§ 1. Ad synodum dioecesanam vocandi sunt uti synodi sodales eamque participandi obligatione tenentur:
1° Episcopus coadiutor atque Episcopi auxiliares;
2° Vicarii generales et Vicarii episcopales, necnon Vicarius iudicialis;
3° canonici ecclesiae cathedralis;
4° membra consilii presbyteralis;
5° christifideles laici, etiam sodales institutorum vitae consecratae, a consilio pastorali eligendi, modo et numero ab Episcopo dioecesano determinandis, aut, ubi hoc consilium non exstet, ratione ab Episcopo dioecesano determinata;
6° rector seminarii dioecesani maioris;
7° vicarii foranei;
8° unus saltem presbyter ex unoquoque vicariatu foraneo eligendus ab omnibus qui curam animarum inibi habeant; item eligendus est alius presbyter qui, eodem impedito, in eius locum substituatur;
9° aliqui Superiores institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae, quae in dioecesi domum habent, eligendi numero et modo ab Episcopo dioecesano determinatis.
§ 2. Ad synodum dioecesanam ab Episcopo dioecesano vocari uti synodi sodales possunt alii quoque, sive clerici, sive institutorum vitae consecratae sodales, sive christifideles laici.
§ 3. Ad synodum dioecesanam Episcopus dioecesanus, si id opportunum duxerit, invitare potest uti observatores aliquos ministros aut sodales Ecclesiarum vel communitatum ecclesialium, quae non sunt in plena cum Ecclesia catholica communione.
§ 1. Al sinodo diocesano devono essere chiamati in qualità di membri e sono tenuti all’obbligo di parteciparvi:
1° il Vescovo coadiutore e i Vescovi ausiliari;
2° i Vicari generali e i Vicari episcopali, nonché il Vicario giudiziale;
3° i canonici della chiesa cattedrale;
4° i membri del consiglio presbiterale;
5° i fedeli laici, anche membri di istituti di vita consacrata, eletti dal consiglio pastorale nel modo e nel numero da determinarsi dal Vescovo diocesano, oppure, dove tale consiglio non esiste, secondo i criteri determinati dal Vescovo diocesano;
6° il rettore del seminario maggiore diocesano;
7° i vicari foranei;
8° almeno un presbitero eletto in ciascun vicariato foraneo da tutti coloro che ivi hanno cura d’anime; inoltre deve essere eletto un altro presbitero che lo sostituisca se il primo è impedito;
9° alcuni Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica che hanno la casa nella diocesi, i quali devono essere eletti nel numero e nel modo determinati dal Vescovo diocesano.
§ 2. Al sinodo diocesano possono essere chiamati in qualità di membri anche altri, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia fedeli laici.
§ 3. Il Vescovo diocesano, se lo ritiene opportuno, può invitare come osservatori alcuni ministri o membri di Chiese o comunità ecclesiali che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica.
§ 1. The following must be called to a diocesan synod as members of the synod and are obliged to participate in it:
1° a coadjutor bishop and auxiliary bishops;
2° vicars general, episcopal vicars, and the judicial vicar;
3° canons of the cathedral church;
4° members of the presbyteral council;
5° lay members of the Christian faithful, even members of institutes of consecrated life, chosen by the pastoral council in a manner and number to be determined by the diocesan bishop or, where this council does not exist, in a manner determined by the diocesan bishop;
6° the rector of the diocesan major seminary;
7° vicars forane;
8° at least one presbyter from each vicariate forane, chosen by all those who have the care of souls there; also another presbyter must be chosen who, if the first is impeded, is to take his place;
9° some superiors of religious institutes and of societies of apostolic life which have a house in the diocese, chosen in a number and manner determined by the diocesan bishop.
§ 2. The diocesan bishop can also call others to a diocesan synod as members of the synod; they can be clerics, members of institutes of consecrated life, or lay members of the Christian faithful.
§ 3. If the diocesan bishop has judged it opportune, he can invite as observers to the diocesan synod other ministers or members of Churches or ecclesial communities which are not in full communion with the Catholic Church.
