§ 1. Archivi secreti clavem habeat tantummodo Episcopus.
§ 2. Sede vacante, archivum vel armarium secretum ne aperiatur, nisi in casu verae necessitatis, ab ipso Administratore dioecesano.
§ 3. Ex archivo vel armario secreto documenta ne efferantur.
§ 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell’archivio segreto.
§ 2. Mentre la sede è vacante, l’archivio o l’armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.
§ 3. Non siano asportati documenti dall’archivio o armadio segreto.
§ 1. Only the bishop is to have the key to the secret archive.
§ 2. When a see is vacant, the secret archive or safe is not to be opened except in a case of true necessity by the diocesan administrator himself.
§ 3. Documents are not to be removed from the secret archive or safe.
§ 1. La llave del archivo secreto la tiene solamente el Obispo.
§ 2. Mientras esté vacante la sede no se abrirá el archivo o armario secreto, a no ser en caso de verdadera necesidad, por el Administrador diocesano personalmente.
§ 3. No deben sacarse documentos del archivo o armario secreto.
§ 1: c. 379 § 3.
§ 2: cc. 379 § 4, 382 § 1.
§ 3: c. 382 §§ 1-2.
La chiave dell’archivio segreto deve essere tenuta solo dal vescovo: è una conseguenza di quanto previsto dal can. 489 § 1. Di fatto viene fortemente semplificata la normativa del CIC 1917 in materia (cf cann. 379 §§ 3-4; 380-382). Il canone prevede dunque che solo il vescovo diocesano, avendone la chiave, possa consultare l’archivio segreto. Altre figure, come il cancelliere o il moderatore di curia, si può dedurre che lo possano fare solo con il permesso del vescovo diocesano. Durante la sede vacante l’archivio o l’armadio segreto non può essere aperto che dal solo amministratore diocesano e soltanto in caso di vera necessità. Nulla viene detto in caso di sede impedita (can. 413), considerato però il dettato del can. 414 per il quale chi assume interinalmente la guida della diocesi in caso di sede impedita gode degli stessi obblighi e ha le stesse potestà dell’amministratore diocesano, è legittimo ritenere che costui possa accedere all’archivio segreto. Nulla può essere asportato dall’archivio segreto neppure da parte del vescovo diocesano (can. 490 § 3), né possono essere diffuse copie di materiale per sua natura segreto, dal momento che ciò potrebbe ledere il diritto dei fedeli alla riservatezza e alla buona fama (can. 220).
G. Marchetti, Gli archivi ecclesiastici diocesani e parrocchiali, in QDE 28 (2015) 65-87; O. Pasquinelli, I lineamenti della disciplina canonica sugli archivi ecclesiastici, in QDE 3 (1994) 368-379; E. Zanetti, L’archivio diocesano e il cancelliere, in QDE 14 (2001) 144-161.
Communicationes 5 (1973) 227-228; 13 (1981) 121-125; 14 (1982) 214; 24 (1992) 117-118.