§ 1. Iusiurandum promissorium sequitur naturam et condiciones actus cui adicitur.
§ 2. Si actui directe vergenti in damnum aliorum aut in praeiudicium boni publici vel salutis aeternae iusiurandum adiciatur, nullam exinde actus consequitur firmitatem.
§ 1. Il giuramento promissorio partecipa della natura e delle condizioni dell’atto a cui è unito.
§ 2. Se il giuramento è unito a un atto direttamente rivolto a danno degli altri oppure a pregiudizio del bene pubblico o della salvezza eterna, tale atto non consegue dal giuramento alcuna consistenza.
§ 1. A promissory oath follows the nature and conditions of the act to which it is attached.
§ 2. If an oath is added to an act which directly tends toward the harm of others or toward the disadvantage of the public good or of eternal salvation, then the act is not reinforced by the oath.
§ 1. El juramento promisorio sigue la naturaleza y las condiciones del acto al cual va unido.
§ 2. Si se corrobora con juramento un acto que redunda directamente en daño de otros o en perjuicio del bien público o de la salvación eterna, el acto no adquiere por eso ninguna firmeza.
§ 1: c. 1318 § 1.
§ 2: cc. 1317 § 3; 1318 § 2.
Il giuramento può essere prestato a titolo principale quando contiene il semplice proposito di fare o astenersi dal fare qualcosa, anche, ma non necessariamente, a favore di terzi. In questo caso si parla di giuramento semplice o propositum iuratum. D’altra parte però il giuramento può essere emesso per rafforzare un impegno assunto che, rispetto al giuramento stesso, è l’atto principale: si parla quindi di giuramento accessorio. Ancora, questo atto principale rispetto al quale il giuramento ha un valore rafforzativo, può essere un voto e quindi una promessa unilaterale, o un patto o un contratto del quale il soggetto che giura è parte. Da qui le fattispecie in cui la dottrina distingue il giuramento promissorio in senso stretto: promissio iurata, votum iuratum e pactum iuratum. Il § 1 del canone ribadisce come il giuramento promissorio, che ha carattere accessorio e rafforzativo rispetto all’atto principale, aggiunge all’atto cui è unito uno speciale obbligo di carattere religioso, ma non ne cambia la natura. Così, per esempio, se la promessa fu fatta con scadenza o condizione, il giuramento deve intendersi fatto con la stessa scadenza o condizione. Anche la gravità del giuramento segue la natura della cosa promessa. Dal giuramento promissorio in senso stretto non sorge dunque alcun diritto ulteriore, ma il soggetto che giura, assume un’obbligazione fondata sulla virtù di religione, che consolida l’impegno principale come garanzia della sua esecuzione. Il § 2 del canone affronta invece il caso in cui l’impegno principale, che il giuramento promissorio dovrebbe rafforzare, sia, per qualche ragione, invalido. Viene così stabilito che, se l’oggetto del giuramento fosse intrinsecamente ingiusto perché a danno di altri, del bene pubblico o della salvezza delle anime, allora il giuramento in quanto tale deve essere considerato inesistente, non solo inefficace. La ragione risiede nel fatto che, in tali casi, il giuramento perderebbe la propria natura di atto di culto e di onore a Dio.
S. Pettinato, Il giuramento promissorio nel codice di diritto canonico, in «Il diritto ecclesiastico» 116 (1995) 185-207; P. Spirito, Il giuramento nel diritto Canonico, in «Apollinaris» 61 (1988) 807-815.
Communicationes 9 (1977) 266-268; 12 (1980) 319-323, 379; 35 (2003) 244, 269.