Obligatione emittendi personaliter professionem fidei, secundum formulam a Sede Apostolica probatam, tenetur:
1° coram praeside eiusve delegato, omnes qui Concilio Oecumenico vel particulari, synodo Episcoporum atque synodo dioecesana intersunt cum voto sive deliberativo sive consultivo; praeses autem coram Concilio aut synodo;
2° promoti ad cardinalitiam dignitatem iuxta sacri Collegii statuta;
3° coram delegato ab Apostolica Sede, omnes promoti ad episcopatum, itemque qui Episcopo dioecesano aequiparantur;
4° coram collegio consultorum, Administrator dioecesanus;
5° coram Episcopo dioecesano eiusve delegato, Vicarii generales et Vicarii episcopales necnon Vicarii iudiciales;
6° coram loci Ordinario eiusve delegato, parochi, rector, magistri theologiae et philosophiae in seminariis, initio suscepti muneris; promovendi ad ordinem diaconatus;
7° coram Magno Cancellario eoque deficiente coram Ordinario loci eorumve delegatis, rector universitatis ecclesiasticae vel catholicae, initio suscepti muneris; coram rectore, si sit sacerdos, vel coram loci Ordinario eorumve delegatis, docentes qui disciplinas ad fidem vel mores pertinentes in quibusvis universitatibus tradunt, initio suscepti muneris;
8° Superiores in institutis religiosis et societatibus vitae apostolicae clericalibus, ad normam constitutionum.
All’obbligo di emettere personalmente la professione di fede, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica, sono tenuti:
1° alla presenza del presidente o di un suo delegato, tutti quelli che partecipano al Concilio Ecumenico o particolare, al sinodo dei Vescovi e al sinodo diocesano con voto sia deliberativo sia consultivo; il presidente poi alla presenza del Concilio o del sinodo;
2° i promossi alla dignità cardinalizia secondo gli statuti del sacro Collegio;
3° alla presenza del delegato della Sede Apostolica, tutti i promossi all’episcopato, e parimenti quelli che sono equiparati al Vescovo diocesano;
4° alla presenza del collegio dei consultori, l’Amministratore diocesano;
5° alla presenza del Vescovo diocesano o di un suo delegato, i Vicari generali e i Vicari episcopali come pure i Vicario giudiziali;
6° alla presenza dell’Ordinario del luogo o di un suo delegato, i parroci, il rettore e gli insegnanti di teologia e filosofia nei seminari, all’inizio dell’assunzione dell’incarico; quelli che devono essere promossi all’ordine del diaconato;
7° alla presenza del Gran Cancelliere o, in sua assenza, alla presenza dell’Ordinario del luogo o dei loro delegati, il rettore dell’università ecclesiastica o cattolica, all’inizio dell’assunzione dell’incarico; alla presenza del rettore, se sacerdote, o alla presenza dell’Ordinario del luogo o dei loro delegati, i docenti che insegnano in qualsiasi università discipline pertinenti alla fede e ai costumi, all’inizio dell’assunzione dell’incarico;
8° i Superiori negli istituti religiosi e nelle società di vita apostolica clericali, a norma delle costituzioni.
The following are obliged personally to make a profession of faith according to the formula approved by the Apostolic See:
1° in the presence of the president or his delegate, all those who attend with either a deliberative or consultative vote an ecumenical or particular council, a synod of bishops, and a diocesan synod; the president, however, makes it in the presence of the council or synod;
2° those promoted to the cardinalatial dignity, according to the statutes of the sacred college;
3° in the presence of the one delegated by the Apostolic See, all those promoted to the episcopate as well as those who are equivalent to a diocesan bishop;
4° in the presence of the college of consultors, the diocesan administrator;
5° in the presence of the diocesan bishop or his delegate, vicars general, episcopal vicars, and judicial vicars;
6° in the presence of the local ordinary or his delegate and at the beginning of their function, pastors, the rector of a seminary, and teachers of theology and philosophy in seminaries; those to be promoted to the order of the diaconate;
7° in the presence of the grand chancellor or, in his absence, in the presence of the local ordinary or their delegates, the rector of an ecclesiastical or Catholic university, when the rector’s function begins; in the presence of the rector if he is a priest or in the presence of the local ordinary or their delegates, teachers in any universities whatsoever who teach disciplines pertaining to faith or morals, when they begin their function;
8° Superiors in clerical religious institutes and societies of apostolic life, according to the norm of the constitutions.
