§ 1. Episcopi dioecesani est consilium presbyterale convocare, eidem praesidere atque quaestiones in eodem tractandas determinare aut a membris propositas recipere.
§ 2. Consilium presbyterale gaudet voto tantum consultivo; Episcopus dioecesanus illud audiat in negotiis maioris momenti, eius autem consensu eget solummodo in casibus iure expresse definitis.
§ 3. Consilium presbyterale numquam agere valet sine Episcopo dioecesano, ad quem solum etiam cura spectat ea divulgandi quae ad normam § 2 statuta sunt.
§ 1. Spetta al Vescovo diocesano convocare il consiglio presbiterale, presiederlo e determinare le questioni da trattare oppure accogliere quelle proposte dai membri.
§ 2. Il consiglio presbiterale ha solamente voto consultivo; il Vescovo diocesano lo ascolti negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto.
§ 3. Il consiglio presbiterale non può mai agire senza il Vescovo diocesano al quale soltanto spetta la responsabilità di far conoscere ciò che è stato stabilito a norma del §2.
§ 1. It is for the diocesan bishop to convoke the presbyteral council, preside over it, and determine the questions to be treated by it or receive proposals from the members.
§ 2. The presbyteral council possesses only a consultative vote; the diocesan bishop is to hear it in affairs of greater importance but needs its consent only in cases expressly defined by law.
§ 3. The presbyteral council is not able to act without the diocesan bishop who alone has charge of making public those things which have been established according to the norm of § 2.
§ 1. Corresponde al Obispo diocesano convocar el consejo presbiteral, presidirlo y determinar las cuestiones que deben tratarse o aceptar las que propongan los miembros.
§ 2. El consejo presbiteral tiene sólo voto consultivo; el Obispo diocesano debe oírlo en los asuntos de mayor importancia, pero necesita de su consentimiento únicamente en los casos determinados expresamente por el derecho.
§ 3. El consejo presbiteral nunca puede proceder sin el Obispo diocesano, a quien compete también en exclusiva cuidar de que se haga público lo que se haya establecido a tenor del § 2.
§ 1: PS 8.
§ 2: PO 7; ES I, 15 §§ 1 et 3; PS 9.
§ 3: PS 9.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 182.
Proprio perché esprime la corresponsabilità del presbiterio nel governo della diocesi e dunque il legame stretto con il vescovo, senza contrapposizioni o condizionamenti, è evidente che il CPr non può agire senza o contro il vescovo. Spetta dunque al vescovo presiedere il CPr, convocarne le sedute, stabilire l’ordine del giorno, dirigerne lo svolgimento e disporre la pubblicazione degli atti. Non si oppone al ruolo di presidenza del vescovo il fatto che gli statuti possano prevedere un moderatore che coordini i lavori del consiglio. Il consiglio ha carattere consultivo pertanto non può emettere decisioni vincolanti per altri soggetti. Questo nulla toglie all’importanza del contributo del consiglio al processo decisionale con il quale il vescovo giunge alle decisioni di sua competenza. Significativa, a questo proposito, la raccomandazione del § 2 per la quale il vescovo dovrebbe ascoltare il consiglio negli affari di maggiore importanza: per dare concreta attuazione a questa raccomandazione sarebbe certo opportuno che gli statuti avessero a precisare meglio tali affari. A titolo esemplificativo, si potrebbe citare il precedente Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi Ecclesiae imago, al n. 203b: «Il Consiglio presbiterale tratta le questioni di maggiore importanza riguardanti sia la santificazione personale, la scienza sacra e le altre necessità dei presbiteri, sia la santificazione e l’istruzione religiosa dei fedeli, sia il governo della diocesi in genere, come pure i temi del ministero sacerdotale che i presbiteri svolgono a favore della comunità ecclesiastica. Spetta ad esso, tra l’altro, ricercare gli obiettivi chiari e distintamente definiti dell’esercizio dei vari ministeri della diocesi, proporre le questioni più urgenti, indicare i metodi operativi, aiutare tutto ciò che lo Spirito suole suscitare per mezzo dei singoli e dei gruppi, favorire la vita spirituale, onde più facilmente si possa raggiungere la necessaria unità. Deve infine trattare della perequazione dei beni per il sostentamento del clero, nonché dell’erezione, soppressione o innovazione delle parrocchie».