§ 1. Al sínodo diocesano han de ser convocados como miembros sinodales y tienen el deber de participar en él:
1° el Obispo coadjutor y los Obispos auxiliares;
2° los Vicarios generales y los Vicarios episcopales, así como también el Vicario judicial;
3° los canónigos de la iglesia catedral;
4° los miembros del consejo presbiteral;
5° fieles laicos, también los que son miembros de institutos de vida consagrada, a elección del consejo pastoral, en la forma y número que determine el Obispo diocesano o, en defecto de este consejo, del modo que determine el Obispo;
6° el rector del seminario mayor diocesano;
7° los arciprestes;
8° al menos un presbítero de cada arciprestazgo, elegido por todos los que tienen en él cura de almas; asimismo se ha de elegir a otro presbítero que eventualmente sustituya al anterior en caso de impedimento;
9° algunos Superiores de institutos religiosos y de sociedades de vida apostólica que tengan casa en la diócesis, que se elegirán en el número y de la manera que determine el Obispo diocesano.
§ 2. El Obispo diocesano también puede convocar al sínodo como miembros del mismo a otras personas, tanto clérigos, como miembros de institutos de vida consagrada, como fieles laicos.
§ 3. Si lo juzga oportuno, el Obispo diocesano puede invitar al sínodo, como observadores, a algunos ministros o miembros de Iglesias o de comunidades eclesiales que no estén en comunión plena con la Iglesia católica.
§ 1, 2°: c. 358 § 1, 1°.
§ 1, 3°: c. 358 § 1, 2°.
§ 1, 5°: SCE Rescr., 29 maii 1968.
§ 1, 6°: c. 358 § 1, 3°.
§ 1, 7°: c. 358 § 1, 4°.
§ 1, 8°: c. 358 § 1, 7°.
§ 1, 9°: c. 358 § 1, 8°.
§ 2: c. 358 § 2.
§ 3: DO I, 3-6, 25-63.
Congregatio pro episcopis et congregatio pro gentium evangelizatione, Instructio In Constitutione Apostolica de Synodis dioecesanis agendis, 19 martii 1997, in AAS 89 (1997) 706-727; Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 166-174.
La composizione del sinodo segue criteri fortemente innovativi: possono esserne membri non solamente chierici, come stabiliva il can. 358 del CIC 1917, ma anche altri fedeli, uomini e donne. «Sempre nel rispetto delle prescrizioni canoniche, è necessario fare in modo che la composizione dei membri del Sinodo rifletta la diversità di vocazioni, di impegni apostolici, di origine sociale e geografica che caratterizza la diocesi, procurando però di affidare ai chierici un ruolo prevalente, secondo la loro funzione di comunione ecclesiale. Il contributo dei sinodali sarà tanto più valido quanto più emergano per rettitudine di vita, prudenza pastorale, zelo apostolico, competenza e prestigio» (ApS 169). L’assemblea sinodale risulta pertanto composta in modo da rispecchiare la varietà della porzione del popolo di Dio, che costituisce la Chiesa particolare, procurando tuttavia di salvaguardare ai chierici un ruolo prevalente.
Si distinguono tre diverse categorie di membri: di diritto (§ 1, 1°-4°, 6°-7°); elettivi (§ 1, 5°, 8°-9°); di libera scelta episcopale (§ 2).
La presenza al sinodo del vescovo coadiutore e dei vescovi ausiliari (cf cann. 403-411) è una novità rispetto al CIC 1917 che ben si comprende però nel contesto della riflessione conciliare che ne ha sottolineato la piena partecipazione alla successione apostolica e l’appartenenza al collegio apostolico e dunque ad una migliore definizione della loro posizione giuridica all’interno della vita e del governo pastorale della Chiesa particolare (cf CD 25-26).
Quali primi collaboratori del vescovo nella guida pastorale della diocesi esercitando in sua vece compiti amministrativi e giudiziari di sua competenza, i vicari generali, episcopali e il vicario giudiziale (cf cann. 475-481, 1420) sono membri di diritto del sinodo. Diversamente dal CIC 1917 (can. 358 § 1, 1°), il § 1, 1° introduce i vicari episcopali che sono una creazione conciliare (cf CD 27) e il vicario giudiziale che anche il Codice precedente conosceva con la denominazione di “officiale” (cf can. 1573 § 1).
