§ 1. Inter canonicos habeatur qui capitulo praesit, atque alia etiam constituantur officia ad normam statutorum, ratione quoque habita usus in regione vigentis.
§ 2. Clericis ad capitulum non pertinentibus, committi possunt alia officia, quibus ipsi, ad normam statutorum, canonicis auxilium praebeant.
§ 1. Vi sia fra i canonici chi presiede il capitolo e vengano pure costituiti gli altri uffici, a norma degli statuti, tenendo anche conto degli usi vigenti nella regione.
§ 2. Ai chierici che non appartengono al capitolo possono essere affidati altri uffici mediante i quali, a norma degli statuti, prestano aiuto ai canonici.
§ 1. One of the canons is to preside over the chapter; other offices are also to be constituted according to the norm of the statutes, after the practice prevailing in the region has been taken into consideration.
§ 2. Other offices can be entrusted to clerics who do not belong to the chapter; through these offices they assist the canons according to the norm of the statutes.
§ 1. Ha de haber entre los canónicos uno que presida el cabildo, y se designarán también otros oficios de acuerdo con los estatutos, teniendo asimismo en cuenta el uso vigente en la región.
§ 2. Pueden también encomendarse a clérigos que no pertenezcan al cabildo otros oficios, con los que esos clérigos ayuden a los canónigos según los estatutos.
§ 1: c. 393 § 1; Pius PP. XI, m.p. Bibliorum scientiarum, 27 apr. 1924 (AAS 16 [1924] 180).
§ 2: c. 393 § 2.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 185-187.
Il Codice lascia agli statuti, in accordo con le tradizioni locali, la determinazione di particolari uffici all’interno del capitolo stesso. Ci si potrà qui rifare alla tradizione locale con figure come quelle del maestro di cerimonie, il tesoriere, il segretario, il prefetto, il teologo.
Il diritto universale prevede invece come obbligatorio, oltre all’ufficio del canonico penitenziere (cf can. 508), quello del presidente del capitolo. La sua funzione è quella di dirigere e coordinare le attività del capitolo a norma di diritto. Come primus inter pares non gode di giurisdizione sugli altri canonici. Le tradizioni e gli statuti potranno denominare colui che occupa l’ufficio di presidenza, presidente o decano o con altro titolo similare. Circa le modalità di designazione del presidente, visto il tenore del canone, considerato il can. 509 § 1 e soprattutto l’interpretazione autentica con la quale si rispondeva negativamente al quesito se l’elezione del presidente fosse imposta nei capitoli dei canonici in forza del can. 509 § 1 (cf PCLTI, Resp. I, 24 ianuarii 1989, in AAS 81 (1989) 991: 10 augusti 1989) ne deriva che, a seconda degli statuti e delle consuetudini locali, il presidente potrebbe essere eletto dai canonici stessi e confermato dal vescovo (cf can. 509 § 1); così come potrebbe essere di libera nomina vescovile o il canonico con più anzianità nel capitolo. Gli statuti possono prevedere che anche altri chierici, non appartenenti al capitolo, aiutino i canonici nello svolgimento dei loro compiti. La loro nomina sarebbe comunque di spettanza del vescovo diocesano (cf can. 157).
G. Bier, «Cabildo de canónigos», in Diccionario General de Derecho Canónico, J. Otaduy-A. Viana- J. Sedano (ed.), Navarra 2012, I, 781-785; L. Fini – M. Morgante, Il capitolo dei canonici nel C.I.C., in L’amico del clero 69 (1987) 139-141; M. Morgante, Il capitolo dei canonici nel codice di diritto canonico, in L’amico del clero 68 (1986) 510-518.
Communicationes 5 (1973) 232; 14 (1982) 218.