§ 1. Vicarius foraneus, qui etiam decanus vel archipresbyter vel alio nomine vocatur, est sacerdos qui vicariatui foraneo praeficitur.
§ 2. Nisi aliud iure particulari statuatur, vicarius foraneus nominatur ab Episcopo dioecesano, auditis pro suo prudenti iudicio sacerdotibus qui in vicariatu de quo agitur ministerium exercent.
§ 1. Il vicario foraneo, chiamato anche decano o arciprete o con altro nome, è il sacerdote che è preposto al vicariato foraneo.
§ 2. A meno che il diritto particolare non stabilisca altro, il vicario foraneo è nominato dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito, a suo prudente giudizio, i sacerdoti che svolgono il ministero nel vicariato in questione.
§ 1. A vicar forane, who is also called a dean, an archpriest, or some other name, is a priest who is placed over a vicariate forane.
§ 2. Unless particular law establishes otherwise, the diocesan bishop appoints the vicar forane, after he has heard the priests who exercise ministry in the vicariate in question according to his own prudent judgment.
§ 1. El arcipreste, llamado también vicario foráneo, decano o de otro modo, es un sacerdote a quien se pone al frente de un arciprestazgo.
§ 2. A no ser que el derecho particular establezca otra cosa, el arcipreste es nombrado por el Obispo diocesano, después de oír, según su prudente juicio, a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el arciprestazgo del que se trata.
§ 1: c. 445; ES I, 19 § 1.
§ 2: c. 446; DPME 187.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 217-219.
Il can. 217 del CIC 1917 prevedeva per il vescovo l’obbligo di dividere il territorio della sua diocesi in regioni o distretti, formati da più parrocchie, chiamati vicariati foranei o decanati o arcipreture. Il Codice vigente non solo non ne rinnova l’obbligatorietà, ma soprattutto ne cambia in modo decisivo la prospettiva: da una divisione amministrativa di un territorio vasto come quello di una diocesi, all’unione di più parrocchie per favorire la cura pastorale del popolo di Dio grazie alla concreta collaborazione resa più facile dalla vicinanza e quindi da una certa omogeneità sociologica, storica e geografica (cf CD 30, 1; DPME 185; can. 374 § 2). Anche AS 218 ribadisce come «[p]er facilitare l’assistenza pastorale tramite un’attività comune, varie parrocchie limitrofe possono essere riunite in gruppi peculiari, quali sono i vicariati foranei detti anche decanati o arcipreture o anche zone pastorali o Prefetture». Per renderne possibile l’attuazione dei fini pastorali AS invita il vescovo a erigere i vicariati foranei tenendo presenti criteri oggettivi come l’omogeneità delle consuetudini, la prossimità storica e geografica, la facilità di incontro tra preti. I vicariati foranei, sempre per AS 217, dovrebbero inoltre dotarsi di uno statuto comune che ne determini composizione, ufficio di presidenza (denominazione, facoltà, forme di designazione, durata incarico…), lo svolgimento delle riunioni, la possibilità che alcuni vicari foranei possano fare parte del CPr o del CPD.
Il termine «vicario foraneo» risale a S. Carlo Borromeo che istituisce questa figura, nel concilio milanese provinciale del 1565, con l’intento di ristrutturare il territorio della diocesi ambrosiana sovrapponendola con nuove competenze a quelle preesistenti per esempio degli arcipreti e dei decani (Constitutiones et decreta, Brixiae 1582, 85). Storicamente però i vicariati foranei risalgono all’VIII secolo come aggregazione sul territorio di quelle comunità rurali vicine tra loro che si erano diffuse in occidente a partire dal IV secolo e che, disponendo di un clero proprio, facevano riferimento ad una chiesa battesimale matrice. Il concilio di Trento (sess. XXIV De ref., c. 3,20) stabiliva il diritto del vicario foraneo di visitare le parrocchie del vicariato e una sua competenza nella cause matrimoniali e criminali. Dunque i vicari foranei erano sostanzialmente i vicari del vescovo nel forese, fuori cioè dalla città, con compiti soprattutto disciplinari e di vigilanza. Pur con diverse accentuazioni lungo il corso dei secoli e nella diversità dei luoghi il vicario foraneo era garante della vita comune e della collaborazione dei presbiteri di un determinato territorio, interlocutore del vescovo quando si rivolgeva ordinariamente ai presbiteri della diocesi e rappresentante del vescovo stesso nel territorio del vicariato per materie di ordinaria amministrazione.
Il can. 553, dopo aver stabilito l’equivalenza dei vari termini con i quali viene denominato il vicario foraneo (decano, arciprete, prevosto, pievano ecc.) definisce il suo ufficio in relazione alla presidenza del vicariato foraneo (cf can. 374 § 2). Il vicario foraneo deve essere un sacerdote. La sua nomina spetta al vescovo diocesano, al quale il Codice raccomanda di ascoltare prima, secondo modalità lasciate alla sua discrezionalità, il parere dei presbiteri che prestano il loro ministero nel vicariato. Se il diritto particolare o la legittima consuetudine non prevedono altrimenti, per esempio stabilendo un sistema elettivo o misto oppure assegnando l’ufficio ai titolari di alcune parrocchie principali o antiche, il vescovo sceglie personalmente i vicari foranei (cf AS 218).
A. Borras, Vicaires forains, archiprêtres et doyens. Les vicissitudes actuelles de la fonction décanale, in L’année canonique 47 (2005) 89-110; G.P. Montini, I Vicari foranei, in QDE 4 (1991) 376-389; F. Peradotto, La zona vicariale, in Orientamenti pastorali 31 (1983) 101-107; L. Ristis, Il Decanato e il Decano, in L’amico del clero 69 (1987) 421-427; G. Trevisan, Forme di collaborazione interparrocchiali secondo il Codice, in QDE 9 (1996) 164-173.
Communicationes 9 (1977) 258; 13 (1981) 303, 308-311.