador de la curia junto con el canciller.
c. 378 §§ 1-2.
Il canone ammette la possibilità di asportare dei documenti, originali, dall’archivio per consultarli ma per breve tempo e con il consenso del vescovo diocesano o insieme del moderatore di curia e del cancelliere. Questa norma riguarda solo l’archivio comune o corrente e quello storico; per quanto riguarda l’archivio segreto si deve seguire il prescritto del can. 490 § 3. Per gli altri archivi ecclesiastici si veda il can. 491 § 3. Si tratta certamente di una norma molto generica perché non specifica, per esempio, chi può asportare i documenti, quali documenti possano essere asportati, per quanto tempo possono essere asportati e con quali garanzie circa il loro rientro. Il can. 378 del CIC 1917, per esempio, stabiliva che un documento potesse essere asportato per un massimo di tre giorni e che chiunque asportava qualche documento dall’archivio dovesse rilasciarne ricevuta firmata al cancelliere. Quanto al fatto che esiga il consenso del cancelliere insieme a quello del moderatore di curia, la ragione va ricercata nel fatto che il cancelliere può essere un laico (Communicationes 24 [1981] 123). Sarà importante comunque che il vescovo valuti l’opportunità di restringere il più possibile la possibilità di asportare documenti dagli archivi, fatto salvo quanto necessario per i lavori di curia da parte di personale a ciò autorizzato come il cancelliere, gli addetti all’archivio e i notai di curia. D’altra parte non si vede la necessità da parte di altre persone di asportare tale materiale quando potrebbero ottenerne copia anche autenticata.
G. Marchetti, Gli archivi ecclesiastici diocesani e parrocchiali, in QDE 28 (2015) 65-87; O. Pasquinelli, I lineamenti della disciplina canonica sugli archivi ecclesiastici, in QDE 3 (1994) 368-379; E. Zanetti, L’archivio diocesano e il cancelliere, in QDE 14 (2001) 144-161.
Communicationes 5 (1973) 227-228; 13 (1981) 121-125; 14 (1982) 214; 24 (1992) 117-118.