§ 1. Vicario foraneo, praeter facultates iure particulari ei legitime tributas, officium et ius est:
1° actionem pastoralem in vicariatu communem promovendi et coordinandi;
2° prospiciendi ut clerici sui districtus vitam ducant proprio statui congruam atque officiis suis diligenter satisfaciant;
3° providendi ut religiosae functiones secundum sacrae liturgiae praescripta celebrentur, ut decor et nitor ecclesiarum sacraeque supellectilis, maxime in celebratione eucharistica et custodia sanctissimi Sacramenti, accurate serventur, ut recte conscribantur et debite custodiantur libri paroeciales, ut bona ecclesiastica sedulo administrentur; denique ut domus paroecialis debita diligentia curetur.
§ 2. In vicariatu sibi concredito vicarius foraneus:
1° operam det ut clerici, iuxta iuris particularis praescripta, statutis temporibus intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, ad normam can. 279, § 2;
2° curet ut presbyteris sui districtus subsidia spiritualia praesto sint, itemque maxime sollicitus sit de iis, qui in difficilioribus versantur circumstantiis aut problematibus anguntur.
§ 3. Curet vicarius foraneus ut parochi sui districtus, quos graviter aegrotantes noverit, spiritualibus ac materialibus auxiliis ne careant, utque eorum qui decesserint, funera digne celebrentur; provideat quoque ne, occasione aegrotationis vel mortis, libri, documenta, sacra supellex aliaque, quae ad Ecclesiam pertinent depereant aut asportentur. 1
§ 4. Vicarius foraneus obligatione tenetur secundum determinationem ab Episcopo dioecesano factam, sui districtus paroecias visitare.
§ 1. Il vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il diritto:
1° di promuovere e coordinare l’attività pastorale comune nell’ambito del vicariato;
2° di aver cura che i chierici del proprio distretto conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro doveri;
3° di provvedere che le funzioni religiose siano celebrate secondo le disposizioni della sacra liturgia, che si curi il decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica e nella custodia del santissimo Sacramento, che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo, che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente; infine che la casa parrocchiale sia conservata con la debita cura.
§ 2. Il vicario foraneo nell’ambito del vicariato affidatogli:
1° si adoperi perché i chierici, secondo le disposizioni del diritto particolare, partecipino nei tempi stabiliti alle lezioni, ai convegni teologici o alle conferenze a norma del can. 279, § 2;
2° abbia cura che siano disponibili sussidi spirituali per i presbiteri del suo distretto ed abbia parimenti la massima sollecitudine per coloro che si trovano in situazioni difficili o sono angustiati da problemi.
§ 3. Il vicario foraneo abbia cura che i parroci del suo distretto, che egli sappia gravemente ammalati, non manchino di aiuti spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie per coloro che muoiono; faccia anche in modo che durante la loro malattia o dopo la loro morte, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla Chiesa.
§ 4. Il vicario foraneo è tenuto all’obbligo di visitare le parrocchie del suo distretto secondo quanto avrà determinato il Vescovo diocesano.
§ 1. In addition to the faculties legitimately given to him by particular law, the vicar forane has the duty and right:
1° of promoting and coordinating common pastoral activity in the vicariate;
2° of seeing to it that the clerics of his district lead a life in keeping with their state and perform their duties diligently;
3° of seeing to it that religious functions are celebrated according to the prescripts of the sacred liturgy, that the beauty and elegance of churches and sacred furnishings are maintained carefully, especially in the eucharistic celebration and custody of the Most Blessed Sacrament, that the parochial registers are inscribed correctly and protected appropriately, that ecclesiastical goods are administered carefully, and finally that the rectory is cared for with proper diligence.
§ 2. In the vicariate entrusted to him, the vicar forane:
1° is to see to it that, according to the prescripts of particular law and at the times stated, the clerics attend lectures, theological meetings, or conferences according to the norm of can. 279, §2;
2° is to take care that spiritual supports are available to the presbyters of his district, and likewise to be concerned especially for those who find themselves in more difficult circumstances or are beset by problems.
§ 3. The vicar forane is to take care that the pastors of his district whom he knows to be gravely ill do not lack spiritual and material aids and that the funeral rites of those who have died are celebrated worthily. He is also to make provision so that, on the occasion of illness or death, the registers, documents, sacred furnishings, and other things which belong to the Church are not lost or removed.
