§ 1. Consilium pastorale constituitur ad tempus, iuxta praescripta statuorum, quae ab Episcopo dantur.
§ 2. Sede vacante, consilium pastorale cessat.
§ 1. Il consiglio pastorale viene costituito a tempo determinato, secondo le disposizioni degli statuti dati dal Vescovo.
§ 2. Quando la sede diviene vacante, il consiglio pastorale cessa.
§ 1. A pastoral council is constituted for a period of time according to the prescripts of the statutes which are issued by the bishop.
§ 2. When the see is vacant, a pastoral council ceases.
§ 1. El consejo pastoral se constituye para un tiempo determinado, de acuerdo con lo que prescriban los estatutos dados por el Obispo.
§ 2. Al vacar la sede, cesa el consejo pastoral.
§ 1: ES I, 16 § 2; OChr 7.
§ 2: OChr 11.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 184.
Il CPD ha natura permanente in quanto la sua costituzione, le finalità, i membri e le regole principali di funzionamento, sono fissati dal diritto universale; ciò non toglie che possa adempiere il suo ufficio anche occasionalmente quando il vescovo ritenga di convocarlo e che sia costituito a tempo determinato («Il Consiglio Pastorale, che ha voce soltanto consultiva, può essere costituito in diversi modi. Ordinariamente, anche se per sua natura è un’istituzione permanente, esso può essere a tempo determinato quanto ai suoi membri e alla sua attività, e può adempiere il suo ufficio occasionalmente; il Vescovo potrà convocarlo ogni volta che lo crederà opportuno» [ES I, 16 § 2]; cf anche can. 514). Evidentemente andrà rinnovato, in tutto o in parte, periodicamente. Compete al vescovo, tramite gli statuti, configurare in modo preciso la composizione del consiglio, le modalità di designazione dei suoi membri e quelle di svolgimento dei suoi lavori. Opportuno che queste ultime questioni più concrete e operative siano lasciate ad un regolamento. Il CPD cessa in caso di sede vacante, analogamente al CPr (cf can. 501 § 2). Il nuovo vescovo può confermare, in tutto o in parte, il precedente CPD, ma potrebbe anche ritenere di non doverlo più ricostituire (cf can. 511).
S. Berlingó, I consigli pastorali, in Il diritto ecclesiastico 102 (1991) 111-145; F. Daneels, De dioecesanis corresponsabilitatis organis, in Periodica 74 (1985) 301-324; G. Gervasio; Il Consiglio pastorale diocesano strumento di comunione nella Chiesa particolare, in M. Rivella (ed.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, pp. 224-249; F. Giannini, La Chiesa particolare e gli organismi di partecipazione, in Apollinaris 56 (1983) 514-527; P. Pavanello, Il consiglio presbiterale, il consiglio pastorale diocesano, le riunioni dei vicari foranei, in QDE 27 (2014) 366-275; J.A. Renken, Pastoral Councils: Pastoral Planning and Dialogue among the People of God, in The Jurist 53 (1993) 132-154.
Communicationes 5 (1973) 231; 13 (1981) 138.