§ 1. Ad officium vicarii foranei, quod cum officio parochi certae paroeciae non ligatur, Episcopus seligat sacerdotem quem, inspectis loci ac temporis adiunctis, idoneum iudicaverit.
§ 2. Vicarius foraneus nominetur ad certum tempus, iure particulari determinatum.
§ 3. Vicarium foraneum iusta de causa, pro suo prudenti arbitrio, Episcopus dioecesanus ab officio libere amovere potest.
§ 1. Per l’ufficio di vicario foraneo, che non è legato all’ufficio di parroco di una parrocchia determinata, il Vescovo scelga un sacerdote che avrà giudicato idoneo, valutate le circostanze di luogo e di tempo.
§ 2. Il vicario foraneo venga nominato a tempo determinato, stabilito dal diritto particolare.
§ 3. Il Vescovo diocesano per giusta causa può rimuovere liberamente dall’ufficio il vicario foraneo, secondo il suo prudente giudizio.
§ 1. For the office of vicar forane, which is not tied to the office of pastor of a certain parish, the bishop is to select a priest whom he has judged suitable, after he has considered the circumstances of place and time.
§ 2. A vicar forane is to be appointed for a certain period of time determined by particular law.
§ 3. The diocesan bishop can freely remove a vicar forane from office for a just cause in accord with his own prudent judgment.
§ 1. Para el oficio de arcipreste, que no está ligado con el de párroco de una determinada parroquia, el Obispo ha de elegir a aquel sacerdote a quien considere idóneo según las circunstancias de lugar y de tiempo.
§ 2. El arcipreste debe nombrarse para un tiempo determinado, que se concretará en el derecho particular.
§ 3. Según su prudente arbitrio, el Obispo diocesano puede con causa justa remover libremente de su oficio a un arcipreste.
§ 1: c. 446; ES I, 19 § 1; DPME 187.
§ 2: ES I, 19 § 2; DPME 187.
§ 3: c. 446 § 2; ES I, 19 § 2; DPME 187.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 217-219.
Mentre il can. 446 § 1 del CIC 1917 invitava il vescovo a scegliere il vicario foraneo specialmente tra i rettori di chiese parrocchiali, il can. 554 lascia al vescovo la facoltà di scegliere per tale ufficio il presbitero che ritiene più idoneo. Si tratta di una disposizione comprensibile visto il rapporto fiduciario tra vescovo e vicario foraneo. «L’ufficio di Vicario foraneo riveste una notevole importanza pastorale, in quanto collaboratore stretto del Vescovo nella cura pastorale dei fedeli e sollecito “fratello maggiore” dei sacerdoti della forania, soprattutto se sono malati, o in situazioni difficili […]. Il Vicario foraneo deve avere le seguenti caratteristiche: – essere un sacerdote che risiede nella forania e sia possibilmente in cura d’anime; – essersi guadagnato la stima del clero e dei fedeli per la sua prudenza e dottrina, pietà e zelo apostolico; – meritare la fiducia del Vescovo, il quale possa, quando sia necessario, delegargli delle facoltà; – avere sufficienti doti di discrezione e di lavoro in équipe» (AS 218). La nomina è per un tempo determinato stabilito dal diritto particolare, ma diversamente da quanto previsto per gli uffici a tempo determinato (cf can. 193 § 2) il vicario foraneo può essere rimosso dal vescovo per una giusta causa anziché per una causa grave. Non è richiesta una procedura particolare per la rimozione anche se si raccomanda prudenza nel prendere una tale decisione.
A. Borras, Vicaires forains, archiprêtres et doyens. Les vicissitudes actuelles de la fonction décanale, in L’année canonique 47 (2005) 89-110; G.P. Montini, I Vicari foranei, in QDE 4 (1991) 376-389; F. Peradotto, La zona vicariale, in Orientamenti pastorali 31 (1983) 101-107; L. Ristis, Il Decanato e il Decano, in L’amico del clero 69 (1987) 421-427; G. Trevisan, Forme di collaborazione interparrocchiali secondo il Codice, in QDE 9 (1996) 164-173.
Communicationes 9 (1977) 258; 13 (1981) 303, 308-311.