§ 1. Membra consilii presbyteralis designentur ad tempus, in statutis determinatum, ita tamen ut integrum consilium vel aliqua eius pars intra quinquennium renovetur.
§ 2. Vacante sede, consilium presbyterale cessat eiusque munera implentur a collegio consultorum; intra annum a capta possessione Episcopus debet consilium presbyterale noviter constituere.
§ 3. Si consilium presbyterale munus sibi in bonum dioecesis commissum non adimpleat aut eodem graviter abutatur, Episcopus dioecesanus facta consultatione cum Metropolita, aut si de ipsa sede metropolitana agatur cum Episcopo suffraganeo promotione antiquiore, illud dissolvere potest, sed intra annum debet noviter constituere.
§ 1. I membri del consiglio presbiterale siano designati per il tempo determinato dagli statuti, però in modo tale che entro un quinquennio si rinnovi tutto il consiglio o una parte di esso.
§ 2. Quando la sede diventa vacante, il consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal collegio dei consultori; entro un anno dalla presa di possesso, il Vescovo deve costituire nuovamente il consiglio presbiterale.
§ 3. Se il consiglio presbiterale non adempie il compito affidatogli per il bene della diocesi oppure ne abusa gravemente, il Vescovo diocesano, consultato il Metropolita, o, se si tratta della stessa sede metropolitana, il Vescovo suffraganeo più anziano per promozione, può scioglierlo, ma entro un anno deve costituirlo nuovamente.
§ 1. Members of the presbyteral council are to be designated for a time determined in the statutes, in such a way, however, that the entire council or some part of it is renewed within five years.
§ 2. When a see is vacant, the presbyteral council ceases and the college of consultors fulfills its functions. Within a year of taking possession, a bishop must establish the presbyteral council anew.
§ 3. If the presbyteral council does not fulfill the function entrusted to it for the good of the diocese or gravely abuses it, the diocesan bishop, after having consulted with the metropolitan, or, if it concerns the metropolitan see itself, with the suffragan bishop senior in promotion, can dissolve it but must establish it anew within a year.
§ 1. Los miembros del consejo presbiteral se deben nombrar para el tiempo determinado en los estatutos, de manera, sin embargo, que todo el consejo o parte de él se renueve cada cinco años.
§ 2. Al quedar vacante la sede, cesa el consejo presbiteral, y cumple sus funciones el colegio de consultores; el Obispo debe constituir de nuevo el consejo presbiteral en el plazo de un año a partir del momento en el que haya tomado posesión.
§ 3. Si el consejo presbiteral dejase de cumplir su función encomendada en bien de la diócesis o abusase gravemente de ella, el Obispo, después de consultar al Metropolitano, o, si se trata de la misma sede metropolitana, al Obispo sufragáneo más antiguo por razón de la promoción, puede disolverlo, pero ha de constituirlo nuevamente en el plazo de un año.
§ 2: ES I, 15 § 4; PS 10.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 182.
Scopo della norma è quello di garantire la necessaria stabilità del CPr per un’efficace collaborazione nel governo pastorale; d’altra parte un periodico rinnovo dei suoi membri favorisce una reale rappresentatività del presbiterio diocesano. Da qui la disposizione per cui i membri del consiglio vanno nominati per un tempo determinato dagli statuti in modo tale però che, entro un quinquennio, si rinnovi tutto o parte del consiglio. Evidentemente il rinnovo del consiglio non comporta di per sé che chi ne ha fatto parte in un precedente mandato non possa di nuovo farne parte limitando in tal modo il diritto di voce attiva e passiva sancito dal can. 498. Si può cessare dall’essere membri del consiglio, oltre che per morte, per i modi indicati dal can. 184. La scadenza del mandato è il modo di cessazione per i sacerdoti che sono membri del consiglio in forza dell’ufficio, qualora questo sia stato affidato per un tempo determinato per cui la perdita dell’ufficio, qualsiasi ne sia la causa, determina la decadenza da membro del consiglio. Il Codice non prevede che i membri del consiglio cessino per aver raggiunto un certo limite di età: gli statuti diocesani possono precisare la questione. Così come gli statuti potranno prevedere che cosa fare nei casi di rinunzia, privazione e rimozione e soprattutto altre cause specifiche di cessazione come l’assenza ingiustificata e continua ad un numero di riunioni che dovrà essere precisato. Sempre gli statuti sarebbe opportuno che fornissero delle precisazioni per la surroga di membri del CPr appartenenti a Istituti di vita consacrata che, per esempio, potrebbero essere destinati ad altro incarico, fuori diocesi, dal loro superiore.
Dato il legame particolare con il vescovo, il CPr cessa con la vacanza della sede (cf can. 416) e le sue funzioni passano, interinalmente, al collegio dei consultori. Il nuovo vescovo dovrà costituire il nuovo CPr entro un anno dalla presa di possesso. Qualora il consiglio non svolgesse il compito che gli è stato affidato per il bene della diocesi (per esempio i membri o buona parte di essi non si presentassero alle riunioni in opposizione al vescovo) o abusasse delle sue funzioni (per esempio contrapponendosi al vescovo in modo sistematico) allora il vescovo potrà scioglierlo, non prima però di aver sentito (ad valididatem) il metropolita, dunque un’istanza superiore ed “esterna” che possa dare un consiglio libero, indipendente e prudente. Se si tratta del CPr della sede metropolitana, allora il metropolita, prima di scioglierlo, dovrà riferirsi al vescovo suffraganeo più anziano per promozione. In ogni caso il CPr dovrà essere ricostituito nuovamente entro l’anno.
G. Incitti, Il consiglio presbiterale. Alle origini di una crisi, Bologna 1997.
Communicationes 24 (1992) 56-176; 25 (1993) 122-132.