Ad designationem quod attinet sodalium consilii presbyteralis:
1° dimidia circiter pars libere eligatur a sacerdotibus ipsis, ad normam canonum qui sequuntur, necnon statutorum;
2° aliqui sacerdotes, ad normam statuorum, esse debent membra nata, qui scilicet ratione officii ipsis demandati ad consilium pertineant;
3° Episcopo dioecesano integrum est aliquos libere nominare.
Per quanto riguarda la designazione dei membri del consiglio presbiterale:
1° circa la metà venga liberamente eletta dagli stessi sacerdoti a norma dei canoni seguenti e degli statuti;
2° alcuni sacerdoti, a norma degli statuti, devono essere membri di diritto, tali cioè che appartengano al consiglio per l’ufficio loro affidato;
3° il Vescovo diocesano è libero di nominarne alcuni.
In what pertains to the designation of members of the presbyteral council:
1° the priests themselves are freely to elect about half, according to the norm of the following canons and of the statutes;
2° according to the norm of the statutes, some priests must be ex officio members, that is, members who are to belong to the council by reason of the office entrusted to them;
3° the diocesan bishop is freely entitled to appoint others.
Por lo que se refiere a la designación de los miembros del consejo presbiteral:
1° la mitad aproximada de ellos deben ser elegidos libremente por los mismos sacerdotes, de acuerdo con la norma de los cánones que siguen y de los estatutos;
2° algunos sacerdotes, conforme a la norma de los estatutos, deben ser miembros natos, es decir, que pertenecen al consejo en virtud del oficio que tienen encomendado;
3° tiene el Obispo facultad para nombrar libremente otros miembros.
PS 7.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 182.
Condizione fondamentale per essere membro del CPr è l’ordinazione sacerdotale. Per i sacerdoti diocesani si richiede l’incardinazione, per i sacerdoti religiosi o i sacerdoti secolari non incardinati in diocesi, che vi dimorino svolgendo un ministero di cura d’anime o qualche opera di apostolato a servizio della diocesi. Se previsto dagli statuti possono farvi parte anche sacerdoti che abbiano anche solo il domicilio o quasi domicilio in diocesi. Il canone prevede quindi la presenza nel CPr di diverse categorie di membri: eletti, in ragione dell’ufficio, scelti dal vescovo.
Un parte considerevole, circa la metà, deve poter essere liberamente eletta dai sacerdoti. Nulla vieta che questa parte di elezione possa essere anche la maggioranza nel consiglio (cf Communicationes 14 [1982] 216).
Per quanto riguarda i membri di diritto o d’ufficio, spetterà agli statuti determinare chi siano: il Codice si limita a suggerirne un’appartenenza in base all’ufficio occupato, senza aggiungere altro. Non sarebbe certamente fuori luogo pensare che, in questa categoria, rientrino i membri del consiglio episcopale (cf can. 473 § 4) o comunque il vicario generale e i vicari episcopali, oltre che i principali responsabili degli uffici di curia, di organismi diocesani quali la caritas. Così come vi potrebbero far parte, di diritto, i vicari foranei (cf cann. 553ss) ai quali, oltre a compiti giuridici e amministrativi di vigilanza, spesso compete anche la funzione di coordinamento pastorale e di promozione della collaborazione tra parrocchie. Addirittura considerata l’antica prassi di eleggere i vicari foranei e la previsione del can. 553 § 2, si potrebbe pensare che la designazione dei vicari foranei avvenga per elezione da parte del clero della vicariato lasciando al vescovo la conferma dell’elezione stessa (cf can. 179). In questo modo si avrebbe l’osservanza sostanziale della norma di cui al can. 497, 1° circa la rappresentatività sostanziale per elezione e dall’altra l’inserimento nel consiglio di presbiteri che non solo rappresentano significativamente il presbiterio, ma che hanno anche responsabilità pastorali in diocesi di grande rilievo.
Infine possono fare parte del consiglio alcuni membri scelti dal vescovo: tale facoltà, che può essere precisata negli statuti, offre la possibilità di integrare la composizione del consiglio qualora qualche settore del presbiterio non risulti adeguatamente rappresentato: basterebbe pensare ai sacerdoti più anziani o a quelli più giovani, a certi settori della pastorale molto specifici che in diocesi potrebbero avere un loro rilievo (salute, migrazione, turismo …), alle comunità di vita consacrata.
G. Incitti, Il consiglio presbiterale. Alle origini di una crisi, Bologna 1997; M. Marchesi, Consiglio presbiterale diocesano, Brescia 1972; Id., Il Consiglio presbiterale: gruppo di sacerdoti, rappresentante di un presbiterio, in M. Rivella (ed.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, pp. 95-128; G.P. Montini, Comunicazione e comunione tra consiglio presbiterale, presbiterio e diocesi, in M. Rivella (ed.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, pp. 138-148.
Communicationes 24 (1992) 56-176; 25 (1993) 122-132.