§ 1. Episcopi dioecesani, audito capitulo, non autem Administratoris dioecesani, est omnes et singulos conferre canonicatus, tum in ecclesia cathedrali tum in ecclesia collegiali, revocato quolibet contrario privilegio; eiusdem Episcopi est confirmare electum ab ipso capitulo, qui eidem praesit.
§ 2. Canonicatus Episcopus dioecesanus conferat tantum sacerdotibus doctrina vitaeque integritate praestantibus, qui laudabiliter ministerium exercuerunt.
§ 1. Spetta al Vescovo diocesano udito il capitolo, ma non all’Amministratore diocesano, conferire tutti e singoli i canonicati, sia nella chiesa cattedrale sia nella chiesa collegiale, revocato ogni privilegio contrario; spetta ancora al Vescovo confermare colui che è eletto dal capitolo stesso per presiederlo.
§ 2. Il Vescovo diocesano conferisca i canonicati solo a sacerdoti che si distinguono per dottrina e integrità di vita e che abbiano esercitato lodevolmente il ministero.
§ 1. After having heard the chapter, it is for the diocesan bishop, but not a diocesan administrator, to confer each and every canonry, both in a cathedral church and in a collegial church; every contrary privilege is revoked. It is for the same bishop to confirm the person elected by the chapter to preside over it.
§ 2. A diocesan bishop is to confer canonries only upon priests outstanding in doctrine and integrity of life, who have laudably exercised the ministry.
§ 1. Oído el cabildo corresponde al Obispo diocesano, pero no al Administrador diocesano, conferir todas y cada una de las canojías, tanto en la iglesia catedral como en una colegiata, quedando revocado cualquier privilegio contrario; también compete al Obispo confirmar a quien haya sido elegido por el cabildo para presidirlo.
§ 2. El Obispo debe conferir las canonjías tan sólo a sacerdotes que, destacando por su doctrina e integridad de vida, hayan desempeñado meritoriamente su ministerio.
§ 1: c. 403; Cl Resp., 26 nov. 1922 (AAS 15 [1923] 128; Cl Resp. III, 10 nov. 1925 (AAS 17 [1925] 582); SCConc Resol., 4 mar. 1933 (AAS 27 [1935] 341-344); SCConc. Resol., 15 iun. 1940 (AAS 33 [1941] 333-334).
§ 2: c. 404 §§ 1 et 2.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 185-187.
Interpretazione autentica: can. 509 § 1
D. Utrum praesidis electio imponatur in canonicorum capitulis vi can. 509, § 1.
R. Negative.
D. Se l’elezione del presidente sia imposta nei capitoli dei canonici in forza del can. 509, § 1.
R. Negativamente.
PCLTI, Resp. I, 24 ianuarii 1989, in AAS 81 (1989) 991: 10 augusti 1989.
Il canone è perfettamente in linea con l’indicazione conciliare per la quale il vescovo «per poter meglio e più giustamente distribuire i sacri ministeri tra i suoi sacerdoti, deve poter godere della necessaria libertà nel conferire gli uffici e i benefici; ciò comporta la soppressione dei diritti e dei privilegi che in qualsiasi modo limitino tale libertà» (CD 28, cf anche ES I, 18 § 1). Compete dunque esclusivamente al vescovo diocesano conferire i canonicati sia del capitolo della cattedrale che di quello della chiesa collegiale. La consultazione del capitolo è necessaria, ma il suo parere non è vincolante. Il canone esclude in modo tassativo che l’amministratore diocesano possa conferire canonicati. Il presidente del capitolo può essere nominato dal vescovo oppure eletto dal capitolo o designato in altro modo secondo gli statuti e le leggi di fondazione (per esempio per anzianità nel canonicato): se non nominato direttamente e liberamente dal vescovo dovrà comunque essere da lui confermato (cf can. 507 § 1).
È richiesta, ad validitatem, la ricezione del presbiterato in quanto i compiti liturgici affidati al capitolo comportano l’esercizio del ministero sacerdotale (cf can. 150).
Tra le altre qualità il canone ricorda la dottrina, l’integrità di vita e l’aver esercitato lodevolmente il ministero il che porterebbe ad escludere sacerdoti di troppo recente ordinazione.
Il Codice nulla dice circa la presa di possesso dell’ufficio canonicale (obbligatoria nel CIC 1917 a norma del can. 405 § 1) che dunque ora non è più obbligatoria. Gli statuti potranno comunque prevedere delle formalità specifiche.
Nulla viene detto se il canonicato possa essere attribuito a tempo determinato, indeterminato e/o durante munere: la decisione compete al vescovo tenendo opportunamente conto delle leggi di fondazione, dei diritti acquisiti e delle tradizioni locali.
Anche la possibilità di avere dei canonici onorari, comunque di libera nomina vescovile, viene lasciata agli statuti particolari (cf Communicationes 13 [1981] 137-138).
G. Bier, «Cabildo de canónigos», in Diccionario General de Derecho Canónico, J. Otaduy-A. Viana- J. Sedano (ed.), Navarra 2012, I, 781-785; L. Fini – M. Morgante, Il capitolo dei canonici nel C.I.C., in L’amico del clero 69 (1987) 139-141; M. Morgante, Il capitolo dei canonici nel codice di diritto canonico, in L’amico del clero 68 (1986) 510-518.
Communicationes 5 (1973) 232; 14 (1982) 218.