Tienen obligación de emitir personalmente la profesión de fe, según la fórmula aprobada por la Sede Apostólica:
1° ante el presidente o su delegado todos los que toman parte, con voto deliberativo o consultivo, en un Concilio Ecuménico o particular, sínodo de Obispos y sínodo diocesano; y el presidente ante el Concilio o sínodo;
2° los que han sido promovidos a la dignidad cardenalicia, según los estatutos del sacro Colegio;
3° ante el delegado por la Sede Apostólica, todos los que han sido promovidos al episcopado, y asimismo los que se equiparan al Obispo diocesano;
4° el Administrador diocesano, ante el colegio de consultores;
5° los Vicarios generales, Vicarios episcopales y Vicarios judiciales, ante el Obispo diocesano o un delegado suyo;
6° los párrocos, el rector y los profesores de teología y filosofía en los seminarios, cuando comienzan a ejercer su cargo, ante el Ordinario del lugar o un delegado suyo; también los que van a recibir el orden del diaconado;
7° el rector de una universidad eclesiástica o católica, cuando comienza a ejercer su cargo, ante el Gran Canciller o, en su defecto, ante el Ordinario del lugar o ante los delegados de los mismos; los profesores que dan clases sobre materias relacionadas con la fe o las costumbres en cualesquiera universidades, cuando comienzan a ejercer el cargo, ante el rector, si es sacerdote, o ante el Ordinario del lugar o ante sus delegados;
8° los Superiores en los institutos religiosos y sociedades de vida apostólica clericales, según la norma de las constituciones.
c. 1406; Cl Resp., 25 iul. 1926, III (AAS 18 [1926] 393); SCPF Rescr., 12 nov. 1966; SCDF, Formula professionis fidei (AAS 59 [1967] 1058); Sec, Regolamento generale della Curia Romana, 22 feb. 1968, 12 (AAS 60 [1968] 135); SCh 27 § 1; SCIC Ordinationes, 29 apr. 1979, 8, 4° (AAS 71 [1979] 502).
CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo, in AAS 81 [1989] 104-106.
SEGRETERIA DI STATO, Regolamento generale della Curia Romana, 4 febbraio 1992, art. 16, § 2 (AAS 84 [1992] 210, 254-255).
CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo […], 29 giugno 1998, in AAS 90 [1998] 542-544.
SEGRETERIA DI STATO, Regolamento generale della Curia Romana, 30 aprile 1999, art. 18, § 2 (AAS 91 [1999] 639; 687-691).
FRANCISCUS, constitutio apostolica Veritatis gaudium, 8 dicembre 2017, art. 27, § 1, in AAS 110 (2018) 20;
CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Ordinationes, 27 dicembre 2017, art. 8, 4° (AAS 110 [2018] 139).
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “Professione di fede”, in NCEI 24 (1990) 180-181.
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “Giuramento di fedeltà nell’assumere un Ufficio da esercitare a nome della Chiesa”, in NCEI 24 (1990) 181-182.
L’obbligo di emettere la professione di fede per alcune categorie di persone, sia in occasione di determinate celebrazioni che nell’assumere certi incarichi o funzioni, è una pubblica manifestazione esterna della propria adesione interiore a Cristo e alla Chiesa che affonda le radici nella Scrittura (cf 1Tm 6,12; Mt 10,32; Lc 9,26). Si tratta dunque di un’esigenza di diritto divino positivo connaturale alla testimonianza di un’autentica vita cristiana. L’emissione della professione di fede non aggiunge nuovi obblighi, ma conferisce rilevanza pubblica a un aspetto dell’idoneità, quello della comunione di fede, che colui che è chiamato a svolgere determinate funzioni nella Chiesa è tenuto a possedere.
