§ 1. Ius electionis tum activum tum passivum ad consilium presbyterale constituendum habent:
1° omnes sacerdotes saeculares in dioecesi incardinati;
2° sacerdotes saeculares in dioecesi non incardinati, necnon sacerdotes sodales alicuius instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, qui in dioecesi commorantes, in eiusdem bonum aliquod officium exercent.
§ 2. Quatenus statuta id provideant, idem ius electionis conferri potest aliis sacerdotibus, qui domicilium aut quasi-domicilium in dioecesi habent.
§ 1. Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del consiglio presbiterale:
1° tutti i sacerdoti secolari incardinati nella diocesi;
2° i sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio.
§ 2. Per quanto gli statuti lo prevedono, lo stesso diritto di elezione può essere conferito ad altri sacerdoti che abbiano nella diocesi il domicilio o il quasi-domicilio.
§ 1. The following have the right of election, both active and passive, in constituting a presbyteral council:
1° all secular priests incardinated in the diocese;
2° secular priests not incardinated in the diocese and priests who are members of some religious institute or society of apostolic life, who reside in the diocese and exercise some office for the good of the diocese.
§ 2. To the extent that the statutes provide for it, the same right of election can be conferred on other priests who have a domicile or quasi-domicile in the diocese.
§ 1. Para la constitución del consejo presbiteral tienen derecho de elección tanto activo como pasivo:
1° todos los sacerdotes seculares incardinados en la diócesis;
2° aquellos sacerdotes seculares no incardinados en la diócesis, así como los sacerdotes miembros de un instituto religioso o de una sociedad de vida apostólica, que residan en la diócesis y ejerzan algún oficio en bien de la misma.
§ 2. Cuando así lo determinen los estatutos, este mismo derecho de elección puede otorgarse a otros sacerdotes que tengan su domicilio o cuasidomicilio en la diócesis.
§ 1: ES I, 15 § 2; PS 6; MR 56.
§ 2: ES I, 15 § 2; PS 6.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 182.
Criterio fondamentale per godere di voto attivo o passivo in ordine alla costituzione del CPr è l’incardinazione (cf can. 265). Il principio dunque per determinare se un sacerdote è membro di un presbiterio diocesano è dunque il vincolo di comunione gerarchica con il vescovo diocesano. In primo luogo hanno perciò diritto di voce attiva e passiva i sacerdoti secolari incardinati in una diocesi, per il solo fatto e in forza della loro incardinazione. Il diritto conferisce voca attiva e passiva anche a sacerdoti secolari non incardinati in diocesi o sacerdoti religiosi purché dimorino in diocesi e a favore della diocesi vi svolgano un qualche ufficio. Per quanto non si parli di domicilio o di quasi domicilio è da ritenersi che questo dimorare in diocesi non sia passeggero, ma si prolunghi di fatto o almeno intenzionalmente (per il quasi domicilio il can. 102 § 2 prevede tre mesi). Il canone parla di ufficio dunque non di un incarico qualsiasi, ma di un ufficio ecclesiastico (cf can. 145) a favore della diocesi. Certamente un criterio di grande utilità per discernere se un ufficio è a servizio della diocesi è la nomina da parte del vescovo o dell’ordinario diocesano (cf can. 157); tuttavia, stando ai lavori di codificazione che vedono evolvere il testo da un esplicito riferimento ad un ufficio conferito dal vescovo diocesano all’attuale formulazione (cf Communicationes 14 [1982] 216), si può ritenere che non sia necessario un ufficio di nomina vescovile, ma sia sufficiente che esercitino un incarico organicamente connesso con la vita pastorale della diocesi. Infine, non il diritto generale, ma gli statuti, possono conferire voce attiva e passiva, anche a quei sacerdoti che hanno semplicemente il domicilio o il quasi domicilio in diocesi, senza esercitarvi un qualche ufficio. Non si tratta certo di discriminare questi sacerdoti rispetto agli altri che hanno un legame specifico con la Chiesa particolare e il vescovo in forza dell’incardinazione o dell’esercizio di un servizio diocesano, ma al contrario di dare la possibilità di una rappresentazione la più completa possibile del presbiterio in diocesi, senza con questo estendere a tutti i presbiteri in diocesi il diritto di elezione, scelta legittima, ma non necessariamente opportuna. Si potrebbe qui pensare ai presbiteri religiosi che, dimorando in diocesi, non svolgono incarichi diocesani, ma di servizio alle proprie opere, che non di rado hanno comunque un peso significativo nella vita pastorale di una diocesi (si pensi, per esempio, alle scuole): gli statuti del consiglio potrebbero prevedere che gli organismi di coordinamento dei religiosi ne possano designare alcuni che poi il vescovo potrebbe nominare direttamente membri del CPr.
C. Redaelli, Il diritto di voce attiva e passiva nell’elezione del consiglio presbiterale, in M. Rivella (ed.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, pp. 129-137.
Communicationes 24 (1992) 56-176; 25 (1993) 122-132.