La partecipazione dei canonici della cattedrale, visto che la vigente normativa (cf can. 503) affida a loro di assolvere le funzioni più solenni nella chiesa cattedrale, non può che essere legata alle solenni funzioni che sono parte integrante dei lavori sinodali (cf DPME 165). Certamente più significativa nei casi in cui, su disposizione della conferenza episcopale, sia affidato loro di adempiere i compiti normalmente attribuiti al collegio dei consultori (cf can. 502 § 3).
L’intero consiglio presbiterale (can. 495 § 1), in quanto senato del vescovo e organismo più rappresentativo del presbiterio diocesano, che collabora nell’elaborazione delle decisioni di governo del vescovo attraverso la modalità del consigliare, è comprensibilmente di diritto coinvolto nell’assemblea sinodale. Non si parla del collegio consultori (can. 502) che ha un suo ruolo di grande rilievo nel governo della diocesi; per quanto con una sua specificità e autonomia, tuttavia non si deve dimenticare che i consultori vengono scelti dal vescovo tra i membri del consiglio presbiterale, per cui, per quanto non venga espressamente citata la presenza dei consultori questa è implicita appunto in quanto membri anche del consiglio presbiterale. Dal momento però che un membro del collegio dei consultori può restare tale anche quando cessa di far parte del consiglio presbiterale (cf PCCICAI, Resp. III, 26 iunii 1984, in AAS 76 [1984] 747), in questo caso non sarebbe membro di diritto del sinodo.
La partecipazione dei laici all’assemblea sinodale costituisce certamente la novità più rilevante rispetto alla precedente codificazione. La riflessione conciliare (cf LG cap. IV, AA) ha condotto alla valorizzazione del laicato all’edificazione del Corpo di Cristo, che è la Chiesa, in virtù del sacerdozio battesimale di tutti i christifideles. Tra i diritti e doveri dei fedeli laici, che provengono dall’essere battezzati, vi è anche quello di collaborare con i Pastori nel compito di governo, mediante il loro consiglio (cf cann. 212 § 3 e 228 § 2), nelle sedi più idonee, tra le quali certamente il sinodo ha un particolare rilievo. Il canone stabilisce che i fedeli laici, compresi alcuni membri di istituti di vita consacrata (ragionevole pensare anche ai membri delle società di vita apostolica cf § 1, 9°), possano essere eletti dal consiglio pastorale diocesano (cf cann. 511-514) secondo numero e modalità determinate dal vescovo oppure, se il consiglio pastorale non è stato istituito, siano scelti secondo i criteri indicati dal vescovo stesso. Certamente le funzioni del consiglio pastorale e ancor più la sua rappresentatività di tutta la porzione del popolo di Dio che costituisce la diocesi (can. 512 § 2) ne fanno l’organismo più adeguato per l’elezione di quei laici che, scelti facendo riferimento, per analogia, ai criteri indicati proprio dal can. 512 § 2 (cf InC II, 3), potranno diventare membri del sinodo.
Il n. 6 prevede il rettore del seminario maggiore come membro di diritto dell’assemblea sinodale (il can. 358 § 1, 3° del CIC 1917 suggeriva implicitamente la possibilità che vi potesse essere, oltre il rettore del seminario maggiore, anche quello del minore). Anche in questo caso, considerato il ruolo del seminario nella formazione dei candidati al sacerdozio per il servizio alla diocesi, ben si comprende l’inclusione del rettore del seminario maggiore. Ci si può chiedere se, in presenza di un seminario maggiore interdiocesano con un rettore che non appartenga alla diocesi dove si svolge il sinodo, questi debba essere invitato a parteciparvi: per quanto non vi sia un obbligo giuridico, chiara è comunque l’opportunità della sua convocazione anche solo in forza del can. 463 § 2.