Normalmente la professione di fede coincide con la recita del simbolo che raccoglie le verità fondamentali che ogni credente deve conoscere e professare. Si tratta di un uso che risale ai primi tempi della Chiesa: basta pensare ai catecumeni prima di ricevere il battesimo oppure ai vescovi, presbiteri e diaconi prima di ricevere l’ordinazione. Ben presto l’uso si estese ai sinodali prima di un sinodo o un concilio, così come a molte altre categorie di persone. Pio X impose, insieme alla professione di fede, anche il giuramento antimodernistico (cf Pio X, cost. ap. Pascendi Dominici gregis, 8 settembre 1907, in ASS 40 [1907] 593; m.p. Sacrorum Antistitum, 1° settembre 1910, in AAS 2 [1910] 655). L’obbligo del giuramento antimodernista, per quanto non citato nel Codice del 1917, è rimasto in vigore (cf l’interpretazione del can. 1406 da parte del Sant’Uffizio in AAS 10 [1918] 136) fino a quando la Sacra Congregazione per la dottrina della fede, nel dicembre 1967, ha prescritto una nuova formula di professione della fede da usarsi al posto della formula tridentina e del giuramento antimodernista (cf AAS 59 [1967] 1058). Il 25 febbraio 1989 è stato pubblicato un nuovo testo della professione di fede che integra il Simbolo niceno-costantinopolitano con tre commi nei quali sono enunciate alcune categorie di verità (cf cann. 750 §§ 1-2 e 752); inoltre è stato stabilito l’obbligo del giuramento di fedeltà per le categorie di fedeli indicate ai nn. 5-8 del can. 833 (Congregatio pro Doctrina Fidei, Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo, in AAS 81 [1989] 104-106). In forza del rescritto ex audientia SS.mi, Quod attinet, del 19 settembre 1989 (AAS 81 [1989] 1169) le due formule, quella della professione di fede e quella del giuramento di fedeltà (Congregatio pro Doctrina Fidei, Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo […], 29 giugno 1998, in AAS 90 [1998] 542-544), hanno acquisito valore giuridico, sanando i vizi di forma e le perplessità suscitate dal fatto che il testo pubblicato alcuni mesi prima dalla Congregazione risultasse privo di data, firma e riferimento a qualche approvazione pontificia, nonché dal fatto che venisse introdotto un nuovo obbligo, quello del giuramento di fedeltà, non contemplato dal Codice. Circa i tre commi aggiunti, si può osservare come un diverso tipo di assenso corrisponde ad ogni categoria di verità: 1. Assenso di fede teologale per le verità di fede divina contenute nella Parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa propone a credere sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale. Si tratta dunque di «tutte quelle dottrine di fede divina e cattolica che la Chiesa propone come divinamente e formalmente rivelate e, come tali, irreformabili» (Congregatio pro Doctrina Fidei, nota doctrinalis Inde ab ipsis primordiis, 29 giugno 1998, in AAS 90 [1998] 544-551, n. 5). La negazione di queste verità configura il delitto di eresia (cf cann. 750, 751, 1364 § 1). 2. L’assenso fermo e definitivo per tutte quelle «dottrine attinenti al campo dogmatico e morale, che sono necessarie per custodire ed esporre fedelmente il deposito della fede, sebbene non siano state proposte dal Magistero della Chiesa come formalmente rivelate. Tali dottrine possono essere definite in forma solenne dal Romano Pontefice quando parla “ex cathedra” o dal Collegio dei vescovi radunato in Concilio, oppure possono essere infallibilmente insegnate dal Magistero ordinario e universale della Chiesa come sententia definitive tenenda» (Congregatio pro Doctrina Fidei, nota doctrinalis Inde ab ipsis primordiis, 29 giugno 1998, in AAS 90 [1998] 544-551, n. 6). Il rifiuto di queste verità pone fuori dalla piena comunione con la Chiesa cattolica. 3. L’ossequio religioso della volontà e dell’intelletto è invece richiesto per quegli «insegnamenti, in materia di fede e di morale, presentati come veri o almeno come sicuri, anche se non sono stati definiti con giudizio solenne né proposti come definitivi dal Magistero ordinario e universale» (Congregatio pro Doctrina Fidei, nota doctrinalis Inde ab ipsis primordiis, 29 giugno 1998, in AAS 90 [1998] 544-551, n. 10) del Romano Pontefice e del collegio dei vescovi (cf Giovanni Paolo II, lett. ap. Ad tuendam fidem, 18 maggio 1998, in AAS 90 [1998] 457-461).
Rispetto al can. 1406 del Codice del 1917, si nota una significativa riduzione del numero dei casi in cui è obbligatorio emettere la professione di fede (per esempio il n. 7 includeva, oltre ai parroci, anche altri sacerdoti senza piena cura d’anime), così come il venir meno della pena prevista per coloro che trascurassero l’obbligo della professione di fede (cf can. 2403).
