Unus in synodo dioecesana legislator est Episcopus dioecesanus, aliis synodi sodalibus voto tantummodo consultivo gaudentibus; unus ipse synodalibus declarationibus et decretis subscribit, quae eius auctoritate tantum publici iuris fieri possunt.
Nel sinodo diocesano l’unico legislatore è il Vescovo diocesano, mentre gli altri membri del sinodo hanno solamente voto consultivo; lui solo sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali, che possono essere resi pubblici soltanto per la sua autorità.
The only legislator in a diocesan synod is the diocesan bishop; the other members of the synod possess only a consultative vote. Only he signs the synodal declarations and decrees, which can be published by his authority alone.
El Obispo diocesano es el único legislador en el sínodo diocesano, y los demás miembros de éste tienen sólo voto consultivo; únicamente él suscribe las declaraciones y decretos del sínodo, que pueden publicarse sólo en virtud de su autoridad.
c. 362; LG 27; CD 8.
Congregatio pro episcopis et congregatio pro gentium evangelizatione, Instructio In Constitutione Apostolica de Synodis dioecesanis agendis, 19 martii 1997, in AAS 89 (1997) 706-727; Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 166-174.
L’assemblea sinodale, quale evento di Chiesa, ne riflette la natura e le logiche, che sono ben diverse da quelle dell’esercizio del potere della società civile. Il sinodo non è dunque paragonabile ad un parlamento moderno e l’unico che vi esercita potestà di governo, in quanto unico legislatore, è il vescovo. I sinodali collaborano con l’esercizio del governo da parte del vescovo, contribuendo con il proprio parere e il proprio voto consultivo in modo tale che potestà legislativa, che spetta solamente al vescovo, e voto consultivo dei membri del sinodo si configurano come due momenti di un unico processo di elaborazione delle decisioni ecclesiali. «La forma consultiva del voto st[a] ad indicare che il Vescovo, pur riconoscendone l’importanza, è libero di accogliere o meno le opinioni dei sinodali. D’altra parte, egli non si discosterà da opinioni o voti espressi in larga maggioranza, se non per gravi motivi di carattere dottrinale, disciplinare o liturgico. Il Vescovo chiarisca subito, qualora ve ne fosse bisogno, che non si può mai contrapporre il Sinodo al Vescovo in forza di una pretesa rappresentanza del Popolo di Dio» (ApS 171). Il vescovo, nella Chiesa particolare che gli è affidata, esercita il munus regendi (cf can. 129 § 1) nella sua triplice funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria. La potestà legislativa è esercitata personalmente e non può essere delegata (cf can. 135 § 2), perché determinando l’ordinamento giuridico della Chiesa particolare, impegna la responsabilità personale del vescovo. Per questo motivo l’atto con cui il vescovo sottoscrive le conclusioni del sinodo impegna la sua personale potestà episcopale, come vero esercizio del ministero di quel discernimento autorevole, che presuppone l’ascolto dei fedeli e la ricerca comune di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa (cf LG 27). Terminate le sessioni del sinodo, il vescovo procede alla redazione finale dei decreti e delle dichiarazioni, li sottoscrive e ne ordina la pubblicazione. «Con le espressioni “decreti” e “dichiarazioni”, il Codice ravvisa la possibilità che i testi sinodali consistano, da una parte, in vere norme giuridiche – che potranno venir chiamate “costituzioni” o in un altro modo – oppure indicazioni programmatiche per l’avvenire, e dall’altra, in affermazioni convinte delle verità di fede o della morale cattolica, specie negli aspetti di maggiore incidenza nella vita della Chiesa particolare» (InC V, 2). La pubblicazione di atti non sottoscritti dal vescovo è illecita. «Mediante i decreti sinodali il vescovo diocesano promuove e urge l’osservanza delle norme canoniche che le circostanze della vita diocesana più richiamano, e regola le materie che il diritto affida alla sua competenza e applica la disciplina comune alla diversità della Chiesa particolare. Sarebbe giuridicamente invalido un eventuale decreto sinodale contrario al diritto superiore, e cioè: la legislazione universale della Chiesa, i decreti generali dei concili particolari e della Conferenza episcopale e quelli dell’assemblea dei vescovi della provincia ecclesiastica, nei termini della sua competenza» (InC V, 4). Il Codice non tratta dell’applicazione dei documenti sinodali, in specie di quelli normativi: se gli stessi documenti non contengono indicazioni in merito, spetterà al vescovo determinarne le modalità di esecuzione affidandola eventualmente a organismi diocesani (cf InC, V, 6).
P. Amenta, Partecipazione alla potestà legislativa del Vescovo. Indagine teologica-giuridica su Chiesa particolare e Sinodo diocesano, Roma 1996; J. B. Beyer, De synodo dioecesana, in Periodica 81 (1992) 381-423; J.J.C. Orsi, O Sinodo Diocesano in Apollinaris 76 (2003) 805-826; F. Coccopalmerio, La natura della consultività ecclesiale, in M. Rivella (ed.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, pp. 23-31; Corbellini, Il Sinodo e la comunità diocesana, in Monitor ecclesiasticus 116 (1991) 456-461; P. Jounel, La célébration du synode diocésain, in L’année canonique 31 (1988) 291-310; A. Longhitano, La normativa sul Sinodo diocesano. Dal Concilio di Trento al Codice di Diritto Canonico, in La scuola cattolica 115 (1987) 3-31; Id., I sinodi diocesani italiani: esperienze e prospettive, ibid. 119 (1991) 386-405; E. Miragoli, La legislazione sul sinodo diocesano: il Vaticano II nella Chiesa particolare, in QDE 4 (1991) 12-42; P. Puca, Note sul Sinodo diocesano, in La civiltà cattolica 142 (1991) III, 43-50; P. Valdrini, Le Synode diocésain. Un Conseil synodal de participation des fidèles du Diocèse, in Apollinaris 89 (2016) 225-237; A. Viana, La instrucción de la Curia romana sobre los sínodos diocesanos, in Ius canonicum 38 (1998) 727-748; E. Zanetti, «Nel Sinodo diocesano l’unico legislatore è il vescovo diocesano…» (c. 466), in QDE 4 (1991) 63-68.
Communicationes 12 (1980) 314-319; 24 (1992) 224-226, 251-257, 262-266; 283-286.