§ 1. Synodum dioecesanam convocat solus Episcopus dioecesanus, non autem qui ad interim dioecesi praeest.
§ 2. Synodo dioecesanae praeest Episcopus dioecesanus, qui tamen Vicarium generalem aut Vicarium episcopalem pro singulis sessionibus synodi ad hoc officium implendum delegare potest.
§ 1. Convoca il sinodo diocesano solo il Vescovo diocesano, non chi presiede la diocesi interinalmente.
§ 2. Presiede il sinodo diocesano il Vescovo diocesano, il quale tuttavia può delegare il Vicario generale o il Vicario episcopale, a svolgere tale ufficio per le singole sessioni del sinodo.
§ 1. The diocesan bishop alone convokes a diocesan synod, but not one who temporarily presides over a diocese.
§ 2. The diocesan bishop presides over a diocesan synod. He can, however, delegate a vicar general or episcopal vicar to fulfill this responsibility for individual sessions of the synod.
§ 1. Sólo puede convocar el sínodo el Obispo diocesano, y no el que preside provisionalmente la diócesis.
§ 2. El Obispo diocesano preside el sínodo, aunque puede delegar esta función, para cada una de las sesiones, en el Vicario general o en un Vicario episcopal.
§ 1: c. 357 § 1; DPME 163.
§ 2: c. 357 § 1.
Congregatio pro episcopis et congregatio pro gentium evangelizatione, Instructio In Constitutione Apostolica de Synodis dioecesanis agendis, 19 martii 1997, in AAS 89 (1997) 706-727; Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 166-174.
Il can. 462 tratta due atti distinti tra loro: la convocazione e la presidenza del sinodo. La convocazione del sinodo è di stretta spettanza del vescovo diocesano e questo dipende dalla natura stessa di questo organismo chiamato ad aiutarlo e sostenerlo nel suo ministero pastorale.
È invece tassativamente esclusa la possibilità che un sinodo diocesano possa essere convocato da chi presiede provvisoriamente la diocesi, come l’amministratore diocesano (cf cann. 427-428). Così come è esclusa la possibilità, prevista dal can. 357 § 1 del CIC 1917, che il sinodo diocesano possa essere convocato dal vicario generale su mandato speciale del vescovo. Se solo al vescovo pertiene la convocazione del sinodo e normalmente anche la sua presidenza, questi può però delegare al vicario generale (can. 475) o a un vicario episcopale (can. 476), la presidenza delle singole sessioni. Il dettato del § 2 non prevede però la possibilità di una delega generale, ai vicari generali o episcopali, a presiedere tutte le sessioni sinodali.
P. Amenta, Partecipazione alla potestà legislativa del Vescovo. Indagine teologica-giuridica su Chiesa particolare e Sinodo diocesano, Roma 1996; J. B. Beyer, De synodo dioecesana, in Periodica 81 (1992) 381-423; J.J.C. Orsi, O Sinodo Diocesano in Apollinaris 76 (2003) 805-826; G. Corbellini, Il Sinodo e la comunità diocesana, in Monitor ecclesiasticus 116 (1991) 456-461; P. Jounel, La célébration du synode diocésain, in L’année canonique 31 (1988) 291-310; A. Longhitano, La normativa sul Sinodo diocesano. Dal Concilio di Trento al Codice di Diritto Canonico, in La scuola cattolica 115 (1987) 3-31; Id., I sinodi diocesani italiani: esperienze e prospettive, ibid. 119 (1991) 386-405; E. Miragoli, La legislazione sul sinodo diocesano: il Vaticano II nella Chiesa particolare, in QDE 4 (1991) 12-42; P. Puca, Note sul Sinodo diocesano, in La civiltà cattolica 142 (1991) III, 43-50; P. Valdrini, Le Synode diocésain. Un Conseil synodal de participation des fidèles du Diocèse, in Apollinaris 89 (2016) 225-237; A. Viana, La instrucción de la Curia romana sobre los sínodos diocesanos, in Ius canonicum 38 (1998) 727-748.
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