§ 4. A vicar forane is obliged to visit the parishes of his district according to the determination made by the diocesan bishop.
§ 1. Además de las facultades que se le atribuyan legítimamente por derecho particular, el arcipreste tiene el deber y el derecho:
1° de fomentar y coordinar la actividad pastoral común en el arciprestazgo;
2° de cuidar de que los clérigos de su distrito vivan de modo conforme a su estado y cumplan diligentemente sus deberes;
3° de procurar que las funciones religiosas se celebren según las prescripciones de la sagrada liturgia; se cuide diligentemente el decoro y esplendor de las iglesias y de los objetos y ornamentos sagrados, sobre todo en la celebración eucarística y en la custodia del santísimo Sacramento; se cumplimenten y guarden convenientemente los libros parroquiales; se administren con diligencia los bienes eclesiásticos; y se conserve la casa parroquial con la debida diligencia.
§ 2. En el arciprestazgo que se le encomienda, el arcipreste:
1° procure que los clérigos, según las prescripciones del derecho particular y en los momentos que éste determine, asistan a las conferencias, reuniones teológicas o coloquios, de acuerdo con la norma del can. 279 § 2;
2° cuide de que no falten a los presbíteros de su distrito los medios espirituales, y sea especialmente solícito con aquellos que se hallen en circunstancias difíciles o se vean agobiados por problemas.
§ 3. Cuide el arcipreste de que los párrocos de su distrito que sepa que se encuentran gravemente enfermos no carezcan de los auxilios espirituales y materiales, y de que se celebre dignamente el funeral de los que fallezcan; y provea también para que, cuando enfermen o mueran, no perezcan o se quiten de su sitio los libros, documentos, objetos y ornamentos sagrados u otras cosas pertenecientes a la Iglesia.
§ 4. El arcipreste tiene el deber de visitar las parroquias de su distrito, según haya determinado el Obispo diocesano.
§ 1: c. 447 § 1;
§ 1, 1°: ES I, 19 § 1;
§ 1, 2°: c. 447 § 1, 1°; CD 30, 1.
§ 1, 3°: c. 447 § 1, 3° et 4°; DPME 187.
§ 2, 1 °: c. 448 § 1.
§ 2, 2°: CD 16.
§ 3: c. 447 § 3.
§ 4: c. 447 § 2.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 217-219.
Se nel CIC 1917 venivano riservati al vicario foraneo compiti soprattutto di vigilanza (cf cann. 447-449), nel Codice vigente (cann. 374 § 2 e 555 § 1, 1°) prende forma la svolta pastorale prodotta dalla riflessione conciliare: il compito principale del vicario, oltre a funzioni giuridiche e amministrative di vigilanza che comunque permangono, diviene quello di favorire e coordinare la comune azione pastorale nel vicariato e la promozione della formazione e della spiritualità dei chierici. Se la cura pastorale è soprattutto compito del parroco e della parrocchia, il vicario foraneo non si sostituisce o sovrappone all’azione parrocchiale e nemmeno a quella diocesana, ma si pone a un livello intermedio favorendo, nella concreta realtà del vicariato, la valorizzazione della parrocchia come luogo principale e fondamentale dell’esperienza ecclesiale, comuni criteri pastorali e soprattutto sostenendo quelle attività e iniziative pastorali che, coerenti con le indicazioni diocesane, le singole parrocchie non riuscirebbero o farebbero fatica a fare da sole. La vigilanza che il vicario è chiamato ad esercitare non comporta una superiorità rispetto agli altri chierici, per quanto implichi una certa giurisdizione. Non si riduce a cortese formalità o a puntiglio ispettivo, ma è espressione della presenza e della cura del vescovo per i chierici e le parrocchie. Tra le attività di vigilanza un ruolo prioritario è dato dall’attenzione a che i chierici vivano in modo conforme al loro stato compiendo diligentemente i propri doveri (can. 555 § 1, 2°). La medesima vigilanza è poi richiesta per le attività della pastorale ordinaria quali: l’osservanza delle norme liturgiche nelle celebrazioni, il decoro dei luoghi sacri, la cura per l’Eucaristia e la sua custodia (cf cann. 897-944); la redazione e custodia dei libri parrocchiali (cf can. 535), la corretta amministrazione dei beni ecclesiastici e il decoro della casa parrocchiale. Un altro impegno importante è quello di adoperarsi perché non solo siano garantite occasioni di formazione e aggiornamento del clero, ma anche perché i chierici siano sollecitati a parteciparvi (cf can. 279 § 2; PDV 70-81). L’attenzione al presbiterio si traduce anche nel sostenere la vita spirituale dei chierici del vicariato con strumenti quali ritiri, esercizi spirituali e incontri di preghiera, favorendone concretamente la partecipazione senza detrimento per la pastorale parrocchiale, per esempio organizzando, con i sacerdoti del vicariato, la supplenza per la celebrazione eucaristica mentre il parroco è assente per gli esercizi spirituali.
