§ 1. Iusiurandum, idest invocatio Nominis divini in testem veritatis, praestari nequit, nisi in veritate, in iudicio et in iustitia.
§ 2. Iusiurandum quod canones exigunt vel admittunt, per procuratorem praestari valide nequit.
§ 1. Il giuramento, ossia l’invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità, non può essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia.
§ 2. Il giuramento richiesto o ammesso dai canoni, non può essere prestato validamente tramite procuratore.
§ 1. An oath, that is, the invocation of the divine name in witness to the truth, cannot be taken unless in truth, in judgment, and in justice.
§ 2. An oath which the canons require or permit cannot be taken validly through a proxy.
§ 1. El juramento, es decir, la invocación del Nombre de Dios como testigo de la verdad, sólo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia.
§ 2. El juramento que los cánones exigen o admiten no puede prestarse válidamente por medio de un procurador.
§ 1: c. 1316 § 1.
§ 2: c. 1316 § 2.
Così come per il voto, si parla del giuramento nel IV libro del Codice (De Ecclesiae munere sanctificandi) perché esso si configura come un vero e proprio atto di culto con il quale l’uomo intende onorare Dio. È condiviso in dottrina che il voto appartiene alla virtù di religione definita come la virtù morale che inclina l’uomo a dare a Dio il culto che gli spetta («religio est quae Deo debitum cultum affert»: Summa Theologiva, II-II, q. 81, a. 5). Sempre secondo Tommaso d’Aquino, la virtù di religione, considerata secondo i suoi atti, si distingue in atti interni (devozione, orazione, adorazione) e atti esterni che possono consistere nell’offrire beni esterni, tra i quali sono comprese le promesse espresse mediante i voti (cf ibid., q. 88) oppure nell’usare cose divine come appunto il giurare nel nome di Dio (cf ibid., q. 89).
Il testo del canone recupera in modo integrale quello del can. 1316 del CIC 1917. La tradizione dottrinale che soggiace all’istituto canonico del giuramento è molto articolata e complessa e risale all’esperienza biblica dove, sia nell’antico (cf Sir 23, 9; Num 30, 3) che nel nuovo testamento (cf Mt 5, 33-37; Gc 5,12) si avverte l’estrema prudenza con la quale veniva ammesso. Il § 1 del can. 1199 definisce il giuramento come l’invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità. Poiché la testimonianza di Dio può essere invocata solo da coloro che credono, non a caso nella dottrina tradizionale si parla appunto del giuramento come atto di religione. Coloro che non credono non possono emettere giuramento. Tre sono i requisiti richiesti perché il giuramento possa essere posto lecitamente: verità, ovvero le cose affermate devono essere vere e non false; giustizia e cioè che il giuramento non sia fatto su cose illecite; prudenza nel senso che chi giura pone tale atto solo perché necessario. In breve l’invocazione del nome di Dio deve essere posta su cose realmente vere, solo nel caso che non si possano attestare diversamente i fatti, e su ciò che è lecito a norma dei canoni. La tradizione distingue, in relazione all’invocazione di Dio, tra giuramento invocatorio quando semplicemente si chiama in causa la testimonianza di Dio; imprecatorio quando invece si invoca Dio come giudice e vendicatore se non è vero quello che si afferma essere vero. In ragione dell’oggetto si distingue tra giuramento assertorio quello con il quale si intende affermare solennemente un dato di fatto presente o passato, e giuramento promissorio, quello con il quale ci si impegna a compiere una determinata opera nel futuro. In ragione del foro si parlerà di giuramento giudiziale quando viene dato nel contesto di un processo giudiziale, altrimenti è extragiudiziale. Se imposto dal giudice è un giuramento giudiziale necessario altrimenti è detto suppletorio. Rispetto alla forma il giuramento si distingue in semplice o solenne oppure in scritto o orale. Nell’ordinamento canonico lo spergiuro (cf can. 1368), ovvero l’invocazione del nome di Dio contro la verità sia nella forma del giurare una cosa in se stessa falsa, che in quella di giurare senza intenzione di adempiere quanto si promette, è un peccato grave che ha un rilievo sacrilego, ragione per la quale è inserito tra i delitti contro la religione. Il delitto si verifica quando il giuramento è pronunciato davanti all’autorità ecclesiastica, sia in giudizio che in altre situazioni (cf per esempio cann. 380 e 1283, 1°) ed è punito con giusta pena.
