§ 1. Consilium pastorale, quod voto gaudet tantum consultivo, iuxta necessitates apostolatus convocare eique praeesse ad solum Episcopum dioecesanum pertinet; ad quem etiam unice spectat,quae in consilio pertractata sunt publici iuris facere.
§ 2. Saltem semel in anno convocetur.
§ 1. Spetta unicamente al Vescovo diocesano, secondo le necessità dell’apostolato, convocare e presiedere il consiglio pastorale, che ha solamente voto consultivo; a lui pure unicamente compete rendere di pubblica ragione le materie trattate nel consiglio.
§ 2. Il consiglio pastorale sia convocato almeno una volta l’anno.
§ 1. A pastoral council possesses only a consultative vote. It belongs to the diocesan bishop alone to convoke it according to the needs of the apostolate and to preside over it; it also belongs to him alone to make public what has been done in the council.
§ 2. The pastoral council is to be convoked at least once a year.
§ 1. Corresponde exclusivamente al Obispo diocesano, según las necesidades
del apostolado, convocar y presidir el consejo pastoral, que tiene sólo voto consultivo; corresponde también únicamente al Obispo hacer público lo tratado en el consejo.
§ 2. Ha de convocarse por lo menos una vez al año.
§ 1: CD 27; ES I, 16 § 2; OChr 8, 10; DPME 204.
§ 2: ES I, 16 § 2.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 184.
Il CPD collabora con il vescovo consigliandolo: ecco perché le conclusioni alle quali perviene hanno valore consultivo non evidentemente nel senso che il vescovo sia tenuto a consultare il consiglio come avviene, per esempio, in determinati casi, con il CPr (cf can. 500 § 2) e il Consiglio dei Consultori (cf cann. 494 §§ 1-2 e 1277), ma in quanto che le valutazioni, le conclusioni e i suggerimenti del consiglio, anche se fossero approvati dalla maggioranza o dalla totalità dei membri, sono lasciati alla libera valutazione del vescovo. D’altra parte, per quanto il CPD e il CPr possono essere chiamati a dare al vescovo contributi complementari sulle medesime questioni, l’uno esprime il suo contributo sulla base della corresponsabilità comune a tutti i fedeli in forza del sacerdozio battesimale, l’altro in virtù della partecipazione al sacerdozio ministeriale.
Proprio il suo carattere di organismo di consultazione del vescovo rende ragione del fatto che sia lo stesso vescovo a configuralo attraverso gli statuti, a convocarlo, a presiederlo e a dirigerne il funzionamento, sia personalmente che attraverso un suo delegato. La frequenza delle convocazioni dipende dalle necessità pastorali della diocesi; il § 2 stabilisce l’indicazione minimale di una volta all’anno perché l’istituzione del consiglio non sia un atto meramente formale. Il fatto che il canone riservi al vescovo il rendere pubblico o meno, parzialmente o totalmente e con quali modalità, quanto trattato dal consiglio, suggerisce, anche solo implicitamente, che i consiglieri sono invitati ad una certa riservatezza su quanto trattato nelle diverse sessioni.
S. Berlingó, I consigli pastorali, in Il diritto ecclesiastico 102 (1991) 111-145; F. Daneels, De dioecesanis corresponsabilitatis organis, in Periodica 74 (1985) 301-324; G. Gervasio; Il Consiglio pastorale diocesano strumento di comunione nella Chiesa particolare, in M. Rivella (ed.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, pp. 224-249; F. Giannini, La Chiesa particolare e gli organismi di partecipazione, in Apollinaris 56 (1983) 514-527; P. Pavanello, Il consiglio presbiterale, il consiglio pastorale diocesano, le riunioni dei vicari foranei, in QDE 27 (2014) 366-275; J.A. Renken, Pastoral Councils: Pastoral Planning and Dialogue among the People of God, in The Jurist 53 (1993) 132-154.
Communicationes 5 (1973) 231; 13 (1981) 138.