Si tratta di un obbligo personale e dunque non può essere emesso per procuratore o per delega. La formula da usarsi è quella approvata dalla Santa Sede. Sono tenuti ad emettere la professione di fede:
1° tutti coloro che partecipano a un concilio ecumenico, a un concilio particolare, al sinodo dei vescovi, al sinodo diocesano, sia con voto deliberativo che consultivo. La professione deve essere fatta davanti al presidente o a un suo delegato. Il presidente invece deve prestare la professione davanti all’assemblea.
2° Coloro che vengono promossi alla dignità cardinalizia, secondo gli statuti del collegio cardinalizio.
3° Coloro che vengono promossi all’episcopato o a una dignità equiparata a quella del vescovo diocesano: alla presenza della persona a ciò delegata dalla Sede Apostolica.
4° L’amministratore diocesano davanti al collegio dei consultori che lo ha eletto (cf can. 421).
5° I vicari generali ed episcopali, compreso il vicario giudiziale, davanti al vescovo diocesano o a un suo delegato.
6° I parroci, il rettore e i professori di teologia e filosofia dei seminari al momento di assumere il loro incarico così come quelli che devono essere promossi al diaconato davanti all’ordinario del luogo o a un suo delegato. Per i professori non c’è bisogno di rinnovare la professione di fede all’inizio di ogni anno accademico come prevedeva il can. 1406 § 1, 7° del CIC 1917.
7° Il rettore di un’università ecclesiastica o cattolica, al momento di assumere l’ufficio, alla presenza del gran cancelliere o, in sua assenza, dell’ordinario del luogo o del rispettivo delegato. I docenti che, in qualsiasi università, insegnano discipline attinenti alla fede o alla morale cattolica, al momento di assumere l’incarico, davanti al rettore, se questi è un sacerdote, altrimenti davanti all’ordinario del luogo o del rispettivo delegato. Alcuni dubbi interpretativi possono sorgere sul fatto se «qualsiasi università» sia riferito alle università ecclesiastiche e cattoliche o anche a quelle, pubbliche o private non confessionali: pare ragionevole l’interpretazione per la quale l’obbligo della professione riguardi quei docenti il cui insegnamento è legato in modo stabile e riconosciuto alla Chiesa, il che avviene, normalmente, per le università ecclesiastiche e cattoliche, non per le altre istituzioni accademiche.
8° I superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica a norma delle rispettive costituzioni. Ragionevole interpretare che l’obbligo si estenda a tutti i superiori di istituti di vita consacrata, anche, per esempio, agli istituti secolari clericali.
Insieme alla nuova formula della professione di fede è stata pubblicata anche una formula di giuramento di fedeltà (cf cann. 1199 § 1, 380, 1283, 1° e 1454) destinata alle categorie di persone indicate ai nn. 5-8 del can. 833. Sebbene si usi l’espressione «promitto» ci si trova di fronte ad un vero e proprio giuramento, un atto solenne che si conclude con l’invocazione del nome di Dio e la mano posata sul Vangelo. Alcune varianti sono previste per l’uso della formula da parte dei superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica («urgebo» invece che «sequor» e, circa la relazione con i vescovi diocesani, da «fideliter auxilium dabo» a «libenter operam dabo»). La formula del giuramento impegna l’interessato a: conservare, con le parole e le opere, la comunione con la Chiesa cattolica (cf can. 209); a adempiere con fedeltà e diligenza i doveri del proprio ufficio; a conservare integro il deposito della fede e a illustrarlo e comunicarlo fedelmente; ad osservare la disciplina della Chiesa; a seguire, con cristiana obbedienza, le legittime prescrizioni dei Pastori.
La formula si applica indistintamente a uffici e funzioni ecclesiali molto diversi tra loro e riguarda ogni aspetto dell’impegno ecclesiale; essa pertanto non ha lo scopo di precisare dei doveri particolari quanto piuttosto quello di sottolineare lo stretto legame di comunione di coloro che sono chiamati ad una funzione di rilevanza pubblica nella Chiesa.
