Capituli cathedralis erectio, innovatio aut suppressio Sedi Apostolicae reservantur.
L’erezione, la modifica o la soppressione del capitolo cattedrale è riservata alla Sede Apostolica.
The erection, alteration, or suppression of a cathedral chapter is reserved to the Apostolic See.
Están reservadas a la Sede Apostólica la erección, innovación o supresión de un cabildo catedralicio.
c. 392.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 185-187.
L’importanza che la tradizione canonica ha sempre attribuito al capitolo della cattedrale giustifica la riserva alla Santa Sede dell’erezione, modifica e soppressione del capitolo della cattedrale. Si tratta di una ripresa del can. 392 del CIC 1917, per quanto tale riserva non si applica più al capitolo collegiale. Presso la Santa Sede la competenza è della Congregazione per il Clero (cf PB 97). Per quanto concerne invece l’erezione, modifica e soppressione del capitolo collegiale la competenza è del vescovo diocesano nel cui territorio è posta la sede del capitolo stesso.
G. Bier, «Cabildo de canónigos», in Diccionario General de Derecho Canónico, J. Otaduy-A. Viana- J. Sedano (ed.), Navarra 2012, I, 781-785; L. Fini – M. Morgante, Il capitolo dei canonici nel C.I.C., in L’amico del clero 69 (1987) 139-141; M. Morgante, Il capitolo dei canonici nel codice di diritto canonico, in L’amico del clero 68 (1986) 510-518.
Communicationes 5 (1973) 232; 14 (1982) 218.