Come già previsto dal can. 356 § 1, 4° tra i membri di diritto al sinodo vengono indicati i vicari foranei (can. 553) che proprio per il loro ruolo di promozione e coordinamento delle attività pastorali del vicariato, le funzioni amministrative e di vigilanza e, non meno importante, la cura dei presbiteri del vicariato (cf can. 555), possono portare al sinodo una conoscenza preziosa delle persone, del territorio e delle comunità.
Al n. 8 si dispone che vi sia tra i sinodali almeno un presbitero proveniente da ogni vicariato foraneo da eleggersi tra coloro che hanno la cura delle anime. Un altro presbitero andrà eletto perché sostituisca il primo in caso di impedimento. Diversamente dal CIC 1917 che parlava esclusivamente di parroci (cf can. 358 § 1, 7°) ora si parla più genericamente di presbiteri in cura d’anime, categoria che comprende dunque anche i vicari parrocchiali (can. 545), i rettori di chiese (can. 556), i cappellani (can. 564), ma anche tutti coloro che sono impegnati nella pastorale attiva che non sempre si identifica necessariamente con la cura parrocchiale.
Da ultimo il n. 9 del § 1 cita, tra coloro che il vescovo deve invitare, anche alcuni dei superiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica che abbiano anche solo una casa nella diocesi, da eleggersi nel numero e nel modo indicato dal vescovo. La presenza degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica è espressione del dono peculiare nella vita della Chiesa in genere e della diocesi in particolare della vita consacrata (cf can. 574 § 2) nella molteplicità e nella ricchezza delle forme nelle quali il carisma proprio di ciascuno trova attuazione. Il canone non specifica se si tratti di superiori maggiori o locali, ma è logico che abbiano a partecipare al sinodo coloro che vivono e operano in diocesi.
Il vescovo, nominando liberamente alcuni membri del sinodo, può integrare, secondo il duplice criterio della rappresentatività e della competenza, la composizione dell’assemblea sinodale, in modo che rifletta adeguatamente la fisionomia della Chiesa particolare (cf InC II, 4), tenendo conto della varietà delle vocazioni ecclesiali e degli impegni apostolici. È opportuno che tra i membri di libera nomina episcopali sia prevista una congrua rappresentanza dei diaconi permanenti (cf InC II, 4).
La possibilità di invitare come osservatori alcuni ministri e fedeli appartenenti a comunità ecclesiali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica (§ 3), «contribuirà a far crescere la reciproca conoscenza, la carità vicendevole e, possibilmente, la fraterna collaborazione» (ApS 170) promuovendo il dialogo ecumenico a livello delle singole Chiese particolari.
La partecipazione dei membri del sinodo (non evidentemente degli invitati) è obbligatoria, in quanto strettamente legata al compito che questi svolgono nella Chiesa particolare o alla designazione da parte di altri fedeli.
P. Amenta, Partecipazione alla potestà legislativa del Vescovo. Indagine teologica-giuridica su Chiesa particolare e Sinodo diocesano, Roma 1996; J. B. Beyer, De synodo dioecesana, in Periodica 81 (1992) 381-423; J.J.C. Orsi, O Sinodo Diocesano in Apollinaris 76 (2003) 805-826; G. Corbellini, Il Sinodo e la comunità diocesana, in Monitor ecclesiasticus 116 (1991) 456-461; P. Jounel, La célébration du synode diocésain, in L’année canonique 31 (1988) 291-310; A. Longhitano, La normativa sul Sinodo diocesano. Dal Concilio di Trento al Codice di Diritto Canonico, in La scuola cattolica 115 (1987) 3-31; Id., I sinodi diocesani italiani: esperienze e prospettive, ibid. 119 (1991) 386-405; E. Miragoli, La legislazione sul sinodo diocesano: il Vaticano II nella Chiesa particolare, in QDE 4 (1991) 12-42; P. Puca, Note sul Sinodo diocesano, in La civiltà cattolica 142 (1991) III, 43-50; P. Valdrini, Le Synode diocésain. Un Conseil synodal de participation des fidèles du Diocèse, in Apollinaris 89 (2016) 225-237; A. Viana, La instrucción de la Curia romana sobre los sínodos diocesanos, in Ius canonicum 38 (1998) 727-748.
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