§ 1. Inter membra consilii presbyteralis ab Episcopo dioecesano libere nominantur aliqui sacerdotes, numero non minore quam sex nec maiore quam duodecim, qui collegium consultorum ad quinquennium constituant, cui competunt munera iure determinata; expleto tamen quinquennio munera sua propria exercere pergit usquedum novum collegium constituatur.
§ 2. Collegio consultorum praeest Episcopus dioecesanus; sede autem impedita aut vacante, is qui ad interim Episcopi locum tenet aut, si constitutus nondum fuerit, sacerdos ordinatione antiquior in collegio consultorum.
§ 3. Episcoporum conferentia statuere potest ut munera collegii consultorum capitulo cathedrali committantur.
§ 4. In vicariatu et praefectura apostolica munera collegii consultorum competunt consilio missionis, de quo in can. 495, § 2, nisi aliud iure statuatur.
§ 1. Fra i membri del consiglio presbiterale il Vescovo diocesano nomina liberamente alcuni sacerdoti, in numero non minore di sei e non maggiore di dodici, i quali costituiscono per un quinquennio il collegio dei consultori, con i compiti determinati dal diritto; tuttavia al termine del quinquennio esso continua ad esercitare le sue funzioni finché non viene costituito il nuovo collegio.
§ 2. Il collegio dei consultori è presieduto dal Vescovo diocesano; mentre poi la sede è impedita o vacante, è presieduto da colui che sostituisce interinalmente il Vescovo oppure, se costui non è ancora stato costituito, dal sacerdote più anziano di ordinazione nel collegio dei consultori.
§ 3. La Conferenza Episcopale può stabilire che i compiti del collegio dei consultori siano affidati al capitolo cattedrale.
§ 4. Nel vicariato e nella prefettura apostolica i compiti del collegio dei consultori spettano al consiglio della missione di cui al can. 495, § 2, a meno che il diritto non stabilisca diversamente.
§ 1. From among the members of the presbyteral council and in a number not less than six nor more than twelve, the diocesan bishop freely appoints some priests who are to constitute for five years a college of consultors, to which belongs the functions determined by law. When the five years elapse, however, it continues to exercise its proper functions until a new college is established.
§ 2. The diocesan bishop presides over the college of consultors. When a see is impeded or vacant, however, the one who temporarily takes the place of the bishop or, if he has not yet been appointed, the priest who is senior in ordination in the college of consultors presides.
§ 3. The conference of bishops can establish that the functions of the college of consultors are to be entrusted to the cathedral chapter.
§ 4. In an apostolic vicariate and prefecture, the council of the mission mentioned in can. 495, §2 has the functions of the college of consultors unless the law establishes otherwise.
§ 1. Entre los miembros del consejo presbiteral, el Obispo nombra libremente algunos sacerdotes, en número no inferior a seis ni superior a doce, que constituyan durante cinco años el colegio de consultores, al que competen las funciones determinadas por el derecho; sin embargo, al cumplirse el quinquenio sigue ejerciendo sus funciones propias en tanto no se constituye un nuevo consejo.
§ 2. Preside el colegio de consultores el Obispo diocesano; cuando la sede esté impedida o vacante, aquél que provisionalmente hace las veces del Obispo o, si éste aún no hubiera sido constituido, el sacerdote del colegio de consultores más antiguo por su ordenación.
§ 3. La Conferencia Episcopal puede establecer que las funciones del colegio de consultores se encomienden al cabildo catedralicio.
§ 4. En un vicariato apostólico o prefectura apostólica, competen al consejo de la misión, del que se trata en el can. 495 § 2, las funciones del colegio de consultores, a no ser que el derecho disponga otra cosa.
§ 1: cc. 385 § 2, 424, 425 § 1, 426 § 1; CD 27.
§ 2: DPME 205.
§ 3: cc. 423, 427.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 183.
Interpretazione autentica: can. 502 § 1
D. a) Utrum, ad normam Can. 502, § 1, membrum Collegii Consultorum quod desinit esse membrum Consilii Presbyteralis remaneat in suo munere consultoris.
R. Affirmative.
D. b) Utrum perdurante quinquennio, si quis consultor a munere cesset, Episcopus dioecesanus alium in eius loco nominare debeat.
R. Negative et ad mentem.
Mens autem est ut obligatio alium consultorem nominandi adest tantummodo si deficiat numerus minimus in Can. 502, § 1 requisitus.
D. a) Se, a norma del can. 502, § 1, il membro del Collegio dei Consultori, che cessa di essere membro del Consiglio Presbiterale, rimanga nel suo incarico di consultore.
R. Affermativamente.
D. b) Se durante il quinquennio, cessando un consultore dal suo incarico, il Vescovo diocesano debba nominare un altro al suo posto.
R. Negativamente e secondo l’intendimento.
L’intendimento poi è che l’obbligo di nominare un altro consultore sussiste soltanto se venga a mancare il numero minimo richiesto nel can. 502, §1.
PCCICAI, Resp. III, 26 iunii 1984, in AAS 76 (1984) 747: 7 augusti 1984.
