Qui suspendere, dispensare, commutare possunt votum, eandem potestatem eademque ratione habent circa iusiurandum promissorium; sed si iurisiurandi dispensatio vergat in praeiudicium aliorum qui obligationem remittere recusent, una Apostolica Sedes potest iusiurandum dispensare.
Coloro che possono sospendere, dispensare, commutare il voto, hanno la medesima potestà, con le stesse modalità circa il giuramento promissorio; se però la dispensa da un giuramento torna a pregiudizio di terzi che si rifiutino di condonare l’obbligo, da tale giuramento può dispensare solo la Sede Apostolica.
Those who can suspend, dispense, or commute a vow have the same power in the same manner over a promissory oath; but if the dispensation from the oath tends to the disadvantage of others who refuse to remit the obligation of the oath, only the Apostolic See can dispense the oath.
Quienes tienen potestad para suspender, dispensar o conmutar un voto, gozan de la misma potestad y por igual razón respecto al juramento promisorio; pero si la dispensa del juramento redunda en perjuicio de otros que rehúsan condonar la obligación, sólo la Sede Apostólica puede dispensar de ese juramento.
c. 1320.
Quanto alla sospensione, dispensa o commutazione del giuramento promissorio, si rinvia alla medesima disciplina del voto: cf cann. 1195, 1196 e 1197. Si tratta di un rinvio pieno con un’eccezione, come vedremo, relativa alla dispensa. Il can. 1195 ricorda che chi ha potestà sulla materia del voto può sospenderne l’obbligo fintantoché il suo adempimento gli reca pregiudizio. Ne consegue dunque che solo chi ha potestà sulla materia del giuramento può sospendere non il giuramento in se stesso, ma solo gli obblighi a esso connessi e solo per il tempo che il loro adempimento gli reca pregiudizio. Tra le autorità che possono sospendere l’obbligo connesso al giuramento, oltre coloro che godono di potestà di giurisdizione come il Romano Pontefice e, secondo i rispettivi ambiti di competenza, i vescovi e i superiori degli istituti di vita consacrata che godono di tale potestà, vanno annoverati anche tutti coloro che godono di potestà dominativa, ovvero quei superiori religiosi che non godendo di potestà di giurisdizione vera e propria tuttavia esercitano una vera potestà pubblica ed ecclesiale. Cessato il tempo della sospensione rivive l’obbligo di adempiere il giuramento. Il can. 1196 ricorda come dai voti privati, per una giusta causa e purché la dispensa non leda l’altrui diritto acquisito (cf can. 4), possono dispensare, oltre il Romano Pontefice, l’ordinario del luogo e il parroco, relativamente a tutti i propri sudditi e pure ai forestieri (cf cann. 100 e 107); il superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica clericale di diritto pontificio relativamente ai membri, ai novizi e alle persone che vivono giorno e notte in una casa dell’istituto o della società; coloro ai quali è stata delegata la potestà di dispensare dalla Sede Apostolica o dall’ordinario del luogo. Rispetto però al can. 1196, il can. 1203, in relazione al giuramento promissorio, pone una limitazione relativa al caso in cui la dispensa torni a detrimento di terzi che non intendono condonare gli obblighi scaturiti dal giuramento stesso. In queste circostanze, l‘eventuale concessione della dispensa viene riservata alla Sede Apostolica a motivo della gravità di tale atto giuridico e per la sua stretta connessione con il dovere di giustizia. Il can. 1197, sempre a proposito dei voti privati, consente la possibilità che il bene promesso possa essere commutato con un bene maggiore o uguale direttamente da chi ha emesso il voto, nel nostro caso il giuramento. Solo invece chi ha la potestà di dispensare a norma del can. 1196 può commutare il bene promesso con un bene minore. Evidentemente non solo la commutazione con un bene minore potrà essere fatta dalla medesima autorità che ha la potestà di dispensare, ma anche alle stesse condizioni: una giusta causa e purché non si ledano gli altrui diritti acquisiti.
S. Pettinato, Il giuramento promissorio nel codice di diritto canonico, in «Il diritto ecclesiastico» 106 (1995) 185-207; P. Spirito, Il giuramento nel diritto Canonico, in «Apollinaris» 61 (1988) 807-815.
Communicationes 9 (1977) 266-268; 12 (1980) 319-323, 380; 35 (2003) 245, 269.