Il vescovo non è tenuto a far proprie le conclusioni del CPr anche se non potrà discostarsi da esse se non in presenza di una ragione prevalente (cf can. 127 § 2, 2°).
Circa i casi in cui il CPr deve essere consultato dal vescovo diocesano:
- prima che il vescovo decida di indire il sinodo (cf can. 461 § 1);
- per l’erezione, la soppressione o la modifica in modo rilevante delle parrocchie (cf can. 515 § 2; ES, I, 21 § 3);
- quando si tratti di stabilire le norme circa la destinazione delle offerte ricevute dai fedeli in occasione dello svolgimento di qualche incarico parrocchiale e di provvedere alla remunerazione dei sacerdoti che svolgono tale incarico (cf can. 531; ES, I, 8);
- in merito all’opportunità di costituire in ciascuna parrocchia della diocesi il consiglio pastorale (cf can. 536 § 1);
- per la costruzione di nuove chiese (cf can. 1215 § 2);
- per la riduzione a uso profano non indecoroso di una chiesa (cf can. 1222 § 2);
- prima di imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un contributo per le necessità della diocesi; o alle altre persone fisiche e giuridiche, in caso di grave necessità, una tassa straordinaria e moderata (cf can. 1263).
- prima di decidere se dare luogo a regolari riunioni domenicali senza la celebrazione dell’Eucaristia (cf Congregazione per il culto divino, direttorio Christi Ecclesia, 2 giugno 1988, in Notitiae 24 [1988] 366-378);
- prima di stabilire la remunerazione che i sacerdoti ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero (cf art. 33 delle Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia [AAS 77 (1985) 559]).
La consultazione del CPr nei casi sopra indicati è obbligatoria e costituisce la condizione necessaria, a norma del can. 127 § 1, 2°, perché il vescovo possa porre validamente l’atto, ma poiché si tratta di una consultazione, questi non è tenuto a seguire l’orientamento della maggioranza, e potrà discostarsi da esso per una ragione da lui ritenuta prevalente.
Il diritto universale non prevede alcun caso, al momento, nel quale il vescovo diocesano necessiti del consenso del CPr. Nulla vieta che il vescovo, in casi determinati, si vincoli al consenso del consiglio, valutando con molta attenzione se si tratti di una decisione prudente e opportuna.
Il Codice prevede ancora casi in cui i membri di altri organismi ecclesiali debbono essere eletti dal CPr o scelti al suo interno:
– il CPr deve inviare due suoi membri, designati collegialmente, al concilio provinciale, con voto consultivo (cf can. 443 § 5);
– tutti i suoi membri devono essere chiamati e hanno il dovere di partecipare con voto consultivo al sinodo diocesano (cf can. 463 § 1, 4°);
– al suo interno, il vescovo diocesano sceglie liberamente da sei a dodici sacerdoti che costituiranno il CoCo (cf can. 502 § 1);
– deve costituire su proposta del vescovo diocesano un gruppo di parroci, tra i quali questi sceglierà i due con i quali discutere la rimozione o il trasferimento di un parroco (cf cann. 1742 § l; 1750).
In Italia compete al CPr anche la designazione di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione e di uno dei revisori dei conti dell’istituto diocesano per il sostentamento del clero (art. 7 dello Schema tipo per gli statuti degli IDSC, in NCEI 12 [1985] 423-472).
M. Rivella, Le funzioni del Consiglio presbiterale, in M. Rivella (ed.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, pp. 81-94.
Communicationes 24 (1992) 56-176; 25 (1993) 122-132.