CEI, Delibera n. 4, 23 dicembre 1983: can. 502 § 3
I «munera» attribuiti dal Codice di Diritto Canonico al Collegio dei consultori non sono demandati al Capitolo della Cattedrale e restano pertanto assegnati allo stesso Collegio dei Consultori (NCEI 17 [1983] 209)
Il collegio dei consultori è un organismo nuovo che tuttavia ha assunto diverse funzioni che, nella legislazione precedente, erano affidate al capitolo della cattedrale o, per le diocesi dove non c’era un capitolo, ai consultori diocesani (cf cann. 423-428). L’identità del collegio è intimamente legata, per natura e composizione, al CPr del quale può essere considerato quasi un’emanazione. I suoi membri vengono scelti liberamente dal vescovo tra quelli del CPr in numero non minore di sei e non maggiore di dodici. Il numero relativamente ristretto dei membri ne favorisce l’operatività senza impedire al suo interno un serio e reale confronto. La durata del mandato dei consultori è fissata in modo preciso ma non tassativo in un quinquennio; tuttavia, per garantire la continuità istituzionale, i membri rimangono in carica fino alla costituzione del nuovo collegio. Al termine del mandato, tutti i membri possono essere riconfermati nell’incarico, purché al momento della riconferma facciano parte del CPr e abbiano i requisiti richiesti. Il singolo consultore rimane in carica anche nel caso non faccia più parte del CPr. Qualora cessi dall’incarico per una qualsiasi causa (morte, rinuncia …) il vescovo è tenuto a sostituirlo solo nel caso in cui sia venuto meno il numero minimo di sei membri.
Nel caso che qualcuno dei membri del CoCo, durante il mandato, per qualsiasi motivo cessasse di far parte del CPr, non perderebbe il titolo per permanere tra i consultori, considerato che il diritto esige espressamente solo che faccia parte del CPr nel momento in cui viene nominato dal vescovo consultore.
Nel vicariato e nella prefettura apostolica (cf can. 371) i compiti del CoCo spettano al consiglio composto da almeno tre presbiteri missionari di cui al can. 492 § 2, salvo che il diritto stabilisca diversamente.
La presidenza del collegio spetta al vescovo diocesano che può esercitare tale funzione personalmente oppure attraverso un suo delegato con mandato speciale. Nel caso in cui il vescovo fosse impedito, cioè non potesse comunicare con i propri diocesani neppure tramite lettera a causa di inabilità, esilio, prigionia o confino (cf can. 412), la presidenza spetta a chi lo sostituisce a norma della legge canonica (cf can. 413 §§ 1-2) oppure, se costui non è ancora stato costituito, al sacerdote consultore più anziano di ordinazione (cf can. 502 § 2).
Quando è previsto il parere o il consenso dei consultori, questo non può essere ottenuto dal superiore attraverso la consultazione dei singoli, ma deve essere effettuata la convocazione formale del collegio, il quale è tenuto a esprimersi come tale.
È dovere del presidente convocare in modo formale tutti i membri del collegio. Nel caso fosse stato trascurato dalla convocazione qualcuno degli aventi diritto, il parere espresso dal collegio rimane valido, ma su istanza dell’interessato, il superiore, una volta accertata la mancata convocazione e l’assenza, deve dichiarare nulla la seduta e riconvocarla. Nel caso la mancata convocazione riguardasse più di un terzo dei membri, la seduta è nulla per il diritto stesso, a meno che tutti i non convocati siano ugualmente intervenuti. Non vi è consenso se non vi è il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il superiore non può votare poiché, per sua stessa natura, questo atto giuridico si qualifica come richiesta del consenso di altre persone.
Il compito principale del collegio dei consultori è quello di offrire al vescovo uno strumento di verifica e di confronto in occasioni di importanti scelte nell’ambito della amministrazione dei beni temporali della diocesi esprimendo il proprio consenso nei casi in cui è richiesto anche quello del CDAE (cf can. 493):
- nei casi indicati espressamente dal diritto universale e dalle tavole di fondazione per poter porre atti di straordinaria amministrazione (1277). Con la delibera n. 37, in vigore dal 1° ottobre 1990, e il n. 58 IMA, la CEI ha stabilito che gli atti di straordinaria amministrazione diversi dalle alienazioni del patrimonio stabile e dai negozi peggiorativi dello stato patrimoniale per la diocesi e le altre persone giuridiche eventualmente amministrate dal vescovo diocesano sono:
- L’alienazione dei beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera n. 20.
- La decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20.
- L’inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali.
- La mutazione di destinazione d’uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, determinando il valore dell’immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia.
- L’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20.
- Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera n. 20, eccetto il caso in cui il locatario sia un ente ecclesiastico (can. 1297; CEI, Delibera n. 38, in vigore dal 1° ottobre 1990).
