Synodi sodalis, si legitimo detineatur impedimento, non potest mittere procuratorem qui ipsius nomine eidem intersit; Episcopum vero dioecesanum de hoc impedimento certiorem faciat.
Un membro del sinodo, se è trattenuto da legittimo impedimento, non può inviare un procuratore che vi partecipi in suo nome; avverta però il Vescovo diocesano di tale impedimento.
If a member of the synod is prevented by a legitimate impediment, the member cannot send a proxy to attend it in his or her name. The member, however, is to inform the diocesan bishop of this impediment.
Si un miembro del sínodo se encuentra legítimamente impedido, no puede enviar un procurador que asista en su nombre; pero debe informar al Obispo diocesano acerca de ese impedimento.
c. 359 § 1.
Congregatio pro episcopis et congregatio pro gentium evangelizatione, Instructio In Constitutione Apostolica de Synodis dioecesanis agendis, 19 martii 1997, in AAS 89 (1997) 706-727; Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 166-174.
L’obbligo di partecipare al sinodo per i membri è giuridicamente vincolante (il § 2 del can. 359 del CIC 1917 prescriveva che il vescovo potesse punire i negligenti) e ha carattere strettamente personale pertanto non è ammessa delega. Nel sinodo diocesano non si esercita un potere, che in quanto tale potrebbe venire delegato, ma si opera un discernimento comunitario nel quale ogni membro porta e condivide la sua esperienza di fede e la sua competenza personale affinché, attraverso il dialogo e il confronto, si giunga a delle conclusioni di carattere consultivo. Un’eccezione è data per i presbiteri eletti nei vicariati foranei dove, fin dall’inizio è prevista l’elezione di un secondo presbitero in ciascun vicariato foraneo per poter sostituire il primo eletto in caso di impedimento (cf can. 463 § 1, 8°). Dell’impossibilità legittima di essere presente deve essere informato il vescovo diocesano: non si tratta di un gesto di cortesia, ma la logica conseguenza di un obbligo personale di partecipazione che richiede legittimi motivi per essere disatteso. D’altra parte, se l’impedimento non ha un carattere meramente occasionale, il vescovo potrà valutare come meglio supplire il venir meno dell’apporto personale del membro impedito. Evidentemente questa norma non si applica a coloro che partecipano al sinodo in qualità di osservatori.
P. Amenta, Partecipazione alla potestà legislativa del Vescovo. Indagine teologica-giuridica su Chiesa particolare e Sinodo diocesano, Roma 1996; J. B. Beyer, De synodo dioecesana, in Periodica 81 (1992) 381-423; J.J.C. Orsi, O Sinodo Diocesano in Apollinaris 76 (2003) 805-826; G. Corbellini, Il Sinodo e la comunità diocesana, in Monitor ecclesiasticus 116 (1991) 456-461; P. Jounel, La célébration du synode diocésain, in L’année canonique 31 (1988) 291-310; A. Longhitano, La normativa sul Sinodo diocesano. Dal Concilio di Trento al Codice di Diritto Canonico, in La scuola cattolica 115 (1987) 3-31; Id., I sinodi diocesani italiani: esperienze e prospettive, ibid. 119 (1991) 386-405; E. Miragoli, La legislazione sul sinodo diocesano: il Vaticano II nella Chiesa particolare, in QDE 4 (1991) 12-42; P. Puca, Note sul Sinodo diocesano, in La civiltà cattolica 142 (1991) III, 43-50; P. Valdrini, Le Synode diocésain. Un Conseil synodal de participation des fidèles du Diocèse, in Apollinaris 89 (2016) 225-237; A. Viana, La instrucción de la Curia romana sobre los sínodos diocesanos, in Ius canonicum 38 (1998) 727-748.
Communicationes 12 (1980) 314-319; 24 (1992) 224-226, 251-257, 262-266; 283-286.