§ 1. Paenitentiarius canonicus tum ecclesiae cathedralis tum ecclesiae collegialis vi officii habet facultatem ordinariam, quam tamen aliis delegare non potest, absolvendi in foro sacramentali a censuris latae sententiae non declaratis, Apostolicae Sedi non reservatis, in dioecesi extraneos quoque, dioecesanos autem etiam extra territorium dioecesis.
§ 2. Ubi deficit capitulum, Episcopus dioecesanus sacerdotem constituat ad idem munus implendum.
§ 1. Il canonico penitenziere, sia della chiesa cattedrale sia della chiesa collegiale, ha in forza dell’ufficio la facoltà ordinaria che però non è delegabile, di assolvere in foro sacramentale dalle censure latae sententiae non dichiarate, non riservate alla Sede Apostolica; tale facoltà riguarda, in diocesi, anche gli estranei e i diocesani anche fuori del territorio della diocesi.
§ 2. Dove manca il capitolo il Vescovo diocesano costituisca un sacerdote a compiere il medesimo incarico.
§ 1. By virtue of office, the canon penitentiary of a cathedral church and of a collegial church has the ordinary faculty, which he cannot delegate to others, of absolving in the sacramental forum outsiders within the diocese and members of the diocese even outside the territory of the diocese from undeclared latae sentential censures not reserved to the Apostolic See.
§ 2. Where there is no chapter, the diocesan bishop is to appoint a priest to fulfill the same function.
§ 1. El canónigo penitenciario, tanto de iglesia catedral como de colegiata, tiene en virtud del oficio, la facultad ordinaria, no delegable, de absolver en el fuero sacramental de las censuras latae sententiae no declaradas, ni reservadas a la Santa Sede, incluso respecto de quienes se encuentren en la diócesis sin pertenecer a ella, y respecto a los diocesanos, aun fuera del territorio de la misma.
§ 2. Donde no exista cabildo, el Obispo diocesano pondrá un sacerdote para que cumpla esta misma función.
§ 1: c. 401 § 1.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 187.
All’interno del capitolo un ruolo di particolare importanza è assegnato al canonico penitenziere che gode della facoltà ordinaria, cioè legata all’ufficio, ma non delegabile, di assolvere in foro interno sacramentale dalle censure latae sententiae non dichiarate per sentenza o per decreto (cf cann. 1314, 1331-1333, 1334 § 1, 1341-1342) e non riservate alla S. Sede (cf cann. 1354 § 3, 1367, 1370 § 1, 1378 § 1, 1382, 1388 § 1, 1358). Tal facoltà riguarda tutti i fedeli della diocesi, i forestieri presenti in diocesi e i diocesani fuori dal territorio della diocesi. La nomina del canonico penitenziere è di spettanza del vescovo diocesano il quale dovrà sceglierlo tra i membri del capitolo, cattedralizio o della collegiata. Proprio per il suo delicato ufficio è importante che il sacerdote scelto goda di un’idonea preparazione teologica e canonica, prudenza ed esemplarità di vita.
Le funzioni del penitenziere sono di tale rilevanza soprattutto per garantire ai fedeli l’accesso al sacramento della penitenza, in modo particolare in caso di censura, che dove non esiste il capitolo si fa obbligo al vescovo di affidare ad un sacerdote questo incarico.
Per evitare qualsiasi ambiguità e confusione tra foro interno ed esterno l’ufficio di canonico penitenziere è incompatibile con quello di vicario generale o episcopale (cf can. 478 § 2).
Sempre per facilitare lo svolgimento del proprio ufficio sarà importante che, nei modi più opportuni, si stabilisca e renda noto quando il canonico penitenziere è disponibile a ricevere i fedeli presso la chiesa cattedrale (cf can. 401 § 1 del CIC 1917).
G. Bier, «Cabildo de canónigos», in Diccionario General de Derecho Canónico, J. Otaduy-A. Viana- J. Sedano (ed.), Navarra 2012, I, 781-785; L. Fini – M. Morgante, Il capitolo dei canonici nel C.I.C., in L’amico del clero 69 (1987) 139-141; M. Morgante, Il capitolo dei canonici nel codice di diritto canonico, in L’amico del clero 68 (1986) 510-518.
Communicationes 5 (1973) 232; 14 (1982) 218.