§ 1. In singulis dioecesibus ab Episcopo, auditis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis, nominetur oeconomus, qui sit in re oeconomica vere peritus et probitate prorsus praestans.
§ 2. Oeconomus nominetur ad quinquennium, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia nominari potest; durante munere, ne amoveatur nisi ob gravem causam ab Episcopo aestimandam, auditis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis.
§ 3. Oeconomi est, secundum rationem a consilio a rebus oeconomicis definitam, bona dioecesis sub auctoritate Episcopi administrare atque ex quaestu dioecesis constituto expensas facere, quas Episcopus aliive ab ipso deputati legitime ordinaverint.
§ 4. Anno vertente, oeconomus consilio a rebus oeconomicis rationem accepti et expensi reddere debet.
§ 1. In ogni diocesi, dopo aver sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici, il Vescovo nomini un economo; egli sia veramente esperto in economia e particolarmente distinto per onestà.
§ 2. L’economo sia nominato per un quinquennio, però, scaduto tale periodo, può essere ancora nominato per altri quinquenni; mentre è in carica, non sia rimosso se non per grave causa da valutarsi dal Vescovo, dopo aver sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici.
§ 3. È compito dell’economo, secondo le modalità definite dal consiglio per gli affari economici, amministrare i beni della diocesi sotto l’autorità del Vescovo, fare sulla base delle entrate stabili della diocesi le spese che il Vescovo o altri da lui incaricati abbiano legittimamente ordinato.
§ 4. Nel corso dell’anno l’economo deve presentare al consiglio per gli affari economici il bilancio delle entrate e delle uscite.
§ 1. In every diocese, after having heard the college of consultors and the Finance council, the bishop is to appoint a Finance officer who is truly expert in Financial affairs and absolutely distinguished for honesty.
§ 2. The Finance officer is to be appointed for a Five year term but can be appointed for other Five year terms at the end of this period. The finance officer is not to be removed while in this function except for a grave cause to be assessed by the bishop after he has heard the college of consultors and the Finance council.
§ 3. It is for the Finance officer to administer the goods of the diocese under the authority of the bishop in accord with the budget determined by the Finance council and, from the income of the diocese, to meet expenses which the bishop or others designated by him have legitimately authorized.
§ 4. At the end of the year, the Finance officer must render an account of receipts and expenditures to the Finance council.
§ 1. En cada diócesis, el Obispo, oído el colegio de consultores y el consejo de asuntos económicos, debe nombrar un ecónomo, que sea verdaderamente experto en materia económica y de reconocida honradez.
§ 2. Se ha de nombrar al ecónomo para cinco años, pero el nombramiento puede renovarse por otros quinquenios, incluso más de una vez, al vencer el plazo; durante el tiempo de su cargo, no debe ser removido si no es por causa grave, que el Obispo ha de ponderar habiendo oído al colegio de consultores y al consejo de asuntos económicos.
§ 3. Corresponde al ecónomo, de acuerdo con el modo determinado por el consejo de asuntos económicos, administrar los bienes de la diócesis bajo la autoridad del Obispo y, con los ingresos propios de la diócesis, hacer los gastos que ordenen legítimamente el Obispo o quienes hayan sido encargados por él.
§ 4. Al final de año, el ecónomo debe rendir cuentas de ingresos y gastos al consejo de asuntos económicos.
§ 4: c. 1525 § 1.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 188-192.
Conferenza Episcopale Italiana, Istruzione in materia amministrativa [= IMA], 1° settembre 2005 (NCEI 39 [2005] 329-422).
L’ufficio dell’economo diocesano non era presente nel CIC 1917; si tratta dunque di una figura nuova e obbligatoria per la cui nomina il vescovo deve sentire, ad validitatem (can. 127 § 1), il CDAE e il collegio dei consultori. Nel caso di sede vacante, qualora l’economo sia nominato amministratore diocesano, è il CDAE ad eleggere temporaneamente un altro economo (can. 423 § 2). Tra le qualità si richiede che sia veramente esperto in economia e distinto per l’onestà (can. 494 § 1). Può essere chierico o laico, uomo o donna (cf Communicationes 13 [1981] 128). L’incarico è quinquennale rinnovabile per altri quinquenni. Si tratta di un ufficio con una sua stabilità per cui l’economo non può essere rimosso (cf cann. 192-195) se non per causa grave che deve essere valutata dal vescovo previa audizione del collegio dei consultori e del CDAE (can. 492 § 2). Nel caso in cui l’economo sia assunto con un contratto civilmente valido dovrà essere garantita la praticabilità della normativa canonica. Diversamente dal cancelliere nulla si dice circa la possibilità da parte dell’amministratore diocesano di rimuoverlo: per analogia si possono applicare le stesse indicazioni di cui al can. 485. Il Codice affida all’economo compiti esecutivi in relazione all’amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni della diocesi. In particolare:
- L’economo sovrintende alla amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni dell’ente diocesi (offerte, tasse, massa comune, beni mobili e immobili intestati all’ente diocesi, ecc.) attenendosi alle procedure previste dal diritto. Va anche ricordato che l’economo amministra i beni dell’ente diocesi in modo dipendente e non autonomo, in quanto sottostà sia al vescovo, sia alle indicazioni del CDAE (cf can. 494 § 3). In alcune diocesi, anteriormente al Codice vigente, vi era una figura giuridica, di solito chiamata «opera diocesana», titolare di tutti o di parte dei beni destinati alle necessità della diocesi. Laddove queste persone giuridiche si sono mantenute, l’economo non ne è ipso facto amministratore; lo potrà essere se specificatamente nominato dal vescovo a norma degli statuti di tali opere. In ogni caso, considerata la comune finalità per le necessità della diocesi, sarà importante una coordinazione tra gli amministratori di tali opere diocesane e l’economo in quanto amministratore dell’ente diocesi.
- Provvede alle spese che il vescovo o altri da lui incaricati abbiano ordinato (can. 494 § 3).
- Presenta a fine d’anno al CDAE il bilancio delle entrate e delle uscite (can. 494 § 4) .
Il vescovo può precisarne meglio le attribuzioni concrete, come pure affidargli altri compiti nell’ambito dell’esercizio della propria potestà esecutiva nell’amministrazione dei beni ecclesiastici, ferma restando l’obbligatorietà dei controlli canonici.
Per esempio, a norma del can. 1278, il vescovo diocesano può affidare all’economo:
- La vigilanza sull’amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche soggette al vescovo stesso.
- L’amministrazione diretta dei beni di una persona giuridica pubblica che per diritto, per le tavole di fondazione o per statuto, non abbia amministratori propri. Tale amministrazione si intende per un triennio riconfermabile (can. 1279 § 2). In caso di amministrazione diretta sarà comunque importante fare in modo che non si crei una situazione di incompatibilità con la funzione di controllo, al che si può ovviare affidando il vescovo le funzioni di vigilanza e controllo ad altri soggetti.
Nelle sue attività l’economo è tenuto a osservare quanto prescritto dai cann. 1281-1289 per tutti gli amministratori di beni ecclesiastici.
M. Visioli, Figure e competenze nell’amministrazione dei beni della diocesi, in QDE 31 (2018) 225-249.
Communicationes 5 (1973) 97, 228-229; 13 (1981) 126-128; 14 (1982) 214; 24 (1992) 53-54.