Obligatio iureiurando promissorio inducta desinit:
1° si remittatur ab eo in cuius commodum iusiurandum emissum fuerat;
2° si res iurata substantialiter mutetur, aut, mutatis adiunctis, fiat vel mala vel omnino indifferens, vel denique maius bonum impediat;
3° deficiente causa finali aut condicione sub qua forte iusiurandum datum est;
4° dispensatione, commutatione, ad normam can. 1203.
L’obbligo causato da un giuramento promissorio, cessa:
1° se viene condonato da colui a vantaggio del quale fu emesso il giuramento;
2° se la materia giurata muta sostanzialmente oppure, per le mutate circostanze, diviene o cattiva o del tutto indifferente o impedisce un bene maggiore;
3° se viene meno la causa finale o la condizione sotto cui il giuramento fu eventualmente prestato;
4° con la dispensa o la commutazione a norma del can. 1203.
The obligation arising from a promissory oath ceases:
1° if it is remitted by the person for whose benefit the oath was made;
2° if the matter sworn to is substantially changed or if, after the circumstances have changed, it becomes either evil or entirely indifferent or, finally, impedes a greater good;
3° if the purpose or a condition under which the oath may have been taken ceases;
4° by dispensation or commutation, according to the norm of can. 1203.
Cesa la obligación proveniente de un juramento promisorio:
1° si la condona aquél en cuyo provecho se había hecho el juramento;
2° si cambia sustancialmente la materia del juramento o, por haberse modificado las circunstancias, resulta mala o totalmente indiferente, o, finalmente, impide un bien mayor;
3° por faltar la causa final o no verificarse la condición bajo la cual se hizo el juramento;
4° por dispensa o conmutación conforme al c. 1203.
1°: c. 1319, 1°.
2°: c. 1319, 2°.
3°: c. 1319, 3°.
4°: c. 1319, 4°.
Il canone indica le cause che fanno cessare l’obbligo legato al giuramento promissorio. Diversamente dal voto il Codice ammette il condono da parte di colui a vantaggio del quale il giuramento è stato emesso e questo perché mentre il voto è una promessa fatta a Dio, il giuramento è invece una promessa fatta all’uomo. Così come per la cessazione del voto (cf can. 1194), il giuramento cessa quando si ha il cambio sostanziale della materia della promessa ovvero quando questa passa a uno stato diverso diventando, oggettivamente o soggettivamente, fisicamente o moralmente, impossibile; basterebbe pensare al giuramento di fare una determinata cosa ritrovandosi poi, per motivi di salute, nell’impossibilità di farla. Oppure l’obbligo che nasce dal giuramento cessa quando l’impegno assunto diventa cattivo, indifferente o tale da impedire un bene maggiore: per fare una determinata cosa, per esempio dare qualcosa a qualcuno, finisco per sottrarne a chi ne avrebbe più diritto e bisogno. Tuttavia si dovrà anche tener conto del diritto di colui a favore del quale si è giurato: il fatto che la cosa giurata divenga indifferente od ostacoli un bene maggiore per colui che giurò, non sempre farà cessare il giuramento. Se il giuramento è accessorio e dunque a garanzia di un impegno principale, colui che giura non per questo è esonerato dall’obbligo di adempiere quanto promesso anche se questo impedisse un bene maggiore. L’obbligo cessa o meglio neppure sussiste quando viene meno la causa finale o la condizione per la quale era stato posto: per esempio giuro di fare una certa offerta se guarirò da una malattia, ma non avviene nessuna guarigione. Si tratta dunque di un giuramento condizionato, legato al verificarsi di un evento incerto, futuro, possibile e lecito. Se la condizione non si verifica il giuramento cessa. Altrettanto evidente che colui che giura deve astenersi dal compiere atti che possano impedire il realizzarsi dell’evento che condiziona il giuramento fatto. Fa cessare l’obbligo anche il mutamento della finalità, che è la causa finale o la ragione primaria che muove un soggetto a prestare giuramento: giuro di farmi carico di una persona povera, ma questa diviene improvvisamente ricca. Il giuramento cessa anche per dispensa e commutazione secondo le disposizioni di cui al successivo can. 1203. Da notare come nel CIC 1917, al can. 1319, 4°, oltre la dispensa e la commutazione era prevista, tra le cause di cessazione, anche l’annullamento («irritatione») da parte di chi godeva del potere dominativo (espressione con la quale, nel CIC 1917 si indicava la potestà dei superiori religiosi che, pur non essendo di governo in senso proprio, è vera potestà pubblica ed ecclesiale).
S. Pettinato, Il giuramento promissorio nel codice di diritto canonico, in «Il diritto ecclesiastico» 106 (1995) 185-207; P. Spirito, Il giuramento nel diritto Canonico, in «Apollinaris» 61 (1988) 807-815.
Communicationes 9 (1977) 266-268; 12 (1980) 319-323, 379-380; 35 (2003) 244, 269.