Circa le condizioni di validità del giuramento da parte del soggetto che lo emette è richiesto che chi giura abbia l’intenzione di invocare Dio a testimone di un’azione che interessa altri, che sia capace di esprimere la propria volontà e di promettere qualcosa che è in grado di conoscere e per la quale si obbliga. Chi giura deve avere l’uso di ragione. Il diritto positivo può porre dei limiti riguardo all’età di chi giura. Il giuramento estorto per dolo o timore grave è nullo per il diritto stesso (cf can. 1200, 2°). Il giuramento imposto per violenza dall’esterno alla quale il soggetto in nessun modo poté resistere è inesistente (cf can. 125 § 1). Chi giura deve avere l’intenzione di obbligarsi; se così non fosse si avrebbe un giuramento fittizio che non vincola in foro interno, ma potrebbe vincolare in foro esterno se il giuramento producesse effetti verso terzi venendo posto con segni e parole adeguati. Perché il giuramento possa essere efficace è sempre necessaria la forma esteriore, orale o scritta. Rispetto all’oggetto il giuramento deve essere posto su una cosa o un fatto possibile, onesto e utile. Non ci si può impegnare a realizzare in futuro, sotto giuramento promissorio, una cosa illecita. Il Codice diverse volte prevede che, in determinate circostanze, alcune categorie di persone, prestino giuramento, sia in forma assertoria che promissoria. Per esempio, in sede giudiziale, tutti coloro che compongono il tribunale o vi collaborano devono prestare giuramento di svolgere fedelmente il loro compito (can. 1454); talvolta le parti o i testi sono richiesti di prestare giuramento di dire o di aver detto la verità (cf cann. 1532 e 1562 § 2); in determinati casi il giudice può vincolare con giuramento di mantenere il segreto i testi, le parti e i loro avvocati e procuratori (cf can. 1455 § 3). Il can. 1283, 1° prevede che gli amministratori di beni ecclesiastici, prima di iniziare il loro incarico, giurino di amministrare in modo onesto e fedele. I cann. 876 e 894 prevedono per chi ha ricevuto il battesimo o la confermazione in età adulta di poterne provare l’avvenuto conferimento tramite giuramento. Il can. 380 stabilisce che il vescovo, prima di prendere possesso canonico del suo ufficio, emetta la professione di fede e il giuramento di fedeltà alla Sede Apostolica. Se il can. 833 stabilisce l’obbligo, per alcune categorie di persone di emettere la professione di fede, per quelle indicate ai nn. 5-8 del medesimo canone, si aggiunge anche quello del giuramento di fedeltà nell’assumere l’ufficio (Congregatio de Doctrina Fidei, Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo, 29 iunii 1998, in AAS 90 [1998] 543-544; Conferenza Episcopale Italiana, Giuramento di fedeltà nell’assumere un Ufficio da esercitare a nome della Chiesa, in NCEI 24 [1990] 181-182). Il § 2 ricorda come il giuramento sia un atto strettamente personale impegnando davanti a Dio la persona che lo emette; di conseguenza si esclude, sotto pena di invalidità, che si possa fare giuramento tramite procuratore nei casi in cui esso è canonicamente richiesto.
G. Brugnotto, Commento a un canone. Il giuramento (can. 1199), in QDE 25 (2012) 65-74; S. Pettinato, Il giuramento promissorio nel codice di diritto canonico, in «Il diritto ecclesiastico» 106 (1995) 185-207; P. Spirito, Il giuramento nel diritto Canonico, in «Apollinaris» 61 (1988) 807-815.
Communicationes 9 (1977) 266-268; 12 (1980) 319-323, 378; 35 (2003) 243, 268.