Episcopus dioecesanus textus declarationum ac decretorum synodalium communicet cum Metropolita necnon cum Episcoporum conferentia.
Il Vescovo diocesano comunichi al Metropolita e alla Conferenza Episcopale i testi delle dichiarazioni e dei decreti sinodali.
The diocesan bishop is to communicate the texts of the synodal declarations and decrees to the metropolitan and the conference of bishops.
El Obispo diocesano ha de trasladar el texto de las declaraciones y decretos sinodales al Metropolitano y a la Conferencia Episcopal.
Congregatio pro episcopis et congregatio pro gentium evangelizatione, Instructio In Constitutione Apostolica de Synodis dioecesanis agendis, 19 martii 1997, in AAS 89 (1997) 706-727; Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 166-174.
Si tratta di un canone che non ha analogie nel CIC 1917. La trasmissione dei testi del sinodo al metropolita e alla conferenza episcopale (cf can. 447) esprime in modo effettivo e concreto l’affetto collegiale esistente tra i membri del collegio dei vescovi promuovendone la comunione.
D’altra parte deve essere ricordato come, tra i compiti del metropolita, cioè di colui che presiede alla provincia ecclesiastica e quindi al gruppo dei vescovi suffraganei (cf can. 435), il Codice stabilisca quello di vigilare perché la fede e la disciplina siano accuratamente osservate (cf can. 436 § 1, 1°).
Così come ben si comprende il riferimento alla conferenza episcopale, che normalmente comprende i presuli di tutte le Chiese particolari di un territorio (cf can. 448 § 1), in considerazione delle sue finalità: «[…] promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo» (can. 447). La conoscenza dei testi sinodali da parte delle Chiese sorelle non solo favorisce il coordinamento del diritto particolare e l’uniformità dei decreti sinodali con le decisioni normative della conferenza episcopale (cf can. 455 §§1-2) per cui le norme sinodali contrarie alle disposizioni vincolanti della conferenza episcopale sono giuridicamente invalide (cf can. 135 § 2), ma soprattutto permette la condivisione degli indirizzi pastorali tra Chiese che operano nello stesso ambiente geografico e umano. Copia della documentazione sinodale, concluso ogni adempimento, dovrà essere trasmessa quanto prima, per conoscenza, attraverso il rappresentante pontificio, alla congregazione per i vescovi o a quella per l’evangelizzazione dei popoli (InC V, 5).
P. Amenta, Partecipazione alla potestà legislativa del Vescovo. Indagine teologica-giuridica su Chiesa particolare e Sinodo diocesano, Roma 1996; J. B. Beyer, De synodo dioecesana, in Periodica 81 (1992) 381-423; J.J.C. Orsi, O Sinodo Diocesano in Apollinaris 76 (2003) 805-826; Corbellini, Il Sinodo e la comunità diocesana, in Monitor ecclesiasticus 116 (1991) 456-461; P. Jounel, La célébration du synode diocésain, in L’année canonique 31 (1988) 291-310; A. Longhitano, La normativa sul Sinodo diocesano. Dal Concilio di Trento al Codice di Diritto Canonico, in La scuola cattolica 115 (1987) 3-31; Id., I sinodi diocesani italiani: esperienze e prospettive, ibid. 119 (1991) 386-405; E. Miragoli, La legislazione sul sinodo diocesano: il Vaticano II nella Chiesa particolare, in QDE 4 (1991) 12-42; P. Puca, Note sul Sinodo diocesano, in La civiltà cattolica 142 (1991) III, 43-50; P. Valdrini, Le Synode diocésain. Un Conseil synodal de participation des fidèles du Diocèse, in Apollinaris 89 (2016) 225-237; A. Viana, La instrucción de la Curia romana sobre los sínodos diocesanos, in Ius canonicum 38 (1998) 727-748.
Communicationes 12 (1980) 314-319; 24 (1992) 224-226, 251-257, 262-266; 283-286.