§ 1. Episcopo dioecesano competit pro suo prudenti iudicio synodum dioecesanam suspendere necnon dissolvere.
§ 2. Vacante vel impedita sede episcopali, synodus dioecesana ipso iure intermittitur, donec Episcopus dioecesanus, qui succedit, ipsam continuari decreverit aut eandem extinctam declaraverit.
§ 1. Spetta al Vescovo diocesano, secondo il suo prudente giudizio, sospendere e sciogliere il sinodo diocesano.
§ 2. Quando la sede episcopale è vacante o impedita, il sinodo diocesano si interrompe per il diritto stesso finché il Vescovo diocesano che gli succede non decreti che esso venga continuato oppure non lo dichiari estinto.
§ 1. The diocesan bishop is competent to suspend or dissolve a diocesan synod according to his prudent judgment.
§ 2. When an episcopal see is vacant or impeded, a diocesan synod is interrupted by the law itself until the succeeding diocesan bishop has decided that it is to be continued or has declared it terminated.
§ 1. Compete al Obispo diocesano, según su prudente juicio, suspender y aun disolver el sínodo diocesano.
§ 2. Si queda vacante o impedida la sede episcopal, el sínodo diocesano se interrumpe de propio derecho, hasta que el nuevo Obispo diocesano decrete su continuación o lo declare concluido.
§ 1: c. 222 § 1; 357 § 1.
§ 2: c. 229.
Congregatio pro episcopis et congregatio pro gentium evangelizatione, Instructio In Constitutione Apostolica de Synodis dioecesanis agendis, 19 martii 1997, in AAS 89 (1997) 706-727; Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 166-174.
Il legame singolare tra sinodo e vescovo diocesano e il suo ministero pastorale spiega perché questi abbia la facoltà di sospenderlo o scioglierlo per cause interne come gravi tensioni nell’assemblea o tra vescovo e assemblea come pure per l’emergere di orientamenti contrari alla fede, alla dottrina o alla disciplina ecclesiastica. Ma vi potrebbero essere anche cause esterne come eventi politici, guerre o catastrofi naturali.
Mentre la sospensione ha carattere temporaneo e dunque i membri potrebbero essere riconvocati, lo scioglimento è definitivo e quindi, se del caso, il vescovo dovrà indire un nuovo sinodo.
La decisione di sciogliere o sospendere il sinodo è assunta dal vescovo secondo il suo prudente giudizio e, diversamente dal caso di indizione, non deve essere consultato il consiglio presbiterale (cf can. 461 § 1).
Il sinodo diocesano si interrompe in forza del diritto e dunque senza la necessità di un intervento del vescovo, qualora la sede sia impedita (cann. 412-415) o vacante (can. 416-430).
Pur trattandosi di fattispecie diverse, in entrambi i casi viene meno il legame tra vescovo e sinodo per il quale non può esserci un sinodo senza il vescovo.
Ben si comprende d’altra parte che sia il diritto stesso a interrompere il sinodo non potendolo fare l’autorità che lo ha convocato e che lo presiede perché impedita o vacante.
Venuto meno l’impedimento il vescovo potrà decidere se riprendere i lavori sinodali o indire un nuovo sinodo. In caso di sede vacante invece, il nuovo vescovo, quanto prima, potrà decidere se dichiarare sciolto il sinodo o continuarlo.
P. Amenta, Partecipazione alla potestà legislativa del Vescovo. Indagine teologica-giuridica su Chiesa particolare e Sinodo diocesano, Roma 1996; J. B. Beyer, De synodo dioecesana, in Periodica 81 (1992) 381-423; J.J.C. Orsi, O Sinodo Diocesano in Apollinaris 76 (2003) 805-826; Corbellini, Il Sinodo e la comunità diocesana, in Monitor ecclesiasticus 116 (1991) 456-461; P. Jounel, La célébration du synode diocésain, in L’année canonique 31 (1988) 291-310; A. Longhitano, La normativa sul Sinodo diocesano. Dal Concilio di Trento al Codice di Diritto Canonico, in La scuola cattolica 115 (1987) 3-31; Id., I sinodi diocesani italiani: esperienze e prospettive, ibid. 119 (1991) 386-405; E. Miragoli, La legislazione sul sinodo diocesano: il Vaticano II nella Chiesa particolare, in QDE 4 (1991) 12-42; P. Puca, Note sul Sinodo diocesano, in La civiltà cattolica 142 (1991) III, 43-50; P. Valdrini, Le Synode diocésain. Un Conseil synodal de participation des fidèles du Diocèse, in Apollinaris 89 (2016) 225-237; A. Viana, La instrucción de la Curia romana sobre los sínodos diocesanos, in Ius canonicum 38 (1998) 727-748.
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