Propositae quaestiones omnes liberae sodalium disceptationi in synodi sessionibus subiciantur.
Tutte le questioni proposte siano sottomesse alla libera discussione dei membri nelle sessioni del sinodo.
All proposed questions are subject to the free discussion of the members during sessions of the synod.
Todas las cuestiones propuestas se someterán a la libre discusión de los miembros en las sesiones del sínodo.
c. 361; DPME 165.
Congregatio pro episcopis et congregatio pro gentium evangelizatione, Instructio In Constitutione Apostolica de Synodis dioecesanis agendis, 19 martii 1997, in AAS 89 (1997) 706-727; Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 166-174.
Già il can. 361 del CIC 1917, in riferimento però alle sole sessioni preparatorie del sinodo, affermava la necessità di una libera discussione delle questioni proposte. La libertà di manifestare ai Pastori le proprie necessità spirituali (cf can. 212 § 2) e soprattutto il proprio pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa (can. 212 § 3) rientra tra i diritti e doveri di tutti i fedeli (cf cann. 208-223). Si tratta di un diritto-dovere che viene normalmente, ma non esclusivamente, esercitato negli organismi di partecipazione, tra i quali evidentemente il sinodo ha un ruolo preminente. D’altra parte, considerate le finalità del sinodo diocesano, ben si comprende quanto sia importante per il vescovo poter disporre di pareri liberi oltre che competenti. L’esercizio del diritto-dovere di esprimersi liberamente viene limitato dalle esigenze della comunione ecclesiale (cf can. 209 § 1) e dal rispetto della dignità della persona (cf can. 220); inoltre «“il Vescovo ha il dovere di escludere dalla discussione sinodale tesi o posizioni – magari proposte con la pretesa di trasmettere alla Santa Sede “voti” in merito – discordanti dalla perenne dottrina della Chiesa o del Magistero Pontificio o relative a materia disciplinari riservate alla suprema o ad altra autorità ecclesiastica”» (cf InC IV, 4 e ApS 174). Spetterà al regolamento del sinodo dettagliare al meglio come concretamente realizzare il libero scambio di opinioni nei lavori sinodali. La libertà di discussione deve essere distinta dalla scelta dei temi di discussione, che è di competenza esclusiva del vescovo.
P. Amenta, Partecipazione alla potestà legislativa del Vescovo. Indagine teologica-giuridica su Chiesa particolare e Sinodo diocesano, Roma 1996; J. B. Beyer, De synodo dioecesana, in Periodica 81 (1992) 381-423; J.J.C. Orsi, O Sinodo Diocesano in Apollinaris 76 (2003) 805-826; G. Corbellini, Il Sinodo e la comunità diocesana, in Monitor ecclesiasticus 116 (1991) 456-461; P. Jounel, La célébration du synode diocésain, in L’année canonique 31 (1988) 291-310; A. Longhitano, La normativa sul Sinodo diocesano. Dal Concilio di Trento al Codice di Diritto Canonico, in La scuola cattolica 115 (1987) 3-31; Id., I sinodi diocesani italiani: esperienze e prospettive, ibid. 119 (1991) 386-405; E. Miragoli, La legislazione sul sinodo diocesano: il Vaticano II nella Chiesa particolare, in QDE 4 (1991) 12-42; P. Puca, Note sul Sinodo diocesano, in La civiltà cattolica 142 (1991) III, 43-50; P. Valdrini, Le Synode diocésain. Un Conseil synodal de participation des fidèles du Diocèse, in Apollinaris 89 (2016) 225-237; A. Viana, La instrucción de la Curia romana sobre los sínodos diocesanos, in Ius canonicum 38 (1998) 727-748.
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