- Per poter autorizzare sia l’alienazione dei beni della diocesi (can. 1292 § 1) sia l’alienazione dei beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica soggetta all’autorità del vescovo diocesano, il cui valore ecceda la somma minima fissata dalla conferenza episcopale (cann. 1291, 1292 § 2). Se si tratta di beni il cui valore eccede la somma massima, oppure di ex voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi per arte o per storia, per la validità dell’alienazione si richiede inoltre l’autorizzazione della S. Sede (can. 1292 § 2). Nel caso di ex voto o di oggetti di valore artistico e storico, per procedere all’alienazione, il consenso del CDAE e del collegio dei consultori è necessario a prescindere dal valore pecuniario degli oggetti stessi, poiché ciò che conta è la natura dei beni.
- Per compiere o autorizzare qualunque affare nel quale la condizione patrimoniale della persona giuridica possa peggiorare (can. 1295).
CDAE e collegio dei consultori, pur essendo spesso chiamati a esprimersi sulle medesime questioni, hanno prospettive diverse l’uno ha competenze più amministrative-economiche, l’altro anche di carattere pastorale ed ecclesiale.
Anche le funzioni consultive del collegio hanno una grande importanza perché, entrando nel dinamismo decisionale, permettono al vescovo scelte ponderate e condivise. Anche la normativa canonica sottolinea l’importanza di questi compiti consultivi, imponendo al superiore, nel caso di scelte ritenute rilevanti, di udire il parere dei consultori. Il superiore rimane libero nella sua decisione, ma se procede senza aver previamente consultato il collegio, l’atto posto è invalido. È da notare che anche in questi casi il parere dei consultori deve essere chiesto e ottenuto in forma collegiale e non dai membri singolarmente presi. Da ricordare comunque il disposto del can. 127 § 2, 2°: «Al Superiore, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal loro voto, specialmente se concorde».
Il Codice impone al vescovo l’obbligo di udire il collegio:
- prima di nominare l’economo diocesano o di rimuoverlo mentre è in carica (cf can. 494 §§ 1-2).
- prima di porre atti di amministrazione che, attesa la situazione economica della diocesi concretamente considerata, sono di maggior rilievo (cf can. 1277).
Si tratta di due decisioni importanti: la prima perché riguarda una figura centrale nell’amministrazione dei beni della diocesi; la seconda, più difficile da applicare concretamente visto che sicuramente non si riferisce agli atti di straordinaria amministrazione che richiedono il consenso anche del CDAE e che d’altra parte non può che variare a seconda delle dimensioni della.
Il CoCo ha anche compiti di grande importanza in caso di sede vacante e impedita (cf cann. 419, 421 § 1, 422).
Per maggiore chiarezza è opportuno distinguere tra il ruolo che il collegio assume nel caso di sede impedita (la diocesi possiede un proprio Pastore che, pur essendo costituito nelle proprie funzioni, è impossibilitato a esercitarle per cause esterne quali la prigionia, l’esilio e il confino oppure per inabilità) e in quello di sede vacante la diocesi ha perduto il Pastore proprio a causa della sua morte, del trasferimento, della rinuncia effettiva oppure perché privato dell’ufficio.
Quando la sede episcopale è impedita, spetta al collegio nominare il sacerdote chiamato a reggere temporaneamente la diocesi solo nel caso in cui non siano attuabili le ipotesi previste dal can. 413 §§ 1-2.
Nel caso di sede vacante, invece, il collegio assume diverse funzioni, tutte di notevole rilievo: deve immediatamente informare la Santa Sede della morte del vescovo (cf can. 422); nel caso questa non abbia provveduto diversamente, deve entro otto giorni dal momento della notizia della sede vacante, eleggere l’amministratore diocesano, il quale ha la funzione di governare la diocesi per tutto il tempo della vacanza (cf can. 421); inoltre svolge i compiti che sono propri del CPr perché questo, con la vacanza della sede, decade (cf cari. 501 § 2).
Una volta eletto l’amministratore, il CoCo deve offrirgli la propria assistenza ricevendone innanzitutto la professione di fede secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica (cf cann. 427 § 2 e 833, 4°) e poi con il proprio consiglio o consenso, in ragione dell’importanza degli atti che questo intende compiere. In particolare, l’amministratore diocesano necessita del consenso dei consultori per concedere a un chierico l’escardinazione, l’incardinazione o il trasferimento in un’altra Chiesa particolare (cf can. 272); per rimuovere durante munere il cancelliere o altri notai (cf can. 485); per concedere le lettere dimissorie, ossia il documento con il quale si chiede o si concede a un vescovo di ordinare diacono o presbitero un proprio diocesano (cf can. 1018 § 1, 2°). Alcuni membri del collegio dovrebbero poi essere interpellati, con il massimo riserbo, dal legato pontificio in vista della nomina del vescovo (cf can. 377 § 3).
Infine, il possesso canonico della diocesi da parte del vescovo avviene attraverso l’esibizione della lettera apostolica di nomina al collegio dei consultori (cf can. 382 § 3).
La CEI ha ritenuto di non usufruire della possibilità data dal § 3 di attribuire i compiti del collegio dei consultori al capitolo della cattedrale come avviene, per antica tradizione, in alcuni Paesi.
M. Calvi, Il collegio dei consultori, in M. Rivella (ed.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, pp. 149-162.
Communicationes 24 (1992) 56-176; 25 (1993) 122-132.