Can. 1190

§ 1. Sacras reliquias vendere nefas est.
§ 2. Insignes reliquiae itemque aliae, quae magna populi veneratione honorantur, nequeunt quoquo modo valide alienari neque perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis licentia.
§ 3. Praescriptum § 2 valet etiam pro imaginibus, quae in aliqua ecclesia magna populi veneratione honorantur.

§ 1: c. 1289 § 1
§ 2: c. 1281
§ 3: c. 1281 § 1; SC 126

Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti, 17 dicembre 2001, Città del Vaticano 2002.
Congregatio de causis sanctorum, Instructio. Reliquiae in Ecclesia: fides et conservatio, 8 dicembre 2017, in AAS 110 (2018) 119-129.

Il canone stabilisce, al § 1, l’illiceità assoluta della vendita di sacre reliquie. «Sono assolutamente proibiti il commercio (ossia lo scambio di una reliquia in natura o in denaro) e la vendita (ossia la cessione della proprietà di una reliquia dietro corrispettivo di un prezzo), nonché la loro esposizione in luoghi profani o non autorizzati» (Congregatio de causis sanctorum, Instructio. Reliquiae in Ecclesia: fides et conservatio, 8 dicembre 2017, art. 25).  Con l’espressione «reliquie dei Santi» si indicano i corpi o parti notevoli di essi dei santi e dei beati, nonché oggetti a loro appartenuti come suppellettili, vesti, e manoscritti, nonché oggetti che sono stati messi a contatto con i loro corpi o i loro sepolcri, quali olii, panni, ecc. (cf Direttorio su pietà popolare, n. 236). «Tradizionalmente vengono considerate reliquie insigni il corpo dei Beati e dei Santi o le parti notevoli dei corpi stessi oppure l’intero volume delle ceneri derivanti dalla loro cremazione […]. Sono considerate reliquie non insigni piccoli frammenti del corpo dei Beati e dei Santi o anche oggetti che sono stati a contatto diretto con le loro persone […]» (Congregatio de causis sanctorum, Instructio. Reliquiae in Ecclesia: fides et conservatio, 8 dicembre 2017, Introduzione). Il § 2, se da una parte dispone l’invalidità dell’alienazione delle reliquie insigni così come di quelle assai onorate dalla pietà popolare, dall’altra stabilisce che per il trasferimento definitivo di queste particolari reliquie sia necessario l’assenso della sede apostolica (cf Congregatio de causis sanctorum, Instructio. Reliquiae in Ecclesia: fides et conservatio, 8 dicembre 2017, artt. 4-5, 26-27). La medesima disposizione di cui al § 2 si applica anche per le immagini sacre oggetto di particolare devozione popolare (cf § 3).

S. Boiron, Trente et les images, in «L’Année canonique» 46 (2004) 195-221;
O. Celier, Problèmes posés par la régulation actuelle de la dévotion au Saint-Suaire, ibid., 35 (1993) 97-101;
V. Lanzani, I Patroni, in Notitiae 25 (1988) 226-233;
E. Piacentini, Storia del culto liturgico e popolare. Implicazioni canonico-liturgiche, in «Monitor ecclesiasticus» 124 (1999) 337-349.

Communicationes 5 (1973) 44-45; 9 (1977) 268; 12 (1980) 319-323; 374; 35 (2003) 237-239; 247; 266.