§ 1. Synodus dioecesana in singulis Ecclesiis particularibus celebretur cum, iudicio Episcopi dioecesani et audito consilio presbyterali, adiuncta id suadeant.
§ 2. Si Episcopus plurium dioecesium curam habet, aut unius curam habet uti Episcopus proprius, alterius vero uti Administrator, unam synodum dioecesanam ex omnibus dioecesibus sibi commissis convocare potest.
§ 1. Il sinodo diocesano si celebri nelle singole Chiese particolari quando, a giudizio del Vescovo diocesano e sentito il consiglio presbiterale, le circostanze lo suggeriscano.
§ 2. Se il Vescovo ha la cura di più diocesi oppure ha la cura di una come Vescovo proprio e di un’altra come Amministratore, può convocare un solo sinodo diocesano da tutte le diocesi affidategli.
§ 1. A diocesan synod is to be celebrated in individual particular churches when circumstances suggest it in the judgment of the diocesan bishop after he has heard the presbyteral council.
§ 2. If a bishop has the care of several dioceses or has the care of one as the proper bishop but of another as administrator, he can convoke one diocesan synod for all the dioceses entrusted to him.
§ 1. En cada Iglesia particular debe celebrarse el sínodo diocesano cuando lo aconsejen las circunstancias a juicio del Obispo de la diócesis, después de oír al consejo presbiteral.
§ 2. Si un Obispo tiene encomendado el cuidado de varias diócesis, o es Obispo diocesano de una y Administrador de otra, puede celebrar un sínodo para todas las diócesis que le han sido confiadas.
§ 1: c. 356 § 1; SCPF, Direttive per Sinodi interdiocesani, 27 ian. 1979 [in X. Ochoa, Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae, VI, Roma 1987, n. 4685, coll. 7671-7672].
§ 2: c. 356 § 2.
Congregatio pro episcopis et congregatio pro gentium evangelizatione, Instructio In Constitutione Apostolica de Synodis dioecesanis agendis, 19 martii 1997, in AAS 89 (1997) 706-727; Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 166-174.
Il can. 356 del CIC 1917 stabiliva che il sinodo diocesano dovesse aver luogo almeno ogni dieci anni, mentre il Codice vigente, non determinandone la frequenza, lascia al vescovo ampia discrezionalità in base alle esigenze della Chiesa particolare.
I criteri che devono guidare il vescovo nella decisione di convocare il sinodo sono «[…] le necessità della diocesi e del governo diocesano. Il Vescovo, tra i motivi, terrà conto anche della necessità di promuovere una pastorale d’insieme, la necessità di applicare norme e orientamenti superiori in ambito diocesano, particolari problemi della diocesi che necessitano di una soluzione condivisa, la necessità di una maggiore comunione ecclesiale» (ApS 171, cf anche InC III).
Prima di indire il sinodo il vescovo, a norma del can. 500 § 2, è tenuto a sentire il parere del consiglio presbiterale, senza però essere obbligato ad attenervisi (cf can. 127 § 2, 2°). Non è evidentemente esclusa una consultazione più ampia che coinvolga anche, per esempio, il consiglio pastorale diocesano.
Il Codice non stabilisce dove debba aver luogo il sinodo, mentre il can. 357 § 2 del CIC 1917 disponeva che, salvo ragionevole causa contraria, si svolgesse nella chiesa cattedrale. Considerato il significato simbolico della chiesa cattedrale potrebbe essere opportuno che vi si svolgano almeno gli atti liturgici più solenni del sinodo come le celebrazioni eucaristiche di apertura e conclusione (cf ApS 174).
Il § 2 richiama sostanzialmente quanto già disposto dal § 2 del can. 356 ovvero la possibilità, non l’obbligo, che qualora un vescovo abbia la cura di più diocesi oppure la cura di una come vescovo proprio e di un’altra come amministratore, possa convocare un solo sinodo diocesano per tutte le diocesi affidategli.
È contro il diritto la celebrazione di un unico sinodo diocesano per più diocesi vicine la cui cura pastorale sia affidata a vescovi diversi (cf Comm. 24 [1992] 224; SCPF, Direttive per Sinodi interdiocesani).
P. Amenta, Partecipazione alla potestà legislativa del Vescovo. Indagine teologica-giuridica su Chiesa particolare e Sinodo diocesano, Roma 1996; J. B. Beyer, De synodo dioecesana, in Periodica 81 (1992) 381-423; J.J.C. Orsi, O Sinodo Diocesano in Apollinaris 76 (2003) 805-826; G. Corbellini, Il Sinodo e la comunità diocesana, in Monitor ecclesiasticus 116 (1991) 456-461; P. Jounel, La célébration du synode diocésain, in L’année canonique 31 (1988) 291-310; A. Longhitano, La normativa sul Sinodo diocesano. Dal Concilio di Trento al Codice di Diritto Canonico, in La scuola cattolica 115 (1987) 3-31; Id., I sinodi diocesani italiani: esperienze e prospettive, ibid. 119 (1991) 386-405; E. Miragoli, La legislazione sul sinodo diocesano: il Vaticano II nella Chiesa particolare, in QDE 4 (1991) 12-42; P. Puca, Note sul Sinodo diocesano, in La civiltà cattolica 142 (1991) III, 43-50; P. Valdrini, Le Synode diocésain. Un Conseil synodal de participation des fidèles du Diocèse, in Apollinaris 89 (2016) 225-237; A. Viana, La instrucción de la Curia romana sobre los sínodos diocesanos, in Ius canonicum 38 (1998) 727-748.
Communicationes 12 (1980) 314-319; 24 (1992) 224-226, 251-257, 262-266; 283-286.