Espressione preziosa di fraternità sacerdotale è la vicinanza ai sacerdoti in difficoltà.
Il § 3 è dedicato al caso di malattia e morte dei parroci del vicariato. Al vicario è chiesto di curare: l’accompagnamento spirituale e materiale nella malattia, degne esequie per chi muore, vigilanza perché libri parrocchiali, cose sacre e il patrimonio parrocchiale in genere non abbia a trarre detrimento a causa della malattia o morte del parroco. L’ultima prescrizione riguarda il dovere del vicario di visitare, secondo le indicazioni del vescovo diocesano, le parrocchie del vicariato: non è solo un gesto di cortesia, ma un preciso dovere e un’occasione importante per un incontro diretto con le persone nella concreta realtà dove vivono ed esercitano il loro ministero.
Il Codice vigente non riporta l’obbligo del can. 449 del CIC 1917 della relazione annuale del vicario al vescovo sullo stato del vicariato; ciò però non toglie che il vescovo abbia a consultare e sentire il vicario foraneo sulla realtà del vicariato e al tempo stesso che il vicario senta connaturale al suo ministero tenere informato il vescovo su persone e attività. Considerato il ruolo dei vicari e la loro prossimità al territorio e al clero potrebbe essere opportuno, visto che il Codice non lo approfondisce mentre lo potrebbe fare il diritto particolare, non solo valorizzare la presenza dei vicari negli organismi diocesani di partecipazione e collaborazione come il CPr e il CPD, ma anche pensare ad un organismo consultivo come l’assemblea dei vicari foranei o perlomeno un incontro annuale di tutti i vicari foranei con il vescovo. Da annotare che il Codice prevede che il vescovo consulti il vicario foraneo per la nomina di un parroco di una parrocchia nel vicariato (cf can. 524); in modo facoltativo nel caso di un vicario parrocchiale (cf can. 547). Il can. 463 § 1, 7° stabilisce il diritto-dovere del vicario foraneo di partecipare al sinodo diocesano.
Sebbene il Codice si sia sforzato di assumere la prospettiva ecclesiologica conciliare anche nella rilettura di una struttura pastorale come quella del vicariato foraneo e dell’ufficio del vicario e nonostante il positivo rimando al diritto particolare, resta ancora forte la connotazione clericale del vicariato foraneo e dell’ufficio del vicario segnalata, tra l’altro, dalla sostanziale ripresa della precedente codificazione nel delinearne i compiti. Certamente pesa, nel tratteggiare la funzione di coordinamento pastorale del vicario foraneo, la mancanza di riferimenti ai consacrati, ai diaconi permanenti e soprattutto ai laici e alle aggregazioni laicali: anche qui molto potrà fare il diritto particolare.
A. Borras, Vicaires forains, archiprêtres et doyens. Les vicissitudes actuelles de la fonction décanale, in L’année canonique 47 (2005) 89-110; G.P. Montini, I Vicari foranei, in QDE 4 (1991) 376-389; F. Peradotto, La zona vicariale, in Orientamenti pastorali 31 (1983) 101-107; L. Ristis, Il Decanato e il Decano, in L’amico del clero 69 (1987) 421-427; G. Trevisan, Forme di collaborazione interparrocchiali secondo il Codice, in QDE 9 (1996) 164-173.
Communicationes 9 (1977) 258; 13 (1981) 303, 308-311.
Notes:
- Alcuni commentari riportano l’errata versione latina: «§ 3. Curet vicarius foraneus ne parochi […] auxiliis careant […]» ↩