T. Bertone, Giuramento di fedeltà: Considerazioni canonistiche, in L’Osservatore Romano, 18 marzo 1989, p. 7; U. Betti, Professione di fede e giuramento di fedeltà. Considerazioni dottrinali, ibid., p. 6; Congregatio pro Doctrina Fidei, nota doctrinalis Inde ab ipsis primordiis, 29 giugno 1998, in AAS 90 [1998] 544-551; L. De Fleurquin, The Profession of Faith and the Oath of Fidelity: A Manifestation of Seriousness and Loyalty in the Life of the Church (Canon 833), in Studia canonica 23 (1989) 485-499; J.A. Fuentes Alonso, Sujeción del fiel en las nuevas formulas de la profesión de fe y de juramento de fidelidad, in Ius canonicum 30 (1990) 517-545; J. Galot, La profession de foi et le serment de fidélité, in Esprit et Vie 99 (1989) 694-698; G. Gänswein, Commento al “motu proprio” “Ad tuendam fidem”, in Ius Ecclesiae 11 (1999) 256-273; G. Thils, La nouvelle “Profession de foi” et Lumen gentium n. 25. A propos de l’assentiment demandé, in Revue théologique de Louvain 20 (1989) 336-343; F.J. Urrutia, Iusiurandum fidelitatis, in Periodica de re canonica 80 (1991) 559-578.
Communicationes 15 (1983) 109; 21 (1989) 295-296, 314-315; 28 (1996) 259-261; 324-326; 29 (1997) 268-270, 279, 310-312.
(Formula deinceps adhibenda in casibus in quibus iure praescribitur Professio fidei)
Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in Symbolo fidei, videlicet:
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem cœli et terrae, visibilium omnium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cœlis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cœlum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur qui locutus est per Prophetas; et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
Firma fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.
Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur.
Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adhaereo quas sive Romanus Pontifex sive Collegium episcoporum enuntiant cum magisterium authenticum exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendant.
CONGREGATIO DE DOCTRINA FIDEI, Professio fidei, 29 iunii 1998, in AAS 90 (1998) 542-543.
(Formula adhibenda a christifidelibus de quibus in can. 833, n. 5-8)
Ego N. in suscipiendo officio… promitto me cum catholica Ecclesia communionem semper servaturum, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione.
Magna cum diligentia et fidelitate onera explebo quibus teneor erga Ecclesiam, tum universam, tum particularem, in qua ad meum servitium, secundum iuris praescripta, exercendum vocatus sum.
In munere meo adimplendo, quod Ecclesiae nomine mihi commissum est, fidei depositum integrum servabo, fideliter tradam et illustrabo; quascumque igitur doctrinas iisdem contrarias devitabo.
Disciplinam cunctae Ecclesiae communem sequar et fovebo observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum, earum imprimis quae in Codice iuris canonici continentur, servabo.
Christiana obœdientia prosequar quae sacri pastores, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, atque Episcopis diœcesanis fideliter auxilium dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, in eiusdem Ecclesiae communione peragatur.
Sic me Deus adiuvet et sancta Dei Evangelia, quae manibus meis tango.
(Variationes paragraphi quartae et quintae formulae iurisiurandi, adhibendae a christifidelibus de quibus in can. 833, n. 8)
Disciplinam cunctae Ecclesiae communem fovebo observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum urgebo, earum imprimis quae in Codice iuris canonici continentur.
Christiana obœdientia prosequar quae sacri pastores, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant, aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, atque cum Episcopis diœcesanis libenter operam dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, salvis indole et fine mei instituti, in eiusdem Ecclesiae communione peragatur.
CONGREGATIO DE DOCTRINA FIDEI, Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo, 29 iunii 1998, in AAS 90 (1998) 543-544.
(Formula da adoperarsi d’ora in poi nei casi in cui è prescritta dal diritto la Professione di Fede)
Io N.N. credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo della fede, e cioè:
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato dalla stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con Magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato.
Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo.
Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell’intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio episcopale propongono quando esercitano il loro Magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo.
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “Professione di fede”, in NCEI 24 (1990) 180-181.
(Formula da adoperarsi dai fedeli di cui nel can. 833, nn. 5-8)
Io N.N., nell’assumere l’ufficio di …, prometto di conservare sempre la comunione con la Chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire. Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio.
Nell’esercitare l’ufficio, che mi è stato affidato a nome della Chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede) respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria. Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e curerò l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico.
Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai Vescovi diocesani, perché l’azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa.
Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani.
(Variazioni del paragrafo quarto e quinto della formula di giuramento da adoperarsi dai fedeli indicati nel can. 833, n. 8)
Sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e promuoverò l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico.
Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e in unione con i Vescovi diocesani, fatti salvi l’indole e il fine del mio Istituto, presterò volentieri la mia opera perché l’azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa.
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “Giuramento di fedeltà nell’assumere un Ufficio da esercitare a nome della Chiesa”, in NCEI 24 (1990) 181-182.