§ 1. Statuta capituli, salvis semper fundationis legibus, ipsam capituli constitutionem et numerum canonicorum determinent; definiant quaenam a capitulo et a singulis canonicis ad cultum divinum necnon administerium persolvendum sint peragenda; decernant conventus in quibus capituli negotia agantur atque, salvis quidem iuris universalis praescriptis, condiciones statuant ad validitatem liceitatemque negotiorum requisitas.
§ 2. In statutis etiam definiantur emolumenta, tum stabilia tum occasione perfuncti muneris solvenda necnon, attentis normis a Sancta Sede latis, quaenam sint canonicorum insignia.
§ 1. Gli statuti del capitolo, salve sempre le leggi di fondazione, determinino la stessa costituzione del capitolo e il numero dei canonici; definiscano quali compiti debbano essere svolti dal capitolo e dai singoli canonici in ordine alla celebrazione del culto divino e all’esercizio del ministero; regolino le riunioni in cui vengono trattate le questioni riguardanti il capitolo e, salve le disposizioni del diritto universale, determinino le condizioni richieste per la validità e la liceità degli atti.
§ 2. Negli statuti vengano determinate anche le retribuzioni dei canonici, sia quelle stabili, sia quelle da versare in occasione dell’adempimento di un incarico; inoltre siano determinate le loro insegne, tenendo presenti le norme emanate dalla Santa Sede.
§ 1. The statutes of a chapter are to determine the constitution of the chapter and the number of canons, always without prejudice to the laws of its foundation. They are to define those things which the chapter and individual canons are to do in the performance of divine worship and ministry. They are to determine the meetings in which the affairs of the chapter are handled and establish the conditions required for the validity and liceity of those affairs, without prejudice to the prescripts of universal law.
§ 2. The statutes are also to define the compensation, whether stable or to be given on the occasion of the performance of some function, and, attentive to the norms issued by the Holy See, the insignia of the canons.
§ 1. Los estatutos del cabildo, quedando siempre a salvo las leyes fundacionales, determinarán la constitución del mismo y el número de canónigos; establecerán qué ha de hacer el cabildo y cada uno de los canónigos respecto al culto divino y al cumplimiento del ministerio; reglamentarán las reuniones en las que se trate de los asuntos del cabildo y, respetando siempre las prescripciones del derecho universal, establecerán las condiciones que se requieren para la validez y licitud de los actos.
§ 2. También se determinarán en los estatutos las retribuciones, que habrán de percibir tanto de manera estable como con ocasión del desempeño de una función, así como, de acuerdo con las normas dadas por la Santa Sede, cuáles sean las insignias de los canónigos.
§ 1: cc. 441 §§ 1 et 2, 412-422.
§ 2: cc. 409, 420, 421 § 2, 422; SCpC Litt. circ., 30 oct. 1970 (AAS 63 [1971] 314-315); SA Decisio, 26 iun. 1971.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 185-187.
Il Codice affida grande autonomia agli statuti, pur comunque nel quadro del diritto comune, perché i capitoli possano strutturarsi nel modo più adeguato alla realtà locale. Gli statuti, per quanto possibile, devono far riferimento alle leggi di fondazione del capitolo, dunque alla propria storia e alle proprie origini. Certo potrebbe anche succedere che le leggi di fondazione non siano più compatibili con la nuova situazione che si è venuta a creare; in questi casi potrebbe rendersi necessario il ricorso alla Santa Sede. Circa il contenuto degli statuti, il canone suggerisce, in modo esemplificativo, alcune questioni concrete: la composizione del capitolo e il numero dei canonici, i compiti del capitolo e dei singoli canonici, il modo di procedere nelle riunioni e le condizioni richieste per la validità e la liceità degli atti.
Sempre agli statuti compete di definire le questioni relative alla retribuzione dei canonici. Rispetto al CIC 1917 che, in presenza del sistema beneficiale, dettagliava in modo rigoroso la materia, il canone si limita a suggerire la possibilità di una retribuzione stabile e di una quota da versare in occasione dell’adempimento di qualche incarico evidentemente connesso al proprio ministero canonicale. Si tratterà qui di tener presente, secondo equità e giustizia, le norme generali e particolari sul sostentamento e la remunerazione del clero, le leggi di fondazione, i diritti acquisiti.
Considerata la funzione soprattutto liturgica del capitolo, ben si comprende l’invito del canone a determinare, negli statuti, le insegne canonicali, tenendo presenti le disposizioni in materia della S. Sede. Il riferimento è in particolare a: Sec, inst. Ut sive sollicite, 31 marzo 1969 (AAS 61 [1969] 334-340; SCpC, litt. circ. Per Instructionem “Ut sive sollicite”, 30 ottobre 1970 (AAS 63 [1971] 314-315; CpC, lett. Ut eminentiae, 18 marzo 1987 (AAS 79 [1987] 603-604). In breve in tali documenti si stabilisce, circa gli abiti corali, che: 1. Sono aboliti tutti i privilegi, anche secolari e d’origine immemorabile. 2. L’uso della mozzetta violacea è consentito solo ai canonici che rivestono carattere episcopale; gli altri canonici devono portare la mozzetta nera o color cenere con orlo violaceo. 3. Solo la Santa Sede, in deroga alla precedente disposizione, nei singoli casi e a quei capitoli che ne facciano richiesta con il consenso dell’ordinario del luogo, può consentire ai canonici non insigniti dell’episcopato di usare la mozzetta color violaceo al posto di quella nera o color cenere. 4. Le vesti corali possono essere usate dai canonici nella chiesa cattedrale durante la celebrazioni liturgiche, fuori da tale sede solo dai canonici che il vescovo abbia incaricato di rappresentarlo in qualche circostanza. 5. I canonici insigniti di qualche titolo onorario della Santa Sede non possono usare le insegne proprie di questo titolo come veste corale.
G. Bier, «Cabildo de canónigos», in Diccionario General de Derecho Canónico, J. Otaduy-A. Viana- J. Sedano (ed.), Navarra 2012, I, 781-785; L. Fini – M. Morgante, Il capitolo dei canonici nel C.I.C., in L’amico del clero 69 (1987) 139-141; M. Morgante, Il capitolo dei canonici nel codice di diritto canonico, in L’amico del clero 68 (1986) 510-518.
Communicationes 5 (1973) 232; 14 (1982) 218.