§ 1. Qui libere iurat se aliquid facturum, peculiari religionis obligatione tenetur implendi, quod iureiurando firmaverit.
§ 2. Iusiurandum dolo, vi aut metu gravi extortum, ipso iure nullum est.
§ 1. Chi giura liberamente di fare qualcosa, è tenuto da peculiare obbligo di religione a compiere quanto ha sancito con il giuramento.
§ 2. Il giuramento estorto con dolo, violenza o timore grave, è nullo per il diritto stesso.
§ 1. A person who freely swears to do something is bound by a special obligation of religion to fulfill what he or she affirmed by oath.
§ 2. An oath extorted by malice, force, or grave fear is null by the law itself.
§ 1. Quien jura libremente que hará algo adquiere una peculiar obligación de religión de cumplir aquello que corroboró con juramento.
§ 2. El juramento arrancado por dolo, violencia o miedo grave es nulo ipso iure.
§ 1: c. 1317 § 1.
§ 2: c. 1317 § 2.
Se ogni promessa costituisce un obbligo morale, il giuramento, per sua natura, implica un obbligo anche di natura religiosa, perché Dio viene chiamato come testimone e garante di quanto si afferma o promette. Colui che promette con giuramento di fare qualcosa, assume l’obbligo dell’adempimento anche davanti a Dio. Proprio per il fatto che il giuramento si fonda sulla virtù di religione non può che avere un carattere strettamente personale e dunque dal giuramento non può sorgere un qualche diritto acquisito in favore di terzi. D’altra parte, proprio perché di un atto personale si tratta è anche evidente che l’obbligazione corrispondente al giuramento non si trasmette all’erede o al successore del de cuius; così come se un giuramento è stato fatto da una comunità di persone, per quanto emesso dalla maggior parte, non può vincolare quanti non l’hanno emesso. Da tener presente come il § 1 del canone si riferisca espressamente al giuramento promissorio. Il § 2 invece riguarda tutti i giuramenti e stabilisce che il giuramento estorto (il verbo “estorcere” presuppone sempre una qualche forma di ingiustizia, cf Communicationes 12 [1980] 387) con dolo, violenza o timore grave è sempre nullo (cf can. 125 § 2). Il can. 1317 § 2 del CIC 1917 stabiliva invece che un giuramento estorto con violenza o timore grave valesse fatta salva la facoltà di annullarlo da parte del superiore ecclesiastico: secondo infatti la dottrina tomista un giuramento prestato per costrizione comportava una duplice obbligazione, quella evidentemente nulla nei confronti della persona verso la quale si era promesso qualcosa, e quella verso Dio, vincolante nel foro della coscienza, ma che era dispensabile per giusta causa (cf Summa Theologica, II-II, q. 89, a. 7). La gravità del timore dovrà essere valutata tendendo conto delle circostanze e della condizione del soggetto che lo subisce (cf can. 125 § 2).
G. Brugnotto, Commento a un canone. Il giuramento (can. 1199), in QDE 25 (2012) 65-74; S. Pettinato, Il giuramento promissorio nel codice di diritto canonico, in «Il diritto ecclesiastico» 106 (1995) 185-207; P. Spirito, Il giuramento nel diritto Canonico, in «Apollinaris» 61 (1988) 807-815.
Communicationes 9 (1977) 266-268; 12 (1980) 319-323, 378-379; 35 (2003) 243-244, 268-269.