In singulis dioecesibus, quatenus pastoralia adiuncta id suadeant, constituatur consilium pastorale, cuius est sub auctoritate Episcopi ea quae opera pastoralia in dioecesi spectant investigare, perpendere atque de eis conclusiones practicas proponere.
In ogni diocesi, se lo suggerisce la situazione pastorale, si costituisca il consiglio pastorale, al quale spetta, sotto l’autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi.
In every diocese and to the extent that pastoral circumstances suggest it, a pastoral council is to be constituted which under the authority of the bishop investigates, considers, and proposes practical conclusions about those things which pertain to pastoral works in the diocese.
En la medida en que lo aconsejen las circunstancias pastorales, se constituirá en cada diócesis un consejo pastoral, al que corresponde, bajo la autoridad del Obispo, estudiar y valorar lo que se refiere a las actividades pastorales en la diócesis, y sugerir conclusiones prácticas sobre ellas.
CD 27; AG 30; ES I, 16 § 1; III, 20; OChr 6; DPME 204; UT 920-921.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 184.
Il consiglio pastorale diocesano [= CPD] è un’istituzione nuova a diretta conseguenza dell’ecclesiologia del Vaticano II, che ha valorizzato il sacerdozio comune dei fedeli. Esso è segno e strumento della comune partecipazione alla missione della Chiesa particolare di tutti i fedeli, nelle diversità degli stati di vita, dei carismi e dei ministeri. Già CD 27 affermava l’opportunità di un consiglio, presieduto dal vescovo, per studiare e approfondire le diverse questioni pastorali offrendo delle conclusioni pratiche per orientare il vescovo nella sua missione pastorale. La costituzione del CPD, diversamente dal CPr, non è obbligatoria in ogni diocesi, anche se non è lasciata alla mera discrezionalità del vescovo: se vi sono le condizioni pastorali il vescovo lo deve costituire «come forma istituzionale di esprimere la partecipazione di tutti i fedeli, di qualunque stato canonico, alla missione della Chiesa» (AS 184). Non ha funzioni di governo pastorale, ma il suo lavoro è di «natura consultiva, e deve essere sempre contraddistinto da un delicato rispetto sia sella giurisdizione episcopale che dell’autonomia dei fedeli, individui o associati, senza pretese direttive o di coordinamento estranee alla sua natura. Tuttavia, il Vescovo deve tener nella dovuta considerazione il parere dei membri del Consiglio, in quanto responsabile collaborazione della comunità ecclesiale al suo ufficio apostolico. Il Vescovo può proporre alle discussione del Consiglio temi relativi alle attività pastorali delle diocesi: come per esempio, il piano pastorale, le diverse iniziative missionarie, catechetiche e apostoliche diocesane, i mezzi per migliorare la formazione dottrinale e la vita sacramentale dei fedeli, il modo di facilitare il ministero pastorale dei chierici, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui problemi della Chiesa, ecc.» (AS 184)». Non compete al CPD il coordinamento delle attività pastorali diocesane né tanto meno esprimersi su tutta l’attività pastorale diocesana, bensì solo su quelle questioni pastorali che il vescovo ritieni di sottoporgli. Le sue conclusioni non sono vincolanti ma vengono offerte al vescovo per meglio indirizzare e promuovere l’azione pastorale. Il can. 443 § 5 stabilisce che ai concili provinciali debbano essere invitati, con voto solo consultivo, due membri del CPD designati collegialmente dal consiglio stesso. Il can. 463 § 1, 5° ricorda che al sinodo diocesano devono essere chiamati in qualità di membri e tenuti a parteciparvi: «i fedeli laici, anche membri di istituti di vita consacrata, da eleggersi dal consiglio pastorale nel modo e nel numero da determinarsi dal Vescovo diocesano, oppure, dove tale consiglio non esiste, secondo i criteri determinati dal Vescovo diocesano». Per quanto si parli di consiglio pastorale diocesano nulla vieta che possano essere costituiti consigli pastorali anche nelle circoscrizioni ecclesiastiche equiparate alle diocesi (cf can. 368).
S. Berlingò, I consigli pastorali, in Il diritto ecclesiastico 102 (1991) 111-145; F. Daneels, De dioecesanis corresponsabilitatis organis, in Periodica 74 (1985) 301-324; G. Gervasio; Il Consiglio pastorale diocesano strumento di comunione nella Chiesa particolare, in M. Rivella (ed.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, pp. 224-249; F. Giannini, La Chiesa particolare e gli organismi di partecipazione, in Apollinaris 56 (1983) 514-527; P. Pavanello, Il consiglio presbiterale, il consiglio pastorale diocesano, le riunioni dei vicari foranei, in QDE 27 (2014) 366-275; J.A. Renken, Pastoral Councils: Pastoral Planning and Dialogue among the People of God, in The Jurist 53 (1993) 132-154.
Communicationes 5 (1973) 231; 13 (1981) 138.