Synodus dioecesana est coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis, qui in bonum totius communitatis dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant, ad normam canonum qui sequuntur.
Il sinodo diocesano è l’assemblea di sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana, a norma dei canoni seguenti.
A diocesan synod is a group of selected priests and other members of the Christian faithful of a particular church who offer assistance to the diocesan bishop for the good of the whole diocesan community according to the norm of the following canons.
El sínodo diocesano es una asamblea de sacerdotes y de otros fieles escogidos de una Iglesia particular, que prestan su ayuda al Obispo de la diócesis para bien de toda la comunidad diocesana, a tenor de los cánones que siguen.
c. 356 § 1; CD 28, 36; ES III, 20; DPME 163, 165.
Congregatio pro episcopis et congregatio pro gentium evangelizatione, Instructio In Constitutione Apostolica de Synodis dioecesanis agendis, 19 martii 1997, in AAS 89 (1997) 706-727; Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 166-174.
Tra le strutture interne della Chiesa particolare, prima della curia diocesana, il Codice mette al primo posto il sinodo diocesano. Si tratta di una svolta importante rispetto al CIC 1917 dove il sinodo diocesano era trattato sì prima della curia diocesana, ma all’interno del capitolo dedicato alla potestà episcopale e a coloro che vi partecipano. Il Codice vigente, alla luce dell’ecclesiologia conciliare, presenta dunque il sinodo come l’evento ecclesiale più significativo per l’esercizio della corresponsabilità di tutti i fedeli nella Chiesa particolare.
Il sinodo diocesano viene definito come l’assemblea dei sacerdoti e degli altri fedeli di una Chiesa particolare, eletti secondo le indicazioni dettagliate al can. 463 §§ 1-2, per collaborare con il vescovo diocesano per il bene di tutta la comunità diocesana.
L’assemblea sinodale rispecchia nella sua composizione la struttura gerarchica della Chiesa particolare per cui, oltre alla posizione preminente del vescovo (cf can. 466), viene sottolineato il diverso grado di corresponsabilità dei sacerdoti e degli altri fedeli, fondato rispettivamente sul sacramento dell’ordine e su quello del battesimo: non è certo un caso che una grande novità rispetto alla legislazione del CIC 1917 sia costituita proprio dalla partecipazione dei laici al sinodo.
Nel suo riprodurre in modo simbolico e rappresentativo la Chiesa particolare, «porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo» (cf cann. 368-369), nel realizzare la comunione di carismi e ministeri e la convergenza unitaria degli organismi di partecipazione e corresponsabilità diocesani, il sinodo diocesano è dunque espressione evidente e solenne della realtà comunionale della Chiesa particolare e l’organismo che, a livello di Chiesa particolare, attua in modo eminente la natura sinodale della Chiesa.
La natura ecclesiale dell’assemblea sinodale rende ragione del fatto che questa goda solo di voto consultivo in quanto l’autorità di governo nella Chiesa pertiene in modo personale al vescovo in forza dell’ordinazione episcopale e della missio canonica (cf LG 27).
Così riassume ApS: «[…] al vertice delle strutture di partecipazione della diocesi, nel governo pastorale del Vescovo il Sinodo diocesano occupa un posto di primario rilievo. Esso si configura come un atto del governo episcopale e come evento di comunione che esprime l’indole della comunione gerarchica che appartiene alla natura della Chiesa. […] Il Sinodo diocesano è una riunione o assemblea consultiva, convocata e diretta dal Vescovo, alla quale sono chiamati, secondo le prescrizioni canoniche, sacerdoti e altri fedeli della Chiesa particolare, per aiutarlo nella sua funzione di guida della comunità diocesana. Nel Sinodo e attraverso di esso, il Vescovo esercita in forma solenne l’ufficio e il ministero di pascere il suo gregge» (ApS 166-167).
La finalità principale del sinodo è il bene di tutta la comunità diocesana. Si tratta di un’indicazione molto generale che tuttavia segnala come l’apporto del sinodo diocesano si estenda a tutti gli aspetti della vita pastorale della diocesi di competenza del vescovo diocesano, ma non oltre, per esempio ad altre Chiese particolari. «Nella sua duplice dimensione di “atto di governo episcopale ed evento di comunione”, il Sinodo è mezzo idoneo per applicare e adattare le leggi e le norme della Chiesa universale alla situazione particolare della diocesi, indicando i metodi che occorra adottare nel lavoro apostolico diocesano, superando le difficoltà inerenti all’apostolato e al governo, animando opere e iniziative di carattere generale, proponendo la retta dottrina e correggendo, se esistessero, gli errori sulla fede e la morale» (ApS 168).
Per quanto l’esperienza successiva al Vaticano II abbia sottolineato la dimensione pastorale del sinodo diocesano, a volte in contrapposizione a quella giuridica dei sinodi preconciliari, è tuttavia importante ribadire come gli orientamenti pastorali elaborati dal sinodo esigono di tradursi in norme obbligatorie per tutti, aventi quindi valore giuridico.
L’assemblea sinodale costituisce certamente il momento culminante della celebrazione del sinodo e tuttavia non può prescindere da un’accurata fase preparatoria (cf InC III): «Affinché si svolga bene e risulti veramente fecondo per la crescita della comunità diocesana, il Sinodo deve essere adeguatamente preparato. Per tale finalità, il Vescovo costituisce una commissione preparatoria come organismo che, durante la fase di preparazione lo assista ed esegua quanto viene disposto. In questo modo si proceda all’elaborazione del regolamento del Sinodo» (Aps 172) e all’individuazione, attraverso un’adeguata consultazione, delle questioni da porre all’ordine del giorno.
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